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legge
n. 730 del 5 dicembre 1985
Disciplina dell'Agriturismo
Art. 1. - Finalità dell'intervento.
L'agricoltura, in armonia con gli indirizzi di politica agricola della CEE e
con il piano agricolo nazionale, con i piani agricoli regionali e con i piani di
sviluppo regionali, viene sostenuta anche mediante la promozione di forme idonee
di turismo nelle campagne, volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del
territorio agricolo, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle
zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento
delle condizioni di vita, a meglio utilizzare il patrimonio rurale naturale ed
edilizio, a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, a valorizzare i
prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali
del mondo rurale, a sviluppare il turismo sociale e giovanile, a favorire i
rapporti tra la città e la campagna.
Art. 2. - Definizione di attività agrituristiche.
Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di
ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art.
2135 del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui
all'art. 230 bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria
azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività
di coltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento del bestiame, che devono
comunque rimanere principali.
Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui
alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei
fondi e degli edifici interessati.
Rientrano fra tali attività:
a) dare stagionalmente ospitalità anche in spazi aperti destinati alla sosta
di campeggiatori;
b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti
prevalentemente da prodotti propri ivi compresi quelli a carattere alcolico e
superalcolico;
c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell' azienda.
Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati
nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda
agricola anche attraverso lavorazioni esterne.
Art. 3. - Utilizzazione di locali per attività
agrituristiche.
Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti
nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonchè gli
edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione
dello stesso.
Le regioni, nell'ambito del programma di cui al successivo art. 10,
individuano i comuni nei cui centri abitati possono essere utilizzati per
attività agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione
dall'imprenditore agricolo che svolga la propria attività in un fondo privo di
fabbricati sito nel medesimo comune o in comune limitrofo.
Le leggi regionali disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio
edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo a fini dell'esercizio di
attività agrituristiche. Il restauro deve essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche
tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle
caratteristiche ambientali delle zone interessate.
Art. 4. - Determinazione di criteri e limiti dell'attività
agrituristica.
Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche dell'intero territorio
regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti ed obblighi amministrativi
per lo svolgimento dell'attività agrituristica in funzione dell'azienda e del
fondo interessato, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge.
Le regioni disciplinano altresì la sospensione e la revoca delle
autorizzazioni di cui all'art. 8
Art. 5. - Norme igienico-sanitarie.
I requisiti degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività
agrituristiche sono stabiliti dalle regioni.
La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di
alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile
1962, n. 283 , e successive modifiche e integrazioni.
Art. 6. - Elenco regionale.
Le regioni istituiscono l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle
attività agrituristiche ai sensi dell'art. 2 della presente legge.
L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio dell' autorizzazione
comunale di cui all'art. 8. L'elenco è tenuto da una commissione nominata con
decreto del presidente della giunta regionale.
L'iscrizione nell'elenco è negata, a meno che abbiano ottenuto la
riabilitazione, a coloro:
a) che abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato,
condanna, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517
del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di
frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati
delinquenti abituali.
Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano
l'art. 606 del codice di procedura penale e l'art. 10 della legge 4 gennaio
1968, n. 15.
Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che regolino la materia, gli
interessati richiedono alla regione un certificato provvisorio di idoneità ai
fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, fermo restando quanto previsto
nel precedente comma.
Art. 7. - Disciplina amministrativa.
I soggetti di cui al primo comma dell'art. 2, che intendono svolgere attività
agrituristiche, devono presentare al comune, ove ha sede l'immobile, apposita
domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte, con
l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da
adibire ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di
esercizio dell'attività e delle tariffe che intendono praticare nell'anno in
corso.
La regione stabilisce i documenti, pareri e autorizzazioni da allegare alla
domanda, fra i quali in ogni caso la documentazione dei requisiti di cui agli
articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773 , e all'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.
Fino a quando la regione non abbia disciplinato la materia, la domanda deve
essere corredata, oltre chè dalla documentazione di cui al precedente secondo
comma, da:
a) copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle persone che
eserciteranno
l'attività;
b) parere favorevole dell'autorità sanitaria competente relativo ai locali
da
adibire all'attività;
c) copia della concessione edilizia, ove necessaria, corredata della relativa
documentazione; d) certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 6.
Art. 8. - Autorizzazione comunale.
Il sindaco provvede sulle domande di cui al precedente art. 7 entro novanta
giorni dalla loro presentazione.
Trascorso tale termine senza pronuncia la domanda si intende accolta.
Il sindaco, entro trenta giorni dall'accoglimento della domanda o dalla
scadenza senza pronuncia del termine di cui al primo comma, rilascia
un'autorizzazione che abilita allo svolgimento delle attività nel rispetto dei
limiti e delle modalità stabilite nell'autorizzazione medesima. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.
Al provvedimento di autorizzazione si applica l'art. 19, commi quarto e
quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111.
Art. 9. - Determinazione delle tariffe.
Entro il 31 luglio di ciascun anno gli interessati devono presentare al
comune una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano
a praticare per l'anno in corso.
Art. 10. - Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di
aree rurali.
La regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e
regionale e con la pianificazione territoriale, redige il programma
agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.
Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel
territorio regionale, individua le zone di prevalente interesse agrituristico e
i comuni di cui all'art. 3, secondo comma, coordina le iniziative di cui ai
successivi articoli 12, 13, 14 e 15.
Il programma redatto sulla base delle proposte degli enti locali sentite le
autorità di amministrazione e gestione delle riserve e dei parchi naturali e le
associazioni e organizzazioni agrituristiche operanti nella regione.
Le proposte devono contenere:
a) la perimetrazione delle zone;
b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto;
c) la sintetica indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente
suscettibile
di utilizzazione agrituristica;
d) la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali, agricole e
culturali
delle zone, con particolare riguardo al patrimonio storico ed artistico;
e) le previsioni sulle potenzialità agrituristiche, tenuto conto anche delle
strutture esistenti per la ricezione e la somministrazione di alimenti e
bevande.
I1 programma trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al
Ministero del turismo e dello spettacolo.
Art. 11. - Attività di studio e di ricerca e formazione professionale.
La regione, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni
agrituristiche e con gli enti locali, promuove attività di studio e di ricerca
sull'agriturismo e cura, mediante opportune iniziative, la formazione
professionale.
Art. 12. - Promozione dell'offerta agrituristica.
La regione incentiva e coordina, anche in collaborazione con le associazioni
e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, attraverso idonee
forme di pubblicità e propaganda, la formazione dell'offerta agrituristica
regionale e sostiene la realizzazione di progetti-pilota per iniziative
aziendali e interaziendali a carattere sperimentale.
Il Ministero del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, provvede a idonee forme di pubblicità e
diffusione delle iniziative regionali.
Art. 13. - Interventi degli enti locali e piani integrati di
interventi straordinari.
Le comunità montane, i comprensori e le associazioni di comuni, o, in
mancanza di questi i comuni compresi in ciascuna delle zone di prevalente
interesse agrituristico, si associano nelle forme stabilite dalle leggi
regionali e statali per redigere un piano integrato di interventi straordinari,
ove ritenuto necessario per le caratteristiche delle zone, con l'indicazione
dettagliata delle dotazioni civili e sociali occorrenti per la realizzazione
dell'attività agrituristica.
Il piano integrato di interventi straordinari è approvato dalla regione che
ne determina il relativo finanziamento.
Art. 14. - Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle
iniziative collegate all'agriturismo.
Nelle zone di prevalente interesse agrituristico, le regioni concedono
incentivi agli imprenditori agricoli per attività agrituristiche.
Le regioni possono altresì concedere gli incentivi di cui al presente
articolo, sentiti gli enti locali interessati anche in attesa dell'approvazione
del programma agrituristico regionale e dell'individuazione delle zone di
prevalente interesse agrituristico tenuto conto del piano di sviluppo regionale,
del programma agricolo regionale e dei piani zonali di sviluppo agricolo se
esistenti.
Ogni anno le regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle
foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo una relazione sullo stato
di attuazione dei programmi agrituristici regionali e sugli incentivi erogati ai
sensi del presente articolo.
Art. 15. - Regioni a statuto speciale e province autonome.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive
norme statutarie e delle norme di attuazione.
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