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REGIONE ABRUZZO
LEGGE REGIONALE N. 32
DEL 31-05-1994
Nuove norme in materia di agriturismo.
ARTICOLO 1
Finalità
La Regione, nell'
ambito degli indirizzi della politica comunitaria ed in armonia con la Legge n.
730 del 5- 12- 85, promuove, sostiene e disciplina nel proprio territorio l'
attività agrituristica allo scopo di:
- agevolare la
permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali;
- salvaguardare
e tutelare l' ambiente ed il patrimonio rurale, naturale ed edilizio;
- valorizzare le
produzioni tipiche;
- sviluppare il
turismo sociale e giovanile;
- contribuire al
riequilibrio tra le diverse realtà delle zone agricole;
- contribuire
alla salvaguardia del patrimonio culturale e tradizionale del mondo rurale.
ARTICOLO 2
Definizione attività agrituristiche
Per attività agrituristiche si
intendono esclusivamente quelle di ricezione ed ospitalità esercitate dagli
imprenditori agricoli, singoli o associati, e dai loro familiari di cui
rispettivamente agli articoli 2135 e 230 Bis del Codice Civile.
Rientrano in tali attività :
a) dare ospitalità per
soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti;
b) dare accoglimento in spazi
aperti destinati alla sosta di campeggiatori e caravans;
c) somministrare pasti e bevande
ricavati prevalentemente da prodotti aziendali, ottenuti attraverso lavorazioni
interne o esterne all' azienda, compresi
gli alcoolici ed i superalcoolici, tipici della regione, ed in particolare
dell'ambiente rurale;
d) organizzare attività
ricreative anche di tipo sportivo e culturale, ed in particolare strutture
museali dedicate al mondo rurale;
e) vendere i prodotti della
propria azienda;
f) organizzare strutture di
turismo equestre finalizzate allo svolgimento dell' attività agrituristica,
nell' ambito dell' attività aziendale;
g) svolgere il ruolo di
operatore ambientale.
Le attività di cui ai commi precedenti
devono svolgersi in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle
normali attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento del
bestiame e sono considerate, a tutti gli effetti, integratrici del reddito
aziendale.
Il principio della connessione tra
l'attività agrituristica e quella agricola stabilito con il criterio del tempo
lavoro.
ARTICOLO 3
Esercizio dell' agriturismo Per
lo svolgimento delle attività agrituristiche può essere impiegato personale
appartenente al nucleo familiare, come previsto dall'art. 230 Bis del Codice
Civile, nonché personale normalmente impiegato nell' attività di conduzione
del fondo.
ARTICOLO 4
Immobili destinati all'
agriturismo Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o
parti di essi esistenti sul fondo nonché locali o edifici rurali siti in
aggregati urbani ed utilizzati direttamente all'imprenditore agricolo in
rapporto di connessione con l' attività agricola.
L' utilizzazione agrituristica non
comporta il cambio di destinazione d' uso degli edifici e dei fondi interessati.
La sistemazione degli immobili può
avvenire attraverso interventi di manutenzione straordinaria, di
ristrutturazione e di restauro.
Gli interventi non possono modificare
le caratteristiche di ruralità degli edifici, secondo il criterio tipologico,
architettonico e nel rispetto delle normative urbanistiche e paesaggistiche.
ARTICOLO 6
Elenco regionale degli operatori
agrituristici
E' istituito presso la Giunta
Regionale, Settore Agricoltura e Foreste, l' Albo regionale dei soggetti
abilitati all' esercizio dell' agriturismo.
L' iscrizione al predetto albo disposta
con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Le domande tendenti ad ottenere l'
iscrizione all' Albo sono presentate all' Ispettorato Provinciale dell'
Agricoltura competente per territorio, che entro 30 giorni dalla data di
ricezione delle stesse provvede all' istruttoria da trasmettere, per i
successivi adempimenti, al competente Servizio del Settore Agricoltura.
Avverso il diniego di iscrizione
nell' Albo regionale ammesso, entro 30 giorni dalla comunicazione,
ricorso alla Giunta regionale, che si esprime entro 60 giorni
dalla data di acquisizione dello stesso.
ARTICOLO 7
Commissione regionale per l'
agriturismo
E' istituita presso il Settore
Agricoltura della Giunta la Commissione Regionale per l' Agriturismo.
La Commissione, nominata con
decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme
delibera della stessa, cos composta:
- dal Componente la Giunta
preposto al Settore Agricoltura e Foreste, o da un suo delegato,che la presiede;
- da un funzionario regionale
del Settore Agricoltura;
- da un funzionario regionale
del Settore Turismo;
- da un funzionario regionale
del Settore Beni Ambientali;
- da un rappresentante per
ciascuna delle Organizzazioni Professionali Agricole facenti parte del CNEL, che
abbiano Associazioni Nazionali Agrituristiche operanti nella Regione;
- da un rappresentante per
ciascuno degli Ispettorati Provinciali dell' Agricoltura;
- da un funzionario di livello
non inferiore al 6 profilo professionale amministrativo, con compiti di
segretario e senza diritto al voto;
La Commissione esercita le seguenti
funzioni:
a) vigila sulla corretta
applicazione delle normative amministrative previste dall' art. 8 della presente
legge;
b) formula pareri previsti sui
programmi di investimento pubblico nel campo dell' agriturismo;
c) rassegna parere consultivo
sulla formulazione del programma regionale di sviluppo del Settore;
d) esprime parere sui ricorsi
dei soggetti non abilitati a svolgere attività agrituristica;
e) promuove quanto necessario
per coordinare le attività degli Enti interessati all' agriturismo;
f) esprime parere obbligatorio
sulle proposte di cancellazione, ai sensi del successivo art. 13, dell' Elenco
regionale degli operatori che hanno perso i requisiti per aver titolo di
iscrizione.
Ai componenti la Commissione, esterni
all' Amministrazione regionale, compete il trattamento economico previsto dalla
LR 2- 2- 88, n. 15.
ARTICOLO 9
Programma regionale agrituristico
La Giunta regionale, sentita la Commissione Regionale di cui all' art. 7,
predispone il programma regionale per l'agriturismo e per la rivitalizzazione
delle aree rurali.
Il programma regionale stabilisce
gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale ed in
particolare:
a) individua le zone di
prevalente interesse agrituristico;
b) favorisce l' incremento, in
concessione con l'attività agricola, delle attività artigianali di tipo
rurale;
c) stabilisce gli obiettivi di
sviluppo del settore;
d) delibera e coordina i piani
di sviluppo di cui al successivo articolo 12;
e) fissa i criteri e le proprietà
per il riparto territoriale delle risorse;
f) costituisce una Banca dati
delle risorse e delle caratteristiche rurali della Regione.
Il programma agrituristico ha durata
triennale con aggiornamenti annuali ed approvato dal Consiglio Regionale.
Il programma regionale
agrituristico deve essere in armonia con gli indirizzi della programmazione
nazionale e regionale, con la pianificazione territoriale, con la Legge nコ 394/ 91
e con i regolamenti CEE.
ARTICOLO 12
Piani di sviluppo Il programma di
sviluppo agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali, tenuti presenti
i principi generali, stabilisce gli obiettivi di
sviluppo agrituristico nel territorio regionale.
Per l' attuazione di tali obiettivi
sono previsti piani integrati che abbiano per tema:
a) l'organizzazione e lo
svolgimento di corsi di qualificazione professionale per aziende gi operanti o
comunque iscritte nell' elenco regionale;
b) la promozione delle
iniziative agrituristiche e della immagine agrituristica complessiva
della regione, anche di concerto con il programma
promozionale dell' Assessorato al Turismo;
c) attuazione e gestione
di una banca dati regionale sull'agriturismo;
d) valorizzazione dell' ambiente
rurale;
e) valorizzazione e promozione
dei prodotti tipici regionali;
f) organizzazione di
manifestazioni culturali sull' ambiente e le tradizioni rurali;
g) l' istituzione e la
valorizzazione di un marchio regionale agrituristico;
h) applicazione di tecnologie
telematiche.
Sono previsti contributi annuali
alle associazioni agrituristiche operanti nella Regione, concessi in relazione ad un programma dettagliato delle attività di
cui ai piani di sviluppo, da presentare entro il
30 ottobre di ciascun anno, alla Giunta Regionale - Assessorato all'Agricoltura.
Il contributo relativo alle iniziative
previste nel programma annuale il quale deve essere corredato da:
- atto costitutivo, Statuto
dell' Associazione ed elenco degli iscritti relativo all' anno di competenza;
- relazione sull' attività
dell' associazione;
- preventivo dettagliato di
spesa;
- verbale del Consiglio di
Amministrazione che autorizza il Presidente a presentare la domanda.
ARTICOLO 13
Verifica e revoca dell'
autorizzazione Gli Ispettorati Provinciali dell' Agricoltura
effettuano verifiche periodiche sul mantenimento dei
requisiti per l' iscrizione all' Albo. La perdita di tali requisiti comporta
la cancellazione dall' Albo regionale degli
imprenditori agrituristici, la revoca dell' autorizzazione comunale e la restituzione delle provvidenze eventualmente
ottenute, di cui all' artコ10 della presente legge.
Il provvedimento di cancellazione
adottato dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio da
parte della Commissione Regionale per l' Agriturismo.
ARTICOLO 15
Abrogazione
La Legge Regionale n. 18 del
24.1.84 - Norme in materia di agriturismo - abrogata.
ARTICOLO 17
Norme per la disciplina del
turismo rurale La Regione, inoltre, incentiva il recupero del patrimonio
edilizio, sito nei piccoli centri e nelle campagne, da destinare ad attività di
turismo verde ed ambientale per le forti sinergie che tali attività sviluppano
con l' agriturismo.
A tal fine la Regione finalizza risorse
proprie e quelle derivanti da fonti comunitarie e nazionali a quanti,
indipendentemente dall' esercizio dell' imprenditoria agricola, intendano
recuperare il patrimonio edilizio sito in ambienti rurali.
ALLEGATO 1:
ALLEGATO A
CRITERI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE AVENTE PER OGGETTO: NUOVE NORME IN
MATERIA DI AGRITURISMO
1.0 - REQUISITI
L' attività agrituristica
caratterizzata dal rapporto di connessione e complementarietà con l' impresa
agricola e ciò con le attività di coltivazione, silvicoltura e allevamento,
che devono comunque rimanere principali e prevalenti.
Il principio della prevalenza viene
stabilito con il criterio del Tempo - Lavoro, secondo la circolare del Ministero
Agricoltura e Foreste n. 10/ 86.
Il calcolo deve essere fatto con le
tabelle di conversione gi utilizzate per calcolare l' unità lavorativa annua.
Il tempo di lavoro dedicato all'
attività agricola deve essere superiore (almeno il 51%) rispetto a quello
indicato all' attività agrituristica.
Per le aziende di tipo estensivo o site
in aree svantaggiate ai sensi del Reg. CEE n. 268/ 75 il tempo dedicato all'
attività agricola deve essere almeno il 40% del totale.
In ogni caso, in applicazione del
regolamento CEE n. 2328/ 91 art. 5, agli imprenditori agricoli che pur non
essendo agricoltori a titolo principale, ricavino almeno il 50% del loro reddito
totale delle attività agricole, forestali, agrituristiche, di artigianato
rurale, oppure da attività di conservazione dello spazio naturale, in
applicazione dei regolamenti CEE n. 2078/ 92 e 2080/ 92, concesso di svolgere
attività agrituristica purché il reddito proveniente dall' attività dell'
azienda agricola non sia inferiore al 25% del reddito totale dell' imprenditore.
Il titolare dell' attività
agrituristica l' imprenditore agricolo singolo od associato come definito dall'
art. 2135 del Codice Civile che conduce un' azienda sia in proprietà che ad
altro titolo od un suo familiare ai sensi dell' artコ 230 bis, 3 comma
Codice Civile e ciò il coniuge, i parenti entro il 3 grado e gli affini entro
il 2, anche se non conviventi.
Le cooperative iscritte nella sezione
agricola del registro prefettizio, ai fini della presente legge, sono equiparate
all' imprenditore singolo a prescindere dalla qualifica del singolo socio e,
quindi, i requisiti di cui ai commi precedenti vanno riferiti all' attività
della società .
2.0 - OSPITALITA' IN LOCALI
AZIENDALI
L' ospitalità per soggiorno può
essere esercitata in locali appositamente predisposti con il limite massimo di
10 stanze per complessivi 30 posti letto.
Le caratteristiche dei locali sono le
stesse previste per gli impianti adibiti a normale abitazione tenendo in dovuta
considerazione le caratteristiche di ruralità della stessa.
L' unica dicitura autorizzata: Alloggio
Agrituristico.
2.1 - OSPITALITA' IN SPAZI APERTI
Può essere attuata predisponendo
piazzole di sosta per tende, e/o carrelli tenda, e/o caravan e/o autocaravans,
fino ad un massimo di 30 persone ospitate contemporaneamente.
Il numero massimo si persone ospitabili
per soggiorno nell'agricampeggio e nei locali aziendali può essere sommato.
L' unica dicitura autorizzata:
Campeggio Agrituristico.
Le aziende che svolgono solo attività
di campeggio possono avere un massimo di 40 posti tenda e/o posti caravans.
2.2 - SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E
BEVANDE
Nell' azienda agrituristica possono
essere somministrati pasti e bevande utilizzando cibi ottenuti da produzioni
aziendali trasformate in azienda o all' esterno, privilegiando la gastronomia
tipica dell'area e della Regione.
Rientrano tra le bevande anche gli
alcoolici ed i superalcoolici purché tipici della tradizione regionale.
Nell' utilizzo degli ingredienti per la
preparazione dei cibi devono essere rispettati i seguenti limiti di provenienza
per quanto riguarda le materie prime:
- 50% produzione aziendale, 30% se
trattasi di aziende site in territorio montano;
- 40% acquisto di prodotti tipici
regionali, esclusivamente da altri produttori agricoli singoli o associati, 60%
se trattasi di aziende site in territorio montano;
- 10% quota di acquisto residua per
prodotti utilizzabili dall' azienda.
Il limite massimo dei giorni di
apertura per la sola attività di ristorazione fissato in 290 giorni, anche
frazionabili a discrezione dell' imprenditore agrituristico nell' arco
dell'anno, del mese e della settimana.
E' fissato il limite di capienza
massimo per i punti ristoro di n. 50 posti a sedere.
L' unica dicitura autorizzata: punto
ristoro agrituristico.
2.3 - ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA'
SPORTIVE, CULTURALI E RICREATIVE
Le attività ammesse devono avere un
rapporto di connessione con l'attività aziendale e con l'ambiente e la cultura
rurale, anche in considerazione dei nuovi orientamenti della politica agricola
comunitaria, Reg. 2080/92 e Reg. 2078/ 92 e della legge quadro sulle aree
protette 394/91.
Rientrano tra le attività
sportive e culturali: l' equitazione, il nolo di bici e canoe, l'organizzazione
di itinerari artistici e naturalistici che, se limitati nell' ambito
territoriale comunale, può prescindere dalle previsioni legislative contenute
nella LR 14 luglio 1987, n. 39, la pratica in strutture aziendali di tennis,
bocce, calcetto, nuoto, l' organizzazione di
corsi, di mostre, di giornate culturali tese a valorizzare le tradizioni, la
cultura ed i prodotti del mondo agricolo, l' allestimento di musei, la pesca
sportiva.
In ogni caso, per quanto riguarda le
attività ricreative, sempreché utilizzino il fondo, sono ammesse quelle che
valorizzano l'ambiente rurale ed utilizzano la natura per lo svago degli ospiti
e quelle di cui al Reg. 2078/92.
Ogni azienda non può possedere più di
due strutture sportive fisse.
2.4 - VENDITA DI PRODOTTI AZIENDALI
E' consentito all' imprenditore
agrituristico vendere i prodotti della propria azienda senza dover fare specifica domanda di cui alla Legge n. 59/63, ma
facendone esplicita menzione nella domanda di autorizzazione amministrativa.
I prodotti possono essere venduti allo
stato naturale o trasformati in proprio purché ricavati da materie prime
prevalentemente aziendali.
Tali prodotti, la cui preparazione e
commercializzazione deve avvenire nel rispetto della normativa igienico -
sanitaria vigente,possono essere venduti anche a chi non usufruisce di altri
servizi agrituristici aziendali.
L' imprenditore agrituristico può
vendere esclusivamente prodotti della propria azienda agricola.
Sono ammesse eccezioni nei casi:
- in cui l' imprenditore
agricolo e agrituristico fa parte di un consorzio di produttori ed il consorzio
apre un proprio punto vendita autorizzato,nei locali del socio imprenditore
agrituristico;
- quando esiste un contratto in
conto deposito tra due produttori agricoli.
3.0 - ESERCIZIO DELL' AGRITURISMO
Le attività agrituristiche possono
essere esercitate dai soggetti di cui al punto 1.0, che possono avvalersi di
personale dipendente assunto per l' attività aziendale agricola e quindi
utilizzato in prevalenza in detta attività e nel tempo residuo nelle attività
agrituristiche.
L' inquadramento di assunzione quello
previsto dal contratto di lavoro agricolo.
Tale disposizione non si applica per le
cooperative agricole, in quanto queste, oltre ad impiegare i soci nell' attività,
possono assumere personale da adibire a scopi agrituristici.
Le dizioni imprenditore
agrituristico, azienda agrituristica o Agriturismo, possono essere usate solo da
imprenditori e aziende regolarmente iscritte all' albo regionale e regolarmente
autorizzate dal Sindaco del Comune dove viene svolta l' attività .
4.0 - UTILIZZO DEGLI IMMOBILI PER
USO AGRITURISTICO
L' attività agrituristica si può
svolgere in edifici rurali, sia in abitazioni che annessi rustici.
L' utilizzo di questi non comporta
cambio di destinazione d' uso e le autorizzazioni o concessioni sono soggette ad
oneri di urbanizzazione, se espressamente previsto dalle normative urbanistiche
vigenti.
I requisiti edilizi (altezze, rapporti
volumetrici, apertura finestre ecc.), per i locali da adibire ad usi
agrituristici sono in ogni caso quelli previsti per le case di abitazione e
quindi con tutte le deroghe ed eccezioni previste dai regolamenti edilizi
comunali nei diversi ambiti geografici.
E' prevista deroga specifica per le
strutture di interesse storico - architettonico e per le aziende agrituristiche
individuate come tipo familiare, secondo i criteri di classificazione stabiliti
dall'Anagritur.
Per aggregato abitativo, nei cui locali
si può svolgere l' attività agrituristica, si intende il complesso degli
edifici al servizio del fondo costituiti da abitazioni ed annessi rustici. Tali
strutture possono essere site anche in centri storici solo in quei Comuni o
centri abitati che il programma regionale agrituristico definirà di tipo
rurale.
Le aree utilizzate nell' ambito dell'
azienda a servizio dell' attività agrituristica sono considerate a tutti gli
effetti di pertinenza delle aziende medesime e quindi non soggette ai vincoli
previsti per i pubblici esercizi.
5.0 - NORME IGIENICO - SANITARIE
Di seguito vengono riportate le norme
igienico - sanitarie a cui le aziende agrituristiche devono attenersi nello
svolgimento della loro attività.
In ogni caso le attività
agrituristiche non sono parificabili agli esercizi commerciali di ristorazione,
di affittacamere e di albergo.
5.1 - OSPITALITA' PER SOGGIORNO
I locali, fatte salve le loro
caratteristiche di ruralità, devono rispondere ai requisiti previsti per
l'abitabilità dal punto di vista edilizio.
Vanno quindi osservati i parametri
minimi previsti dai regolamenti edilizi comunali per le case di abitazione
(altezza, superficie, superficie finestra), in particolare in relazione alla
superficie minima disponibile per posto letto; deve essere accertata l' assenza
di cause di insalubrità.
I servizi igienici devono essere
compresi di lavabo, vasca o doccia, tazza e bidet (con erogatore d'acqua a
getto) e dovranno essere almeno uno per ogni 6 posti letto.
Per quanto riguarda l'arredamento dovrà
essere disponibile, per persona, un letto ed una seggiola ed in ogni stanza dovrà
esserci un armadio ed un cestino per rifiuti.
L' impianto elettrico dovrà essere
rispondente alla normativa vigente per le civili abitazioni; i davanzali
dovranno essere adeguatamente protetti; le scale non dovranno essere pericolose
e dovrà essere messo in atto tutto quanto previsto in funzione della
prevenzione degli infortuni per le case di abitazione.
Per quanto riguarda l'accoglimento in
spazi aperti di campeggiatori in tende, carrelli tenda e/o caravans e
autocaravans, deve essere prevista per ogni piazzola di sosta per carrello tenda
almeno 30 mq e per caravans e autocaravans almeno 40 mq, oltre allo spazio per
l' auto.
I servizi igienici devono essere
costituiti da almeno n. 3 gabinetti; n. 1 vuotatoio di facile accesso, situato
preferibilmente all' esterno dei servizi igienici e lontano dalle piazzole di
soggiorno; n. 1 presa d'acqua potabile.
Inoltre, in funzione dei posti
disponibili, n. 2/3 docce chiuse; n. 2/3 lavabi; 1/2 lavelli;
1/2 lavatoi; 1 fontanella; infine 1 colonnina con possibilità
di attacco per la presa di corrente elettrica.
5.2 - LOCALI DI PREPARAZIONE E
SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E BEVANDE
Qualora nell' ambito dell'
attività agrituristica si provveda anche alla preparazione e somministrazione
di alimenti e bevande, questa deve essere preventivamente autorizzata ai sensi
dell' art. 2 della Legge 30 - 4- 62 n. 283 e art. 25 e seguenti del DPR 26- 3-
80, n. 327, indipendentemente dal rilascio di altro tipo di
autorizzazione e/ o del Certificato di abitabilità.
La suddetta autorizzazione ricomprenderà
sia l' attività di cucina quanto quella di somministrazione.
In ogni caso, i locali da destinare ad
uso agrituristico devono possedere i requisiti igienico - sanitari previsti per
le abitazioni, tenuto conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici.
Specifica deroga prevista per le
aziende agrituristiche individuate di tipo familiare secondo i criteri di
classificazione stabiliti dall'Anagritur.
In particolare si fa riferimento a
quanto disposto dal capoverso 5 dell' art. 28 del DPR n. 327/ 80 che delega l'
autorità sanitaria a tenere conto dei casi peculiari anche in relazione a
particolari esigenze tecnologiche, fra i quali rientrano la preparazione,
confezionamento e somministrazione e vendita di alimenti in azienda
agrituristica.
Il personale che manipola
alimenti deve essere in possesso del libretto di idoneità sanitaria ai sensi
dell' art. 37 e segg. del DPR nコ 327/ 80.
Requisiti delle cucine Devono
essere ubicate in locali sufficientemente ampi, ben areate, dotate di canne e
cappe di aspirazione integrate da mezzi meccanici
quando in rapporto alla cubatura e all' entità della lavorazione l'areazione
naturale non sia sufficiente a garantire un ottimale ricambio d' aria. Devono
essere altresì ben illuminate direttamente dall' esterno. Le relative aperture
verso l' esterno devono essere protette da mezzi
meccanici (zanzariere) contro gli insetti ed altri animali nocivi.
Il pavimento deve essere eseguito con
materiale liscio, non fessurabile, ben connesso, facilmente lavabile e
disinfettabile, resistente agli urti, con angoli di raccordo tra le pareti e tra
queste ed il pavimento, possibilmente arrotondati.
Le pareti devono essere rivestite con
materiale lavabile fino ad almeno metri 2 di altezza per tutto il perimetro
della cucina.
La cucina deve essere integrata,
per quanto possibile, da una dispensa preferibilmente accessibile dall' esterno
ove conservare le scorte necessarie. In rapporto all' entità di lavorazione
deve essere previsto un proporzionato numero di celle e/ o armadi frigoriferi
destinati alla conservazione, in comparti separati, degli alimenti non omogenei (carni, frutta, pasta fresca, formaggi
ecc.).
Qualora non si provveda alla
somministrazione immediata delle pietanze, gli Alimenti deperibili cotti, quali
arrosti con copertura di gelatina, ecc., devono essere conservati oltre che
protetti da qualsiasi causa di inquinamento anche con opportuni sistemi atti ad
assicurare il mantenimento di una temperatura non superiore a + 10 C ovvero non
inferiore ai + 65 C.
I rifiuti ed altri materiali
putrescibili che si formano nel corso delle lavorazioni devono essere raccolti
per la loro momentanea conservazione in attesa del successivo sollecito
smaltimento, in appositi bidoni a comando a pedale o a bascula.
I banchi da lavoro devono essere in
acciaio inox o altro materiale riconosciuto idoneo dalla competente Autorità
Sanitaria. I lavelli, possibilmente in acciaio inox, devono avere erogazione non
manuale di acqua potabile e dotati di apposito ripiano chiuso per riporvi i
detergenti ed altro materiali di pulizia.
Sala di somministrazione Deve essere
proporzionata alla capacità di lavorazione della cucina. Tutte le finestre
devono essere munite di protezione meccanica contro le mosche. Tutte le
suppellettili e la biancheria devono essere tenute in appositi armadi o,
comunque, a riparo dalla polvere o da altre fonti di contaminazione.
La sala deve assicurare almeno mq. 1,5
per ogni posto a sedere. Deve essere dotata, possibilmente, di n. 2 servizi
igienici, distinti per sesso. Tuttavia per un numero di posti inferiore a 25
consentito un solo servizio igienico; mentre per un numero di posti inferiore a
20 consentita la utilizzazione dei servizi alloggi.
Vendita determinate sostanze alimentari
e/o attivazione laboratori produzione delle stesse
Nel rispetto di elementari accorgimenti
igienici consentita la vendita di tutte quelle sostanze alimentari che non
richiedono manipolazioni e/ o elaborati processi di trasformazione.
Nel locale cucina, inteso come
laboratorio di produzione, consentita la preparazione, rigorosamente in tempi
separati tra loro e con quelli riservati all' approntamento e cottura dei pasti,
di modeste quantità di: pasta alimentare fresca, conserve vegetali, formaggi,
insaccati, frutta sciroppata, frutta cotta, frutta candita, confetture, prodotti
apistici, per un quantitativo giornaliero non superiore a kg. 10, avendo cura di
lavare e disinfettare sia preventivamente quanto ad ultimazione dei lavori, ogni
superficie, suppellettile ed altra attrezzatura utilizzata.
Per la produzione e vendita in
quantitativi superiori a quelli sopra indicati fatto obbligo dell' attivazione
di specifico laboratorio, per ogni genere o gruppo omogeneo di prodotti, avente
i requisiti prescritti sia dell' art. 28 DPR 327/ 80, quanto delle diverse norme
speciali disciplinanti i singoli prodotti, debitamente autorizzato dall'Autorità
Sanitaria, su conforme parere favorevole da parte del Servizio ULSS competente.
Etichettatura delle sostanze alimentari
Tutti i prodotti destinati ad
essere venduti e/ o distribuiti al consumatore finale, oltre che rispondere ai
requisiti intrinseci formalizzati delle vigenti disposizioni generali e
specifici in materia di tutela degli alimenti, devono essere preventivamente
etichettati, se confezionati, ovvero muniti di appositi cartelli, se venduti
sfusi o previo frazionamento, con le seguenti
indicazioni, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 27- 1- 92 n. 109.
a) denominazione di vendita,
consentito adottare il nome consacrato da usi e consuetudini;
b) elenco degli ingredienti, in
ordine decrescente in peso, al momento della loro utilizzazione, proceduto dal
termine ingredienti;
ovviamente la indicazione non richiesta
per i prodotti composti da un solo ingrediente, per gli ortofrutticoli freschi,
nel latte e nelle creme di latte fermentati, nei formaggi, nel burro purché non
siano stati utilizzati ingredienti diversi dal latte, enzimi e colture di
microorganismi.
c) quantità netta ovvero
indicazione da vendere a peso per i prodotti soggetti a notevoli cali di peso,
oppure in particolari casi, l'indicazione da vendere a pezzo o a collo;
d) termine minimo di
conservazione, TMC, o data di scadenza per i prodotti molto deperibili;
e) nome e sede ditta produttrice
o confezionatrice;
f) dicitura che consenta di
identificare il lotto (solo i prodotti conservabili per più di tre mesi);
g) modalità di conservazione,
se necessario;
h) eventuali istruzioni per l'
uso.
Per i prodotti venduti sfusi o
generalmente previo frazionamento, ai sensi dell' articolo 16 DL 109/ 92, le
indicazioni da riportare su apposito cartello apposto in corrispondenza del
comparto di vendita, sono limitate a:
a) denominazione di vendita;
b) elenco degli ingredienti;
c) modalità di conservazione;
d) scadenza (per paste fresche,
pasta alimentare fresca con ripieno).
6.0 - MACELLAZIONE ANIMALI ALLEVATI
IN AZIENDA
La macellazione ad uso familiare non
consentita tranne che per i suini ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di
Vigilanza Sanitaria delle carni n. 3298/ 1982.
La macellazione in azienda consentita
per i volatili, i conigli e la selvaggina allevati ai sensi dell' art. 7 del DPR
8- 6- 82, n. 503, dell'art. 13 del DPR 10- 8- 1972, n. 967, come integrato dall'
art. 2 del DPR 12- 11- 76, n. 1000.
Nel caso in cui l' attività di
macellazione sia inferiore a 150 capi settimanali, sufficiente che essa sia
svolta in un locale polifunzionale, nel quale le operazioni di stordimento,
dissanguamento, spellatura e spennatura, di
eviscerazione ed eventuale confezionamento vengono effettuate in settori
distinti.
E' prevista la vigilanza veterinaria
sugli allevamenti, sul funzionamento dei macelli e dei dispositivi frigoriferi
ai sensi dell' art. 1 e 2 del DPR n. 967/ 1972, e dell' art. 7 ultimo comma del
DPR n.503/1982.
I volatiti ed i conigli devono
mantenere, in connessione naturale, le frattaglie delle cavità toracica e
addominale, con esclusione del pacchetto intestinale, la testa e le zampe (fanno
eccezione per queste ultime i conigli) In particolare i locali e le attrezzature
devono avere le seguenti caratteristiche:
- pavimento e pareti sino a 2
metri di altezza, facilmente lavabili e disinfettabili;
- soffitto in grado da non
rilasciare polveri, muffe, ecc.;
- finestre e porte protette da
dispositivi antimosche e scarichi delle acque di lavaggio muniti di sifone e
dispositivi antiratto;
- lavabi con acqua calda e
fredda facilmente accessibili;
- servizi igienici non
comunicanti direttamente
con i locali di lavorazione; possono
essere utilizzati quelli esistenti nell' abitazione purché diversi da quelli a
disposizione del pubblico.
6.1 VENDITA DELLE CARNI
Qualora in azienda agrituristica si
effettui la vendita diretta di carni, devono essere osservate le seguenti
indicazioni:
- Gli avicunicoli e la
selvaggina allevata non possono essere venduti sezionati.
- Per le carni del cosiddetto
maggiore valgono le norme contenute nel RD 329/ 28 e nel DPR n. 327/ 1980.
- Le mezzene ed i quarti dei
bovini, suini, ovicaprini ed equini destinati alla vendita devono recare ben
visibili i bollini sanitari.
- La conservazione delle carni
di specie diverse deve avvenire in frigoriferi a scomparti distinti o, comunque,
in contenitori o involucri chiusi ed impermeabili nel rispetto delle temperature
di conservazione.
- Va evitata la promiscuità
delle carni destinate alla vendita con vegetali non ancora lavati e con altri
prodotti che possono cedere odori e sapori sgradevoli.
- Per quanto concerne la
possibilità di sottoporre a congelazione le carni macellate da destinare
alla vendita o alla somministrazione, necessario che
questa venga espressamente indicata sul
provvedimento autorizzativo della Autorità sanitaria. Le carni destinate ad
essere congelate devono essere opportunamente confezionate in un involucro e
riportare le indicazioni obbligatorie previste dalle norme in vigore, tra le
quali la data di congelazione e quella concernente lo stato fisico del prodotto
(es. categoria commerciale e se il prodotto congelato o
fresco).
Il parere favorevole da parte del
servizio veterinario della attività di congelazione subordinato all'
accertamento della presenza di adeguati impianti frigoriferi, uno per la
congelazione ed uno per il deposito, in grado di assicurare il raggiungimento di
temperature di - 20 C ed il mantenimento di temperature di
conservazione inferiori a - 15 C.
- Vige l' obbligo dell'
osservanza delle norme ex Legge n. 283/ 1962 e DPR n. 327/ 1980 per i locali
ove viene effettuata la vendita dei prodotti alimentari
dell' azienda, in particolare se si tratta di alimenti sfusi e/o venduti a peso.
Di qui la necessità, se del caso, della presenza di idoneo frigorifero,
eventuale piano di lavoro lavabile e disinfettabile, lavandino con acqua
corrente.
7.0 - ALBO DEGLI OPERATORI
AGRITURISTICI
E' istituito presso la Giunta Regionale
- Settore Agricoltura - l'Albo Regionale dei soggetti abilitati a svolgere
attività agrituristica.
I soggetti interessati presentano
richiesta di iscrizione all' Ispettorato Provinciale dell' Agricoltura ( IPA)
competente per territorio.
La richiesta dovrà essere corredata
da:
- copia iscrizione come
coltivatore diretto e/o imprenditore agricolo a titolo principale o altro
titolo;
- relazione tecnica.
Le IPA entro 30 giorni compiono
l'istruttoria e ne trasmettono l' esito al competente Servizio del Settore
Agricoltura.
L'iscrizione all' Albo disposta con
decreto del Presidente della Giunta regionale.
Le IPA provvedono a comunicare
all'interessato l'avvenuta iscrizione e gli rilasciano automaticamente idoneo
certificato con numero di iscrizione. Tale certificato potrà essere utilizzato
anche in copia conforme per l' espletamento
delle pratiche amministrative.
Le IPA nel compiere l' istruttoria,
devono tener conto della situazione penale dei richiedenti.
I soggetti che abbiano riportato
condanne per i delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 515 e 517 del codice
penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella
preparazione degli alimenti, non possono essere iscritti all' Albo regionale.
Le IPA provvedono, secondo il
disposto dell' art. 706, 2 comma, del codice di procedura penale, a richiedere
il certificato generale del casellario giudiziario e, ai sensi della Legge n.
15/1968, art. 10, il certificato penale relativo
ai carichi pendenti.
Nel caso di diniego motivato all'
iscrizione, l' interessato può presentare ricorso alla Giunta regionale, entro
30 giorni dalla comunicazione, ai sensi dell'
art. 7 del DPR n. 1199 del 24- 11- 71. Sul ricorso si pronuncia il predetto
Organo entro 60 giorni dalla data di acquisizione dello stesso, sentita la
Commissione Regionale per l'agriturismo di cui all' artコ 7 della
Legge.
Per l'istruttoria delle pratiche le IPA
si avvalgono della collaborazione degli uffici territoriali per l' agricoltura (UTA).
L' Albo regionale dovrà essere tenuto
in forma di schedario, con schede numerate e/o tecniche informatiche.
Nell' Albo debbono essere indicati:
a) per persone singole: nome e
cognome, data e luogo di nascita, residenza e nazionalità;
b) per persona giuridica o
società: la denominazione, la ragione sociale, la sede e il legale
rappresentante;
c) data dell' iscrizione;
d) attività agrituristica in
relazione alla quale disposta l' iscrizione per tipologia.
L' Albo pubblico e sottoposto a
revisioni triennali; l'iscrizione all' Albo non abilita all' esercizio dell'
attività, che rimane subordinata all' autorizzazione comunale.
Le IPA, nel compiere l' istruttoria,
valuteranno gli elementi strutturali intrinseci ed estrinseci della realtà
aziendale, fondiaria, territoriale ed agrituristica.
Per la determinazione della
complementarietà dell' attività agrituristica viene adottato il parametro del
tempo lavoro calcolato secondo l'allegata tabella. L'attività agricola deve
essere prevalente su quella agrituristica.
8.0 - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA
Al rilascio dell' autorizzazione
per l' esercizio dell' attività agrituristica provvede il Sindaco del Comune
ove ha sede l' azienda interessata all' esercizio dell' attività stessa, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge n.
730/85.
I soggetti interessati devono
presentare apposita domanda corredata della seguente documentazione:
a) copia del certificato di
iscrizione nell' Albo regionale degli imprenditori agrituristici;
b) domanda da cui risultano le
caratteristiche delle attività agrituristiche esercitate di cui all'art. 2
della presente legge, nonché i prezzi e le tariffe che si intendono praticare
nell' anno in corso;
c) libretto sanitario per gli
addetti alla somministrazione dei pasti e bevande;
d) certificato di idoneità
igienico sanitaria dei locali adibiti a punto ristoro;
e) abitabilità delle strutture
agrituristiche.
Entro il 31 gennaio di ogni anno il
Comune trasmette alla Giunta Regionale ed agli Organismi regionali preposti alla
promozione turistica competente per territorio, l' elenco nominativo delle
attività autorizzate nell' anno precedente.
Il soggetto autorizzato allo
svolgimento delle attività agrituristiche deve:
- esporre al pubblico
l'autorizzazione;
- rispettare i limiti e le
modalità indicate nell'autorizzazione;
- tenere un registro contenente
le generalità degli alloggiati, con le date di arrivo e partenza, conforme alle
norme di pubblica sicurezza.
Entro il 1 marzo ed il 1 ottobre
di ciascun anno gli interessati devono comunicare alla Giunta regionale -
Settore Turismo - l'elenco dei prezzi che intendono applicare rispettivamente
dal 1 giugno e dal 1 gennaio dell' anno
successivo.
L' autorizzazione amministrativa deve
essere concessa entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda e
viene rinnovata annualmente, se non intervengono modifiche, con semplice
vidimazione sull' atto originale.
Nell' autorizzazione l'azienda comunica
i periodi di apertura e chiusura dell' attività;
eventuali variazioni devono essere
comunicate al Comune all' atto della vidimazione annuale.
L' autorizzazione comunale sostitutiva
di ogni altro provvedimento e pertanto l' operatore agrituristico può vendere i
prodotti aziendali, nel rispetto della legge 59/ 63, senza presentare ulteriori
domande.
La vidimazione annuale effettuata entro
il 31 gennaio di ciascun anno, mediante apposizione di un visto sull' atto
originario o su una copia autenticata di questo. Se intervengono modifiche nei
requisiti, nelle strutture e nelle attività aziendali, l'interessato tenuto a
comunicarli all' atto del rinnovo annuale.
Le aziende agrituristiche non sono
tenute ad iscriversi alla Camera di Commercio cos come specificato dalla
circolare n. 10/ 86 del Ministero Agricoltura e Foreste la quale ribadisce che
l'autorizzazione amministrativa sostitutiva di ogni altro provvedimento.
La domanda di autorizzazione deve
essere redatta su carta legale, conformemente all'allegato, e corredata dalla
documentazione richiesta.
Il Sindaco deve dare comunicazione del
rilascio della autorizzazione anche alla Prefettura competente per territorio.
8.1 - AUTORIZZAZIONE SANITARIA
Le attività agrituristiche che
prevedono la preparazione, la somministrazione di alimenti e bevande, devono
acquisire l' autorizzazione sanitaria di cui alla legge 283/ 62 art. 2.
A tale scopo il titolare deve
presentare domanda alle ULSS competenti per territorio secondo la tabella
allegata.
Alla domanda deve essere allegata
planimetria degli ambienti in scala adeguata con relazione descrittiva dell'
attività da svolgere.
La ULSS si pronuncia entro 30 giorni,
tenendo conto dei presenti criteri di attuazione in materia igienico -
sanitaria.
L' autorizzazione comunale non può
essere rilasciata, per le attività agrituristiche di cui sopra, senza
l'autorizzazione sanitaria.
Non necessaria l' autorizzazione
sanitaria della ULSS per la sola attività di alloggio la quale richiede il
certificato di abitabilità.
9.0 - PROGRAMMA REGIONALE
AGRITURISTICO
La Regione, in armonia con gli
indirizzi della programmazione nazionale e regionale, con la pianificazione
territoriale, con la legge quadro sulle aree protette n. 394/91, con i
regolamenti CEE sull' agricoltura, il turismo, l' ambiente, redige il programma
regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali,
con validità triennale ed aggiornamenti annuali.
Il programma stabilisce gli
obiettivi di sviluppo dell' agriturismo nel territorio regionale, individua le
zone di prevalente interesse agrituristico, delinea e coordina gli interventi
previsti dai piani di sviluppo di cui all' art. 11 della LR del settore,
provvede al riparto territoriale delle risorse e fissa i criteri di priorità
tenendo conto delle iniziative agrituristiche gi in atto.
In particolare il programma individua:
- La perimetrazione delle zone dove le
iniziative agrituristiche sono finanziabili prioritariamente, tenendo conto
delle aree rurali collinari non compromesse da interventi di altra natura; delle
aree protette o comunque delle zone montane marginali;
- L' elenco delle iniziative
agrituristiche in attività e quelle in avviamento;
- L' indicazione sintetica del
patrimonio di edilizia rurale della regione, suscettibile di utilizzazione
agrituristica e le tipologie dell' architettura rurale abruzzese che necessitano
di particolare tutela.
- La descrizione delle
caratteristiche naturali, ambientali agricole e della cultura materiale delle
aree indicate come particolarmente adatte allo sviluppo agrituristico;
- Considerazioni previsionali
sullo stato attuale del settore in considerazione delle strutture ricettive
esistenti, di quelle previste, di quelle prevedibili, dell' andamento previsto
della domanda;
- L' indicazione delle aziende
agricole ed agrituristiche con prodotti tipici e/ o biologici e di misure che
favoriscano l' interscambio e le sinergie tra le stesse;
- L' indicazione di sinergie
concrete con i settori dell' eco - turismo, del turismo tradizionale, dell'
artigianato con particolare riferimento a quello rurale.
La Giunta Regionale provvede
annualmente all' aggiornamento del programma.
Sulla base dei risultati conseguiti
tale aggiornamento deve contenere una relazione sull' andamento delle presenze
nelle aziende.
10.0 - INTERVENTI DI ENTI PUBBLICI
Alle Province, ai Comuni ed alle
Comunità Montane, possono essere assegnati contributi in conto capitale, nella
misura massima del 75% per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) realizzazione e miglioramento
di servizi e infrastrutture volte allo sviluppo agrituristico;
b) studio, realizzazione e
promozione di itinerari agrituristici.
Possono realizzare gli interventi gli
enti pubblici nei cui territori siano ricompresse aziende agrituristiche.
Gli interventi di cui al punto b) sono
riservati alle province ed alle Comunità Montane.
Gli interventi di cui al punto a) sono
riservati ai Comuni ed alle Comunità Montane, i Comuni appartenenti a Comunità
Montane non ne possono presentare di propri.
Per realizzazione di servizi ed
infrastrutture volti allo sviluppo agrituristico, si intendono esclusivamente
servizi ed infrastrutture a favore diretto e/ o indiretto di iniziative
agrituristiche.
Tutti gli interventi devono indicare gi
dalla fase progettuale i soggetti che li gestiranno con annessa valutazione
costi/ benefici.
Gli interventi degli Enti pubblici
dovranno essere in armonia con il programma regionale agrituristico.
La spesa del settore agrituristico,
destinata agli interventi degli Enti pubblici, non potrà superare il 20% della
ripartizione annuale.
La spesa per le attività
esercitate dalle Aziende delle Foreste Demaniali Regionali, degli Enti Parco
Nazionali e Regionali nel campo dell'agriturismo, non potrà superare il 5%
della ripartizione annuale ed ammessa a contribuzione in conto capitale al 100%
del programma.
11.0 - PROVVIDENZE AGLI IMPRENDITORI
AGRICOLI
Agli iscritti nell' Albo di cui all'
art. 6 della presente legge, possono essere concessi contributi in conto
capitale o in conto interesse per l' esecuzione di interventi sui fabbricati e
sulle aree esterne da destinare ad attività agrituristiche.
Sono ammesse a contributo anche quelle
opere necessarie all' espletamento di attività culturali, ricreative e sportive
di cui all'art. 2 della presente legge.
Sono, altresì, ammesse a contributi le
spese per l' arredamento nel limite massimo del 20% del finanziamento ammesso.
Detto limite elevato al 25% se la spesa
finalizzata al recupero di mobilia ed arredamenti tipici.
Il volume massimo di investimenti
ammissibili a contributo stabilito nella misura di L. 120.000.000, sulla base di
appositi computi metrici e con l' applicazione del prezziario ANCE. Nella
previsione di spesa ammessa una aliquota non superiore al 10% per spese
generali.
La misura massima del contributo in
conto capitale fissata nel 40% della spesa ammessa, elevabile al 50% nelle aree
svantaggiate, di cui al Reg. CEE 268/5. Nel corso dei lavori sono consentite
anticipazioni sino all' 80% del contributo accordato con le seguenti modalità:
- 50% con la certificazione
dell' inizio lavori, per quanto attiene alle iniziative private e con l'avvio
delle procedure di appalto, per quelle pubbliche;
- ulteriore 30% sulla scorta
della presentazione dello stato di avanzamento lavori redatto dal Direttore dei
lavori e sottoscritto dal beneficiario il cui importo sia almeno uguale al 50%
dell'investimento.
Prima della messa in liquidazione della
prima anticipazione, con esclusione dei casi previsti dalla legge, la Regione
acquisisce:
- certificazione antimafia;
- certificazione di vigenza
rilasciata dal Tribunale (per le Società).
In alternativa al contributo in conto
capitale, la Regione può concedere il concorso sul pagamento degli interessi
relativi a mutui di durata decennale, fino ad un massimo del 100% della spesa
ritenuta ammissibile, da contrarsi per la realizzazione delle opere con istituti
che abbiano stipulato apposita convenzione con la Regione.
Ai mutui si applica il tasso di
riferimento fissato, per le operazioni di credito agrario di miglioramento, con
Decreto del Ministero del Tesoro. All'uopo la Regione istituir apposito fondo di
rotazione.
Sono altresì previsti mutui per il
completamento delle strutture agrituristiche già esistenti.
Gli immobili e le relative pertinenze
oggetto dei benefici sono soggetti ad un vincolo di destinazione decennale a
decorrere dalla data di accertamento della avvenuta esecuzione delle opere.
Nei Piani di Miglioramento di cui
all'art. 2 del Regolamento CEE n. 797/85 e successive modifiche, possono
essere previsti ulteriori e diversi investimenti a fini agrituristici da
effettuare nell'azienda agricola.
I contributi vengono concessi con le
seguenti priorità:
- giovani imprenditori agricoli
a titolo principale;
- coltivatori diretti e
imprenditori agricoli a titolo principale;
- cooperative agricole e società;
- altre figure giuridiche di
tipo agricolo.
Sono ammesse a contributo anche le
spese per la trasformazione, il confezionamento e l' etichettatura dei prodotti
agricoli aziendali, nonché le spese per la tabellazione.
Le aziende site nelle aree protette di
cui alla legge 394/ 91, hanno priorità nella concessione di contributi.
Il programma regionale agrituristico
stabilisce gli eventuali altri criteri e le priorità per la concessione dei
contributi in conto capitale e in conto interesse.
Le domande di finanziamento di
cui alle attività previste dall' articolo 2 della legge sull'Agriturismo, vanno
presentate alle UTA competenti per territorio.
Alla domanda in carta semplice,
(tabella allegata) dovrà essere allegato:
a) copia del progetto;
b) computo metrico;
c) dichiarazione sostitutiva di
notorietà;
d) iscrizione nell' elenco degli
operatori agrituristici.
Il progetto dovrà essere cantierabile.
Per cantierabilità si intende l' approvazione dello stesso da parte della
Commissione edilizia competente.
12.00 - PIANI INTEGRATI
Il programma di sviluppo agrituristico
e di rivalutazione delle aree rurali, tenuti presenti i principi generali,
stabilisce gli obiettivi di sviluppo agrituristico nel territorio regionale.
Per l' attuazione di tali obiettivi
sono previsti piani integrati che abbiano per tema:
A - l' organizzazione e lo
svolgimento di corsi di qualificazione professionale per azienda gi operanti o
comunque iscritte nell' Albo regionale. I corsi potranno riguardare anche la
formazione di accompagnatori agrituristici.
B - la promozione delle
iniziative agrituristiche e dell' immagine agrituristica complessiva della
regione, anche di concerto con il programma promozionale dell' Assessorato al
Turismo.
C - attuazione e gestione
di una banca dati regionale sull'agriturismo.
D - valorizzazione dell'
ambiente rurale.
E - valorizzazione e promozione
dei prodotti tipici regionali e biologici.
F - organizzazione di
manifestazioni culturali sull' ambiente e le tradizioni rurali.
G - applicazione di tecnologie
telematiche.
Per i compiti su esposti sono previsti
contributi annuali alle associazioni agrituristiche regionali, concessi in
relazione ad un programma dettagliato delle attività previste, da presentare
entro il 30 ottobre di ciascun anno, alla Giunta Regionale - Assessorato all'
Agricoltura e Foreste.
Il contributo relativo alle iniziative
previste nel programma annuale il quale deve essere corredato da:
- atto costitutivo, Statuto
dell' Associazione ed elenco degli iscritti relativi all' anno di competenza;
- relazione sull' attività
dell' Associazione;
- preventivo dettagliato di
spesa;
- verbale del Consiglio di
Amministrazione che autorizza il Presidente a presentare domanda.
Il contributo viene erogato in ragione
dell'80% all' avvio documentato del programma e 20% a saldo su presentazione del
rendiconto finale di spesa.
Ad iniziativa attuata, i beneficiari
presentano agli uffici regionali sopraccitati la seguente documentazione:
1 - relazione sull' iniziativa
svolta
2 - rendiconto delle spesa
sostenuta
3 - personale impiegato.
Possono presentare piani integrati solo
le Associazioni agrituristiche riconosciute dalla Regione e che abbiano
strutture diffuse su tutto il territorio regionale e con rappresentanza a
livello nazionale.
Per i piani integrati di cui ai
precedenti punti indicati con lettere D ed F, sono abilitate anche Associazioni
agrituristiche operanti a livello locale.
Alle stesse Associazioni può
essere richiesta la collaborazione per la redazione programma
regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree
rurali, nonché la predisposizione degli aggiornamenti annuali.
I corsi di qualificazione
professionale, gestiti dagli Enti di Formazione riconosciuti dalla regione,
devono svolgersi secondo le seguenti modalità:
- n. 6 corsi annuali - max
- n. 15 partecipanti - max
- lire 20.000.000 - max
- n. 2 settimane - max
- n. ore giornaliere 6.
I corsi devono prevedere esperienze
pratiche e possono svolgersi anche in giorni non successivi e comunque entro due
mesi.
La richiesta dei corsi deve
essere presentata, con programma dettagliato, alla Regione
- Settore Agricoltura e Foreste - entro il 30 ottobre di
ciascun anno.
13.00 - OBBLIGHI DELL' OPERATORE
AGRITURISTICO
L' operatore
agrituristico tenuto ad esporre in pubblico, in luogo accessibile e ben
visibile, l'autorizzazione comunale e le tariffe praticate nonché le eventuali
autorizzazioni sanitarie di cui alla legge 283/ 62.
E' fatto obbligo di
comunicare alle autorità di PS la presenza di ospiti in azienda e di tenere
l'apposito registro delle presenze.
E' fatto obbligo di
apporre all' esterno della struttura agrituristica una tabella con la dicitura
di Azienda Agrituristica, ed il marchio conforme al logo allegato al presente
provvedimento.
14.00 - NORMA TRANSITORIA
Le strutture
edilizie esistenti sono confermate allo stato di fatto, ma dovranno adeguarsi ai
requisiti igienico - sanitari del presente regolamento
in caso di ristrutturazione o di variazione nell' attività agrituristica, fermo
restando il rispetto delle tipologie architettoniche degli edifici e le
normative nazionali di settore.
I piani di cui al punto
12.00 dei presenti criteri di attuazione, per il primo anno di applicazione
della legge, vanno presentati alla Giunta regionale, Settore Agricoltura e
Foreste, entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento di legge.
15.00 - FRUIBILITA'
DEI LOCALI A PERSONE FISICAMENTE IMPEDITE
In riferimento alle
norme di cui alla legge 13/ 89, DM 236/ 89 e legge 104/ 92, le strutture
agrituristiche adibite ad alloggio ed a punto ristoro, dovranno essere
accessibili a persone fisicamente impedite.
Tuttavia
trattandosi di strutture di tipo rurale e non di costruzioni ex novo,
considerando il fatto che gli interventi di ristrutturazione e restauro non
possono modificare la tipologia architettonica degli edifici, consentita una
deroga per quelle aziende che hanno oggettive difficoltà tecniche per l'
abbattimento di ostacoli e barriere
architettoniche.
Tale deroga va motivata
con una relazione tecnica da presentare in allegato al progetto di
ristrutturazione.
In ogni caso i progetti
di ristrutturazione devono garantire il massimo grado di fruibilità possibile
alle persone fisicamente impedite.
Gli interventi
relativi all' abbattimento delle barriere architettoniche, possono essere
inseriti nelle domande di finanziamento di cui all' art. 10 della legge
regionale sull' agriturismo.
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