L.R. 27 aprile 1996,
n. 24 NUOVA DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO IN BASILICATA
TITOLO I
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Basilicata promuove e
sostiene il turismo nelle campagne.
2. In armonia con gli indirizzi di
politica agricola nazionale e comunitaria e conformemente alla legge 5 dicembre
1985 n. 730, adotta azioni programmatiche che, in linea con il programma
regionale di sviluppo, favoriscano:
a) lo sviluppo, il riequilibrio e
l'armonizzazione del territorio agricolo;
b) la permanenza dei produttori
agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi da attività
agricola;
c) il miglioramento delle condizioni
di vita nelle campagne;
d) il recupero e la finalizzazione
del patrimonio edilizio rurale, esistente sul territorio regionale, al turismo;
e) la tutela e la valorizzazione
delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche, nonché dei prodotti tipici
dell'agricoltura e della gastronomia lucana;
f) la conservazione e la
valorizzazione delle tradizioni popolari anche attraverso la promozione di
iniziative culturali;
g) lo sviluppo del turismo sociale e
giovanile;
h) i rapporti tra città e campagne.
Art. 2
(Definizione di attività
agrituristica)
1. Per agriturismo si intende quel
complesso di attività dedite alla ricezione, ospitalità, organizzazione di
attività ricreative e culturali esercitate dai soggetti di cui al successivo
art. 3 in rapporto di connessione e di complementarietà alla attività agricola
di coltivazione, silvicoltura e allevamento del bestiame che deve restare
principale.
2. Costituisce, in particolare,
attività agrituristica:
a) dare alloggio stagionale in
appositi locali dell'azienda agricola con un minimo di 8 e un massimo di 18
posti letto. Il periodo stagionale non può essere superiore a 9 mesi, su base
annua, con l'eventuale suddivisione in più periodi durante l'anno solare;
b) somministrare, per la consumazione
sul posto e per un massimo di 60 coperti, pasti e bevande, ivi comprese quelle
alcooliche e superalcooliche, ottenuti prevalentemente da produzioni proprie
dell'azienda, mediante lavorazioni interne ed esterne ad essa, o da produzioni
di altre aziende purché tipiche della gastronomia lucana;
c) organizzare, nell'ambito
dell'azienda, attività ricreative, culturali, sportive finalizzate
all'intrattenimento degli ospiti;
d) vendere agli ospiti e al pubblico
prodotti tipici alimentari ed artigianali locali e regionali;
e) permettere la sosta di
campeggiatori in spazi aperti purché provvisti di servizi igienici fino ad un
massimo di 30 persone (o di 8 posti tenda o roulottes).
Art. 3
(Operatori Agrituristici)
1. Possono svolgere attività
agrituristica tutti i soggetti di cui all'art. 2 della Legge 730/85 che si
iscrivano nell'elenco regionale degli operatori agrituristici.
2. La qualifica di "operatore
agrituristico" e l'uso della denominazione "azienda agrituristica" sono
riservati esclusivamente agli iscritti nel predetto elenco.
3. L'iscrizione nell'elenco regionale
è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui al
successivo art. 9.
4. L'attività agrituristica può
essere condotta da familiari dell'operatore agrituristico e può essere
utilizzato personale dipendente dell'impresa ed impiegato di norma in attività
agricole aziendali.
5. Gli operatori agrituristici,
singoli ed associati, possono costituire Consorzi al fine di organizzare,
promuovere e sviluppare la propria attività.
TITOLO II
Art. 4
(Elenco degli operatori agrituristici
e procedure per l'iscrizione)
1. La Regione Basilicata istituisce
l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche.
2. L'elenco è tenuto dall'Ufficio
regionale competente in materia di agriturismo.
3. L'iscrizione nell'elenco degli
operatori agrituristici è il presupposto necessario per godere dei contributi
previsti dalla presente legge.
4. La domanda d'iscrizione
nell'elenco va presentata al Dipartimento Agricoltura della Regione e deve
contenere, oltre le generalità del richiedente:
a) certificazione che il richiedente
è un soggetto di cui all'art. 2 della legge 730/85;
b) indicazione degli edifici e delle
aree da interessare all'attività agrituristica; descrizione del tipo di attività
da svolgere e della capacità ricettiva;
c) idonea documentazione dalla quale
emergano tipologie produttiva, dimensione ed indirizzi colturali dell'azienda.
5. L'Ufficio di cui al precedente
comma 2, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, ove sussistono i
requisiti, provvede alla iscrizione dandone comunicazione agli interessati.
Trascorso inutilmente detto termine la domanda si intende accolta.
6. Contro il diniego d'iscrizione è
ammesso ricorso in opposizione, entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R.
24/11/1971 n. 1199.
7. L'iscrizione ha validità annuale
ed è automaticamente rinnovata in mancanza di comunicazione di cessata attività
da parte del titolare, ovvero se non sopravvengono le condizioni per la revoca.
8. Non possono essere iscritti
all'elenco coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 6, comma
3, della legge 730/85.
Art. 5
(Ufficio Regionale competente per
l'agriturismo)
1. L'Ufficio regionale competente in
materia di agriturismo ha il compito di:
a) tenere l'elenco degli operatori
agrituristici;
b) accertare il possesso dei
requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, della legge 730/85 per le iscrizioni
nell'elenco e valutare la idoneità dei richiedenti a svolgere l'attività
agrituristica sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge;
c) provvedere all'aggiornamento
dell'elenco;
d) disporre la classificazione
dell'azienda;
e) esaminare i ricorsi amministrativi
e deciderli previo parere della Commissione Regionale per l'Agriturismo;
f) decidere della cancellazione
dall'elenco degli operatori agrituristici su segnalazione dei soggetti
incaricati della vigilanza.
2. La classificazione delle strutture
ricettive agrituristiche viene operata dal predetto Ufficio in esecuzione di
apposita disciplina, approvata dalla Giunta Regionale, sentita la competente
Commissione Consiliare, entro un anno dall'approvazione della presente legge,
con la quale saranno definiti i criteri di classificazione delle strutture
medesime.
3. Le strutture sono classificate con
l'assegnazione di un numero massimo di 5 "SPIGHE", in ragione della quantità dei
servizi offerti e della capacità ricettiva delle aziende.
4. Ai fini della classificazione, la
denuncia dei requisiti dell'azienda deve avvenire da parte del titolare, subito
dopo il rilascio, da parte del Comune, dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività agrituristica. All'uopo dovranno essere utilizzati i modelli
appositamente predisposti dall'Ufficio regionale. L'attribuzione delle "spighe"
sarà notificata all'interessato ed al Comune che provvederà a farne menzione
nell'autorizzazione concessa.
5. L'Ufficio annota, altresì, su
apposito registro: data di inizio dell'attività agrituristica, eventuali
sanzioni comminate, le risultanze della vigilanza, nonché ogni altra notizia
utile.
Art. 6
(Verifica e revoca dell'iscrizione)
1. I soggetti incaricati della
vigilanza effettuano periodiche verifiche sul mantenimento dei requisiti per
l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici.
2. La perdita dei requisiti di legge
comporta la cancellazione dall'elenco, che va comunicata al Comune per la
eventuale revoca dell'autorizzazione agrituristica di competenza e all'Ufficio
regionale competente in materia agrituristica per l'eventuale revoca del
contributo concesso ai sensi della presente legge.
Art. 7
(Commissione Regionale per
l'Agriturismo)
1. E' istituita la Commissione
regionale per l'Agriturismo. Essa è competente ad esprimere pareri sui programmi
annuali di agriturismo contemplati al successivo art. 12 e a esprimere pareri
sui ricorsi amministrativi presentati avverso le decisioni dell'Ufficio
regionale competente.
2. La Commissione regionale per
l'Agriturismo è nominata con delibera della Giunta Regionale ed è composta oltre
che dal Dirigente dell'Ufficio Regionale competente per l'Agriturismo, o da un
suo delegato, che la presiede, dai seguenti membri:
a) da un funzionario del Dipartimento
Attività Produttive (Ufficio Turismo);
b) da un funzionario del Dipartimento
Assetto del Territorio;
c) da un rappresentante designato da
ciascuna associazione agrituristica riconosciuta a livello nazionale, presente
sul territorio Regionale;
d) da un docente della Facoltà di
agraria designato dall'Università degli Studi della Basilicata.
3. La Giunta Regionale nomina la
Commissione anche in mancanza di alcuna delle designazioni richieste, purché
siano individuati la metà più uno dei componenti. Sono fatte salve le eventuali
successive integrazioni.
4. La Commissione si avvale di un
funzionario del competente Ufficio per l'Agriturismo, designato dal dirigente,
con compiti di segretario.
5. La Commissione si riunisce presso
il Dipartimento Agricoltura e Foreste, su convocazione del suo presidente e dura
in carica per l'intera legislatura. Per la validità delle determinazioni occorre
che alle sedute intervenga, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei
suoi componenti. In seconda convocazione la commissione risulta validamente
costituita qualunque sia il numero dei partecipanti. I pareri vengono adottati a
maggioranza assoluta dei partecipanti.
6. Ai componenti della commissione,
estrani all'amministrazione regionale, competono, qualora ne ricorrano i
presupposti, il gettone di presenza previsto dalla L.R. 29/73 e successive
integrazioni, nonché il rimborso delle spese di viaggio e le indennità di
trasferta nella misura ed alle condizioni stabilite per la dirigenza regionale.
Art. 8
(Consorzi Agrituristici)
1. I consorzi agrituristici di cui al
precedente art. 3, comma 5, possono:
a) organizzare, per conto delle
aziende associate, il piano di utilizzazione ottimale dei servizi e delle
strutture dei singoli soci, al fine di conseguire una più intensa fruibilità
delle strutture ed una maggiore socializzazione fra gli ospiti;
b) promuovere l'immagine e la
commercializzazione del prodotto agrituristico attraverso iniziative di
animazione e di informazione e con campagne pubblicitarie;
c) svolgere attività di
informatizzazione ed assistenza telematica, al fine di incrementare la domanda e
garantire la qualità dei servizi degli associati;
d) istituire centri aziendali di
promozione e servizi;
e) chiede alla Regione il
riconoscimento di marchi di qualità per aziende agrituristiche.
2. La Regione, nel rispetto degli
indirizzi e dei criteri di finanziabilità delle iniziative previsti dalla
presente legge, finanzia prioritariamente, nell'ambito delle priorità stabilite
dai programmi annuali, i progetti presentati dalle aziende agricole associate
nei consorzi, che adottano e si impegnano a realizzare il piano di cui alla
lettera a) del primo comma.
3. Possono partecipare al consorzio
anche gli imprenditori turistici, le società di servizi, le agenzie di Viaggi e
Turismo e le associazioni agrituristiche operanti nella regione.
4. E' istituito l'elenco dei consorzi
agrituristici, tenuto dall'Ufficio competente in materia di agriturismo.
L'iscrizione all'elenco è condizione indispensabile per l'ottenimento dei
contributi previsti dalla presente legge.
5. Possono iscriversi all'elenco i
consorzi agrituristici con sede in Basilicata che associano non meno di dieci
operatori agrituristici, con disponibilità complessiva di un numero di posti
letto non inferiore a 100.
6. Ai fini dell'iscrizione i consorzi
agrituristici presentano al competente Ufficio apposita domanda corredata della
seguente documentazione:
a) copia autentica dell'atto
costitutivo e dello statuto da cui si rilevi che il consorzio:
1) ha come fine istituzionale il
perseguimento di attività promozionali e di incentivazione dell'agriturismo,
senza scopo di lucro, sull'intero territorio regionale;
2) impronta la sua azione al
soddisfacimento delle esigenze di tutte le categorie comunque interessate allo
sviluppo dell'agriturismo lucano;
b) certificato di vigenza, con elenco
nominativo dei soci e dei componenti gli organi sociali ed ogni altra idonea
documentazione.
7. Le variazioni dello statuto, delle
cariche sociali e dell'elenco dei soci sono comunicate al competente Ufficio
regionale entro 15 giorni dal loro verificarsi. Lo stesso Ufficio accerta
periodicamente il possesso dei requisiti.
8. Qualora venga a mancare uno o più
requisiti, si dispone la cancellazione dall'elenco.
9. Si applicano, altresì, per quanto
compatibili, le disposizioni dei commi 5, 6, 7 e 8 del precedente art. 4.
TITOLO III
Art. 9
(Autorizzazione Comunale)
1. I soggetti iscritti nell'elenco
degli operatori agrituristici, per lo svolgimento delle attività, devono
presentare al Comune nel cui territorio è ubicata l'azienda, domanda di
autorizzazione contenente:
a) descrizione delle attività
elencate nell'attestato d'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici;
b) indicazione delle caratteristiche
aziendali e degli edifici e delle aree interessate alle attività agrituristiche;
c) indicazione delle capacità
ricettive e dei periodi previsti per le attività stagionali;
d) determinazione delle tariffe da
praticare rapportare ai periodi di attività nell'anno solare;
e) dichiarazione di non trovarsi
nelle condizioni previste dalla normativa nazionale vigente in tema di diniego
delle autorizzazioni di polizia.
2. La domanda deve essere corredata
da:
a) attestato di iscrizione all'elenco
degli operatori agrituristici;
b) copia del libretto sanitario
rilasciato ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche per le quali sia
richiesto l'accertamento sanitario;
c) parere dell'autorità sanitaria
circa la idoneità dei locali da adibire all'attività agrituristica;
d) autorizzazione del proprietario
alla utilizzazione agrituristica degli immobili, quando la domanda è avanzata da
soggetto diverso dal proprietario;
e) copia della concessione edilizia,
nel caso che gli interventi previsti debbano essere preliminari all'inizio
dell'attività; in tal caso il parere dell'autorità sanitaria sarà trasmesso
successivamente, appena conseguito, e comunque prima dell'inizio dell'attività.
3. Il Comune accerta il possesso da
parte del richiedente dei requisiti soggettivi.
4. Il Comune decide sulle domande di
autorizzazione entro 60 giorni dalla data della loro presentazione. Trascorso
inutilmente detto termine la domanda si intende accolta e l'autorizzazione
concessa.
5. Il Sindaco, entro 30 giorni
dall'accoglimento della domanda o dalla scadenza senza pronuncia del termine di
cui al precedente comma 4, rilascia l'autorizzazione, che abilita allo
svolgimento delle attività, nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite
nell'autorizzazione medesima.
6. L'autorizzazione comunale è
sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.
Art. 10
(Obblighi degli operatori
agrituristici)
1. Gli operatori autorizzati allo
svolgimento di attività agrituristiche sono obbligati a:
a) esporre al pubblico copia
dell'autorizzazione comunale nonché le tariffe praticate;
b) rispettare i limiti e le modalità
indicate nell'autorizzazione stessa;
c) comunicare al Comune e all'APT,
entro il 30 novembre di ogni anno, le tariffe che si impegnano a praticare per
l'anno successivo, rapportate ai periodi di attività nell'anno solare; in
difetto di comunicazione si intendono confermate le tariffe dell'anno
precedente;
d) osservare il disposto di cui
all'art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con
R.D. 18 giugno 1931 n. 773;
e) rispettare le tariffe comunicate
al Comune ed all'APT;
f) apporre all'esterno dell'edificio,
in modo stabile e ben visibile, il modello di targa approvato dalla Giunta
Regionale;
g) comunicare al Sindaco, che ne dà
notizia all'Ufficio regionale competente per l'agriturismo, l'eventuale
cessazione dell'attività agrituristica entro 30 giorni dall'evento;
h) consentire l'accesso agli addetti
alla vigilanza per effettuare i controlli previsti;
i) tenere un registro con le
generalità delle persone alloggiate e con la indicazione della data di arrivo e
di partenza;
l) fornire al Comune interessato e
alla Regione, se richieste, tutte le informazioni relative al bilancio
economico-finanziario dell'attività agrituristica.
2. Entro un anno dall'autorizzazione
agrituristica, gli operatori, fatti salvi gli impedimenti indipendenti dalle
loro volontà, debbono iniziare l'attività agrituristica pena la decadenza
dell'autorizzazione stessa.
Art. 11. (Sospensione e revoca
dell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione è sospesa dal
Sindaco, con provvedimento motivato, per un periodo massimo di quindici giorni,
in caso di reiterate violazioni di alcuno degli obblighi di cui al precedente
art. 10.
L'autorizzazione è revocata dal
Sindaco, con provvedimento motivato, qualora si accerti che l'interessato:
a) non abbia intrapreso l'attività
entro un anno dalla data di autorizzazione ovvero l'abbia sospesa da almeno un
anno, senza giustificati motivi obiettivamente verificabili;
b) abbia perduto i requisiti di Legge
e/o sia stato cancellato dall'elenco degli operatori agrituristici;
c) abbia subito nel corso dell'anno
n. 3 provvedimenti di sospensione;
d) non abbia rispettato il vincolo di
destinazione di cui al successivo art. 16, 3° comma, lettera f).
3. La contestazione dei motivi di
revoca deve essere comunicata all'interessato, il quale ha trenta giorni di
tempo per rispondere e controdedurre.
4. Il Comune decide, in via
definitiva e con atto motivato, sulla revoca entro i successivi trenta giorni.
5. I provvedimenti di sospensione e
revoca sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui al 4° e 5° comma
dell'art. 19 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616.
6. La revoca dovrà essere comunicata
all'Ufficio competente in materia di agriturismo ai fini della eventuale revoca
di provvidenze concesse e recupero delle somme erogate.
TITOLO IV
Art. 12. (Programmi agrituristici).
1. La Giunta Regionale, in armonia
con gli indirizzi della programmazione agricola nazionale e comunitaria, nonché
col programma regionale di sviluppo, nel rispetto delle leggi di settore che
individuano particolari priorità di intervento, ferme restanti le scelte operate
con il POP, obiettivo 1, approva, a partire dal 1997, previo parere della
Commissione di cui al precedente art. 7 e della competente Commissione
Consiliare, programmi annuali di interventi entro il termine perentorio del 31
gennaio.
2. Il programma annuale indica gli
obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale; stabilisce le
zone a prevalente interesse agrituristico in cui intervenire prioritariamente;
individua i soggetti beneficiari ai quali approvare e sostenere i progetti con
priorità; definisce gli indirizzi e le modalità di promozione della domanda
agrituristica; ripartisce i fondi regionali in relazione agli obiettivi
prefissati; emana la disciplina integrativa e attuativa della presente legge.
3. Il programma annuale è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 13. (Promozione e ricerca).
1. La Giunta Regionale può mettere a
disposizione del Dipartimento Agricoltura e Foreste fino ad un massimo dell'1%
delle risorse finanziarie, stabilite per l'applicazione della presente legge,
per la promozione di attività agrituristica e per attività di studio e ricerca
con l'Università di Basilicata nel settore dell'agriturismo.
Art. 14. (Sistemazione di immobili
per attività agrituristiche).
1. E' ammessa ai contributi della
presente legge la sistemazione, completa di impianti e servizi, dei fabbricati o
parte di essi ubicati sul fondo dei soggetti di cui all'art. 2 della legge
730/85 per la loro destinazione all'uso agrituristico.
2. La sistemazione degli immobili di
cui al precedente comma può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione
edilizia, di restauro o di ampliamento per l'adeguamento funzionale
dell'immobile nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche
dell'impianto edilizio preesistente.
3. E' ammessa ai contributi, inoltre,
la realizzazione di strutture per attività sportive e ricreative all'aperto.
4. Gli interventi di cui ai
precedenti commi devono essere conformi alle disposizioni contenute negli
strumenti urbanistici e nelle leggi di settore e devono armonizzarsi
tipologicamente con l'ambiente circostante.
5. Sono altresì da considerare nella
spesa ammessa ai fini della contribuzione:
a) arredamento posti letto;
b) arredamento locali ristoro;
c) arredamento locali vendita;
d) acquisto di cavalli per attività
sportivo-ricreativa;
e) sistemazione ed arredo a verde di
aree funzionali alla attività agrituristica, nonché per attività
sportivo-ricreative ivi compreso il maneggio.
6. La finalizzazione agrituristica
non costituisce distrazione dei fondi e degli edifici interessati dalla loro
destinazione agricola.
7. Non sono ammessi a contributo per
la ristrutturazione ai fini agrituristici i fabbricati realizzati con
finanziamenti pubblici negli ultimi 10 anni, esclusi i sostegni per la
ristrutturazione o consolidamento di cui alla Legge 219/81 ed alla Legge
Regionale n. 37/81 e successive modifiche ed integrazioni. Non sono, altresì,
ammessi a contributo fabbricati costruiti dopo l'entrata in vigore della
presente legge che hanno beneficiato di contributi pubblici.
8. Ai soli fini del presente articolo
per la realizzazione delle strutture connesse all'esercizio delle attività
agrituristiche, è consentita la deroga alle prescrizioni della delibera del
Consiglio Regionale n. 50 del 21.12.1985, art. 10 in tema di norme tecniche di
attuazione di cui al vigente piano territoriale di coordinamento del Pollino.
9. Gli operatori agrituristici che
hanno beneficiato di contributi ai sensi della Legge regionale 07.08.1986, n.
14, possono accedere alle provvidenze della presente legge nel rispetto dei
limiti previsti dalla stessa.
Art. 15. (Norme igienico-sanitarie).
1. I locali destinati all'uso
agrituristico devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalle
vigenti disposizioni nonché dai regolamenti comunali in materia di edilizia ed
igiene per le abitazioni.
2. Nella valutazione dei requisiti
deve essere tenuto conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici. In
particolare ai fini della utilizzazione agrituristica è consentito derogare ai
limiti di altezza e di superficie aereo-illuminante previsti dalle norme
vigenti, purché vengano garantite condizioni strutturali ed igienico-sanitarie
considerate sufficienti dall'accertamento dell'autorità sanitaria.
3. Le abitazioni agrituristiche
devono avere almeno un locale con servizi igienici per ogni 4 posti letto e
camere adeguatamente arredate.
4. Nel caso di ospitalità in spazi
aperti, i servizi igienico-sanitari devono essere assicurati all'interno di un
fabbricato esistente e comprendere almeno un W.C., una doccia e un lavabo ogni
due posti tenda o roulotte. Deve, altresì, essere previsto un ambiente
attrezzato di lavello per stoviglie e lavatoio per panni.
5. La produzione, la presentazione,
la somministrazione e/o la vendita di alimenti e bevande sono soggette alle
disposizioni di cui alla Legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 16. (Presentazione delle
domande).
1. Le domande di contributo di cui
alla presente Legge debbono essere presentate al Dipartimento Regionale
Agricoltura e Foreste a decorrere dal 60° giorno successivo alla pubblicazione
del programma annuale e fino alle ore 12,00 del 90° giorno dalla medesima
pubblicazione.
2. Non sono ammessi al contributo
coloro che hanno compiuto i 65 anni di età.
3. Le domande devono essere corredate
dalla seguente documentazione:
a) progetti completi in duplice copia
con relazione, disegni, computo metrico e l'indicazione dei tempi di
realizzazione degli interventi;
b) estratto legale di mappa con
ubicazione dei locali interessati all'attività agrituristica;
c) titolo di proprietà dell'immobile
da destinare ad attività agrituristica o del fondo su cui avviare attività
agrituristiche; nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'unità
immobiliare, atto di assenso del proprietario all'esecuzione delle opere;
d) scheda con i dati aziendali
richiesti secondo le disposizioni attuative contenute nel programma annuale;
e) relazione illustrativa del piano
finanziario degli interventi previsti e della convenienza economica e di mercato
delle iniziative;
f) atto di impegno del beneficiario o
del proprietario dell'immobile, se diverso dal beneficiario del contributo,
trascrivibile presso la conservatoria dei registri immobiliari, a mantenere la
destinazione delle opere e delle attrezzature realizzate con il sostegno
finanziario della Regione per 10 anni a partire dalla data di erogazione del
contributo finale;
g) copia della concessione e/o
autorizzazione edilizia. Ove non posseduta alla data della domanda, la
concessione o l'autorizzazione devono comunque essere prodotte, pena la
decadenza, all'atto di concessione del contributo;
h) attestato di iscrizione all'elenco
degli operatori agrituristici.
Art. 17. (Istruttoria e misura dei
contributi).
1. Agli imprenditori agricoli aventi
titolo, singoli o associati, iscritti nell'elenco degli operatori agrituristici,
sono concessi, per le opere di cui al precedente art. 14, contributi in conto
capitale nella misura del 65% della spesa ammessa.
2. Il contributo non può superare, in
ogni caso, la somma complessiva di 800 milioni di lire.
3. Alla concessione del contributo
provvede la Giunta Regionale previa istruttoria e proposta del competente
Ufficio in materia di agriturismo.
4. Con il provvedimento di
concessione del contributo sono anche stabilite le clausole operative, tecniche
e finanziarie, nonché il tempo massimo entro il quale l'opera dovrà essere
iniziata ed ultimata ed ogni altra eventuale documentazione utile.
5. La spesa ammissibile sarà
determinata sulla base di computi metrici estimativi con prezzi non superiori a
quelli dell'ultimo prezziario approvato dalla Giunta Regionale ai sensi della
Legge regionale n. 37 del 16.07.1993.
6. Il competente Ufficio regionale in
materia di agriturismo, per quanto concerne le spese di cui al comma 5 del
precedente art. 14, relativamente all'anno 1996, entro 10 giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge, ed entro il 10 gennaio, per gli anni
successivi, fissa il costo massimo per ogni iniziativa.
7. Le spese tecniche sono
riconosciute nella misura massima del 7% della spesa ammissibile fino a 500
milioni; del 5% fino a 1 miliardo e del 4% oltre il miliardo.
8. Previa presentazione di idonea
motivazione può essere concessa, una sola volta, la proroga dei termini di cui
al precedente comma 4.
Art. 18. (Erogazione contributo).
1. L'erogazione del contributo
concesso ai sensi dei precedenti articoli avviene:
a) per il 20% ad avvenuto inizio
lavori;
b) per un altro 60% alla
presentazione dello stato di avanzamento dei lavori da cui risulti realizzata la
metà dell'intero intervento agrituristico;
c) per il restante 20% a collaudo
finale delle opere realizzate.
2. Il competente Ufficio in materia
di agriturismo dispone il saldo del contributo, di cui alla lettera c) del
precedente comma 1, previo collaudo, effettuato dallo stesso Ufficio, teso a
verificare la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato e
realizzato.
3. Ad opere ultimate i beneficiari
devono produrre al competente ufficio i seguenti documenti:
a) certificato di ultimazione dei
lavori e di conformità al progetto approvato, rilasciato dal Sindaco unitamente
al certificato di abitabilità quando necessario;
b) documenti giustificativi delle
spese;
c) copia della autorizzazione
comunale per l'esercizio della attività agrituristica;
d) atti comprovanti che l'immobile
oggetto di finanziamento è stato vincolato alla specifica destinazione per la
durata di 10 anni;
e) dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà che per la iniziativa ammessa al contributo non sono
stati richiesti altri benefici statali o regionali e che i fabbricati
interessati non ricadono nei casi di cui al precedente art. 14, comma 7.
4. L'importo di cui alla lettera a)
del precedente comma 1, aumentato del 20%, deve essere garantito con polizza
fidejussoria bancaria o assicurativa per l'intero periodo di tempo fissato per
la realizzazione dell'iniziativa.
TITOLO V
Art. 19. (Vigilanza).
1. La vigilanza ed il controllo
sull'applicazione delle disposizioni della presente legge sono esercitati dai
dipendenti regionali, individuati con apposita deliberazione della Giunta
Regionale, dagli organi di polizia municipale e dai servizi di igiene delle ASL
territorialmente competenti, nonché dagli altri soggetti indicati dalle norme
vigenti.
2. Per l'esercizio delle loro
attribuzioni, i soggetti incaricati hanno libero accesso negli edifici e spazi
adibiti alle attività agrituristiche, nonché la facoltà di ispezionare i
registri e le altre scritture inerenti le attività medesime.
Art. 20. (Revoca dei contributi).
1. Il contributo di cui ai precedenti
articoli è revocato con le stesse modalità di concessione e le somme devono
essere restituite, maggiorate degli interessi legali, quando:
a) il beneficiario risulta sprovvisto
della autorizzazione comunale o è cancellato dall'elenco degli operatori
agrituristici nel corso del decennio successivo alla data di erogazione del
contributo;
b) l'iniziativa finanziaria non è
conforme al progetto presentato e/o non è stata conclusa entro il termine
indicato nell'atto di concessione senza giustificato motivo;
c) i locali ristrutturati sono stati
utilizzati per altri fini prima che sia trascorso il vincolo decennale di
destinazione;
d) il fabbricato oggetto di
contributo o parte di esso è stato alienato prima che sia trascorso il vincolo
decennale di destinazione, esclusa l'ipotesi in cui l'acquirente, in possesso
dei requisiti di cui alla presente legge, assuma formalmente l'impegno a
proseguire l'attività agrituristica per il residuo arco temporale;
e) sono accertate sostanziali
irregolarità nella documentazione giustificativa della spesa.
Art. 21. (Sanzioni).
1. Chiunque eserciti l'attività
agrituristica sprovvisto di relativa autorizzazione comunale è soggetto alla
sanzione amministrativa di £. 5.000.000= ed alla immediata chiusura dell'azienda
agrituristica.
2. Nel caso di violazione delle norme
di cui agli artt. 2, 3 e 10 della presente Legge, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento della somma minima di Lire 500.000 e massima di
Lire 1.000.000.
3. Le attività sanzionatorie di cui
al presente titolo sono esercitate nel rispetto delle norme statali e regionali
vigenti in materia.
TITOLO VI
Art. 22. (Norma finanziaria).
1. Agli oneri derivanti
dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 1996 in Lire
25.640.000.000, si fa fronte con i finanziamenti previsti dal programma POP 1994
- 1996 di cui ai capitoli 3215 - 3216 - 3217 del bilancio regionale; per gli
anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti che saranno previsti negli
stessi o corrispondenti capitoli.
Art. 23. (Validità delle iscrizioni e
delle autorizzazioni in atto).
1. Le iscrizioni all'elenco degli
operatori agrituristici e le autorizzazioni comunali per l'esercizio delle
attività agrituristiche, in atto alla data della presente legge, restano valide.
Art. 24. (Attuazione degli interventi
per il 1996).
1. Limitatamente all'anno 1996 in
deroga ai termini previsti al comma 1 del precedente art. 16, le domande di
contributo devono essere presentate fra le ore 12,00 del 90° giorno e le ore
12,00 del 100° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le domande di cui al comma
precedente corredate della documentazione di cui all'art. 16, comma 3°, saranno
esaminate ed ammesse a finanziamento, fino all'esaurimento delle risorse
stanziate nel bilancio della Regione, per il 1996, secondo il seguente riparto:
a) 40% per progetti relativi ad
aziende ricadenti nei Comuni individuati nell'art. 7 della Legge n. 394 del
06.12.1991;
b) 20% per progetti relativi ad
aziende ubicate negli altri Comuni delle aree interne, così come delimitate
nella cartina geografica allegata alle direttive di cui alla Delibera di Giunta
Regionale n. 5 dell'08.01.1996, per la misura 2.1;
c) 20% per progetti relativi ad
aziende ubicate nei Comuni sprovvisti di aziende agrituristiche;
d) 20% per progetti ricadenti nei
restanti Comuni.
3. Ultimato l'esame delle domande
presentate, qualora in un'area dovessero rimanere somme non utilizzate, queste
sono ripartite proporzionalmente fra le altre aree.
4. Nell'ambito di ciascuna area le
domande saranno esaminate e finanziate secondo il seguente ordine di priorità:
a) progetti presentati da
imprenditori agricoli a titolo principale o coltivatori diretti;
b) progetti presentati da soggetti
provvisti di attestato di qualifica professionale inerente il settore
agrituristico riconosciuto dalla Regione;
c) progetti presentati da altri
soggetti, sempre iscritti nell'elenco di cui al precedente art. 4, con
preferenza per coloro che abbiano almeno un biennio di iscrizione.
5. Nel caso che le somme stanziate in
una stessa area e per una medesima fascia di priorità non consentissero di
finanziare tutte le domande ammesse, si procederà secondo l'ordine cronologico
di presentazione delle domande.
6. Esperite tutte le procedure di cui
ai commi precedenti, le domande che non trovano accoglimento sono restituite e
potranno essere presentate negli anni successivi con diritto di priorità
nell'ambito delle medesime aree e fasce di appartenenza come definite dai
relativi programmi annuali.
7. Per l'anno 1996 le iniziative
proposte dai consorzi agrituristici ai sensi dell'art. 8, sono finanziabili
nella misura massima del 65% della spesa ammessa. La spesa massima ammessa è
fissata in Lire 300.000.000.
8. L'Assessore Regionale
all'Agricoltura può emanare circolari attuative degli interventi di cui al
presente articolo.
Art. 25. (Abrogazioni).
1. Sono abrogate le LL.RR. 07 agosto
1986, n. 14; 11 dicembre 1987, n. 35; 27 aprile 1993, n. 21; 17 gennaio 1994, n.
5, nonché i commi 2, 3 e 4 dell'art. 1 della L.R. 21 giugno 1988, n. 24.
Art. 26. (Pubblicazione).
1. La presente legge è dichiarata
urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore dopo la
pubblicazione dell'esito positivo dell'esame di compatibilità della commissione
U.E. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
Legge della Regione Basilicata.