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PROVINCIA DI BOLZANO
LEGGE PROVINCIALE N. 57 DEL 14/12/1988 La disciplina e lo sviluppo dell' agriturismo
Il Consiglio Provinciale ha approvato
Il Presidente della Giunta Provinciale promulga la seguente legge:
TITOLO I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
Obiettivi
(1) La Provincia autonoma di Bolzano promuove ed incentiva con la presente legge
in armonia con gli indirizzi della CEE e con la normativa dello Stato le
attività agrituristiche volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del
territorio agricolo, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle
zone rurali attraverso un' integrazione dei redditi aziendali ed il
miglioramento delle condizioni di vita, a meglio utilizzare il patrimonio rurale
esistente sia edilizio sia naturale anche ai fini turistici, a valorizzare i
prodotti tipici e le tradizioni locali, a creare un armonico rapporto tra città
e campagna ed a favorire ed orientare i flussi turistici.
ARTICOLO 2
Definizione di attività agrituristiche
(1) Ai fini della presente legge, per attività agrituristiche si intendono le
attività di ricreazione
ed ospitalità svolte da imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del
codice civile, singoli od associati,
e da loro familiari di cui all' articolo 230/ bis del codice civile, attraverso
l' utilizzazione di strutture
aziendali od interaziendali agricole (coltivazione del fondo, silvicoltura,
allevamento bestiame), la cui attività
deve comunque restare prioritaria rispetto a quella agrituristica.
(2) Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle disposizioni
contenute nella presente
legge, non costituisce distrazioni dalla destinazione agricola dei fondi e degli
edifici interessati.
(3) Rientrano fra le attività di cui al comma 1:
a) dare stagionalmente ospitalità negli edifici siti nel fondo dell'
imprenditore agricolo e somministrare
pasti alle persone alloggiate;
b) vendere i beni agricoli ed artigianali prodotti nell' azienda;
c) gestire ristori di campagna ai sensi della legge provinciale 12 agosto 1978,
n. 39;
d) somministrare per la consumazione sul posto e su malghe in esercizio pasti,
alimenti e bevande
costituiti prevalentemente da spuntini e da piatti tipici locali ivi comprese le
bevande a carattere
alcolico e superalcolico; la capacità massima di posti a sedere non può superare
30 unità per
azienda;
e) organizzare attività ricreative o culturali nell' ambito dell' azienda o
delle aziende associate.
(4) Nell' esercizio delle attività di cui alle lettere a), ultima parte, e d)
del precedente comma 3
almeno il 50% del valore annuo della materia prima utilizzata per la
somministrazione di pasti e bevande
deve essere di produzione aziendale ed almeno un ulteriore 40% deve provenire da
produttori
agricoli, singoli od associati, o da cooperative agricole di trasformazione e
vendita di prodotti agricoli
della provincia. A tal fine sono considerati di produzione aziendale, oltre agli
alimenti ed alle bevande
prodotti e lavorati nell' azienda agricola, altresì quelli ricavati, anche
attraverso lavorazioni esterne, da
materie prime prodotte nell' azienda medesima.
(5) Chi esercita un' attività ai sensi dell' articolo 2, comma 3, della presente
legge non può adibire a
questa attività persone non appartenenti al proprio nucleo familiare o
normalmente conviventi in quest'ultima.
(6) La durata massima di gestione annua dei ristori di campagna è elevata a 180
giorni.
ARTICOLO 3
Utilizzazione dei locali per attività agrituristiche
(1) Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti negli
edifici dell' imprenditore
agricolo e/ o esistenti nel fondo e non necessari alla conduzione dello stesso.
(2) I locali e gli alloggi destinati alle finalità di cui al comma 1 devono
possedere idonei requisiti
di stabilità , sicurezza e decoro e devono essere dotati di servizi igienici -
sanitari adeguati al tipo di attività
agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunziata.
(3) Gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio rurale ai fini dell'
esercizio di attività
agrituristiche devono essere conformi alle disposizioni contenute nelle leggi
urbanistiche e nei piani
urbanistici, negli strumenti urbanistici ed alle leggi vigenti nel settore.
TITOLO II
Disciplina amministrativa
ARTICOLO 4
Elenco provinciale degli operatori agrituristici
(1) Salvo quanto previsto nel successivo articolo
5, i conduttori di aziende agricole possono svolgere
l' attività agrituristica di cui al precedente titolo,
soltanto se sono iscritti nell' elenco provinciale degli
operatori agrituristici istituito presso l' ispettorato
provinciale per l' agricoltura.
(2) A tal fine l' interessato deve proporre apposita
domanda contenente:
a) la documentazione attestante il possesso della
qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell' articolo
2;
b) l' impegno formale ad esercitare l' attività agrituristica
per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni, attenendosi alle limitazioni di cui
all' articolo 2 ed alle prescrizioni richiamate nell'
articolo 5;
c) la descrizione dettagliata delle attività agrituristiche
che si intende svolgere;
d) l' indicazione degli edifici e delle aree che si intende
adibire ad uso agrituristico;
e) la specificazione della capacità ricettiva;
f) l' indicazione dei periodi di esercizio;
g) una idonea documentazione dalla quale emerga
l' ubicazione e le dimensioni dell' azienda e la tipologia
produttiva;
h) una idonea documentazione dalla quale risulti il
possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92
del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773,
ed all' articolo 5 della legge 9 febbraio 1973,
n. 59.
(3) Sulle domande decide la commissione provinciale
per l' agriturismo di cui al successivo articolo
6, attenendosi ai criteri eventualmente stabiliti
dalla Giunta provinciale e dopo aver verificato la
sussistenza dei requisiti occorrenti per l' iscrizione.
In tale ambito la commissione accerta l' idoneità morale
del richiedente sulla base della documentazione
di cui al comma 2, lettera h), e valuta il rapporto di
connessione e complementarietà tra l' attività agricola
e quella agrituristica, la compatibilità con le strutture
turistiche già esistenti nella zona, la disponibilità
di spazi ed edifici ed il loro arredamento, il numero
degli addetti ed il grado del loro impegno
agricolo.
(4) Per la verifica dei dati risultanti dalla documentazione
allegata alle domande ai sensi del comma
2, lettere a), b), e) e g), la commissione può
avvalersi della collaborazione da parte dei funzionari
dell' ispettorato provinciale per l' agricoltura.
(5) Valutata positivamente la domanda da parte
della commissione, il segretario della stessa iscrive
il conduttore dell' azienda agricola nell' elenco provinciale
degli operatori agrituristici e rilascia un
certificato attestante le attività consentite, fatte salve
le prescrizioni e disposizioni contenute nelle leggi
vigenti in materia ed, in specie, quelle di cui alla
normativa richiamata nel seguente articolo 5.
(6) Qualora la commissione accerti l' inidoneità
ricettiva dei locali destinati all' utilizzazione agrituristica
per mancanza o carenza dei requisiti di cui
all' articolo 3, comma 2, o altre insufficienze, il segretario
della commissione può rilasciare un certificato
provvisorio di idoneità , nel quale sono descritti
tali elementi ed i lavori di adeguamento, alla cui
realizzazione è subordinata l' iscrizione nell' elenco
provinciale degli operatori agrituristici.
ARTICOLO 5
Autorizzazioni
(1) Lo svolgimento delle singole attività , che
ai sensi dell' articolo 2, comma 3, rientrano nell' agriturismo
è subordinata all' iscrizione nell' elenco di
cui all' articolo 4, nonché alle rispettive disposizioni
contenute nella seguente normativa vigente:
a) le attività di cui alla lettera a) del predetto comma
alla normativa di cui alla legge provinciale
15 gennaio 1982, n. 3, e successive modifiche
ed integrazioni;
b) l' attività di cui alla lettera b) del predetto comma
alla normativa di cui alla legge provinciale
24 ottobre 1978, n. 68, e successive modifiche
ed integrazioni;
c) le attività di cui alla lettera c) del predetto comma
alla normativa di cui alla legge provinciale
12 agosto 1978, n. 39, e successive modifiche ed
integrazioni;
d) le attività di cui alla lettera d) ed e) del predetto
comma alle autorizzazioni previste rispettivamente
dall' articolo 8 della legge 5 dicembre 1985,
n. 730, e dal DPR 1 novembre 1973, n. 686.
(2) La produzione, la preparazione, il confezionamento
e la somministrazione di alimenti e bevande
sono soggetti alle disposizioni igienico - sanitarie
vigenti in materia.
ARTICOLO 6
Commissione provinciale per l' agriturismo
(1) La commissione provinciale per l' agriturismo
di cui al precedente articolo 4 viene nominata
con deliberazione della Giunta provinciale, ha sede
presso l' Ispettorato provinciale per l' agricoltura e
resta in carica per la durata della legislatura, nel
corso della quale è avvenuta la nomina.
(2) La commissione di cui al precedente comma
è composta:
a) dall' assessore pro tempore per l' agricoltura e le
foreste, che la presiede;
b) da due funzionari della ripartizione VI - agricoltura
e foreste designati dall' assessore competente;
c) da due rappresentanti la ripartizione VII - artigianato,
turismo e sport designati dall' assessore
competente, di cui uno su proposta dell'organizzazione
turistica più rappresentativa a livello provinciale;
d) da due rappresentanti designati dall' organizzazione
agricola maggiormente rappresentativa a livello
provinciale.
(3) Funge da segretario un funzionario dell'Ispettorato provinciale per l' agricoltura.
(4) Per ogni membro effettivo viene nominato
uno supplente.
(5) La composizione della commissione deve
adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali
risultano dai dati dell' ultimo censimento generale
della popolazione.
(6) Le deliberazioni della commissione sono
adottate a maggioranza dei suoi componenti.
(7) Contro i provvedimenti assunti dalla commissione
è ammesso ricorso alla Giunta provinciale
da presentarsi entro trenta giorni dalla data della
comunicazione del provvedimento.
(8) Ai componenti della commissione sono attribuiti,
in quanto spettino, i gettoni di presenza ed
i rimborsi spese previsti dalle vigenti norme provinciali.
ARTICOLO 7
Obblighi agli operatori agrituristici e
cancellazione dall' albo
(1) L' operatore iscritto nell' elenco provinciale
ha l' obbligo di esporre al pubblico il certificato di
cui all' articolo 4 e di esercitare le attività consentite
nei limiti e con le modalità indicate nel certificato
stesso, nonché dalle disposizioni delle leggi vigenti
in materia.
(2) L' iscrizione nell' elenco provinciale degli
operatori agrituristici è revocata dalla commissione
di cui al precedente articolo 6, con provvedimento
motivato, allorché venga accertato che l' operatore
agrituristico:
a) non abbia intrapreso l' attività agrituristica entro
un anno dall' iscrizione nell' elenco;
b) abbia, successivamente all' iscrizione, perduto
uno dei requisiti previsti per l' iscrizione stessa
nell' elenco provinciale degli operatori agrituristici;
c) abbia violato uno degli obblighi di cui al precedente
comma 1.
(3) La revoca dell' iscrizione produce la cancellazione
dell' operatore agrituristico dall' elenco provinciale.
Inoltre, la commissione può proporre alla
Giunta provinciale di disporre il recupero totale o
parziale degli eventuali contributi concessi, oltre ai
relativi interessi calcolati al tasso di sconto.
(4) Contro il provvedimento di cancellazione è
ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro trenta
giorni dalla data di notifica della revoca stessa.
ARTICOLO 8
Vigilanza
(1) Fatto salvo quanto disposto dall' articolo
13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, nº689, nonché dalle disposizioni contenute nella normativa
di cui al precedente articolo 5, sono incaricati
del controllo sull' osservanza della presente legge i
dipendenti dell' Ispettorato provinciale per l' agricoltura
appositamente autorizzati con deliberazione della
Giunta provinciale. Ai fini dell' esercizio delle loro
attribuzioni essi, muniti di apposito tesserino di
riconoscimento, hanno facoltà di ispezionare le attività
agrituristiche.
ARTICOLO 9
Sanzioni amministrative
(1) Ferma restando l' applicazione delle sanzioni
penali e di quelle amministrative vigenti in materia,
per la violazione delle norme contenute negli
articoli 4 e 7 della presente legge si applica, nel
rispetto delle procedure contenute nel Testo unificato
delle leggi provinciali sulle norme di procedura
per l' applicazione delle sanzioni amministrative approvato
con DPGP 25 giugno 1984, n. 16, la
sanzione amministrativa variabile da lire 100.000 a
lire 600.000.
(2) Le somme dovute a titolo di sanzione sono
versate alla Tesoreria della Provincia per essere introitate
nel bilancio provinciale.
(3) La competenza per l' emanazione di cui all'articolo 7 del succitato Testo unificato spetta al
direttore dell' Ispettorato provinciale dell' agricoltura.
TITOLO III
Contributi agli operatori agrituristici
ARTICOLO 10
Iniziative ammesse a beneficio
(1) Per l' attuazione delle finalità della presente
legge, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere
contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli,
che siano iscritti o abbiano richiesto di essere
iscritti nell' elenco di cui all' articolo 4 della presente
legge ed ottenuto il certificato provvisorio di
idoneità .
(2) I contributi di cui al comma 1 non possono
eccedere il 60% della spesa dichiarata ammissibile
e possono essere concessi per le seguenti iniziative:
a) costruzioni, ampliamento, ristrutturazione e sistemazione
di stanze e cucine da destinare all' utilizzazione
turistica in fabbricati aziendali, nonché
il restauro degli stessi;
b) installazione nei fabbricati aziendali o sociali, di
strutture per la conservazione, per la vendita al
dettaglio e per il consumo dei prodotti agricoli
prevalentemente lavorati in proprio;
c) installazione, ripristino o miglioramento di impianti
igienico - sanitari, idrici, elettrici a servizio
dei locali di cui alla precedente lettera a);
d) realizzazione di impianti ed attrezzature per il
tempo libro, al servizio anche delle famiglie
rurali;
e) realizzazione di aree attrezzate a verde.
(3) Le provvidenze di cui sopra vanno prioritariamente
destinate a quelle aziende che, per posizione
ed estensione dei terreni e/o per composizione
del nucleo familiare, ricavano dall' agricoltura redditi
non sufficienti, per i quali si appalesa la necessità
di una integrazione di reddito con attività accessoria.
(4) Sono comunque ammissibili a contributo
solamente gli acquisti e le opere diretti alle finalità
di cui al comma 2, qualora ad intervento ultimato
la capienza complessiva non superi i dieci posti letto
per azienda agricola.
ARTICOLO 11
Richiesta del concorso finanziario provinciale
(1) Le domande per la concessione di contributi
per le iniziative di cui al precedente articolo 10
sono indirizzate all'Assessorato per l' agricoltura e le
foreste e devono essere corredate da:
a) illustrazione degli interventi proposti, con progettazione
delle opere e seguenti elaborati: relazione
tecnica, corografica, planimetria, profili e prospetti,
sezioni d' opera, computo metrico estimativo;
b) concessione edilizia;
c) nullaosta necessario ove esistono vincoli sul territorio
o sull' immobile;
d) spesa preventiva con piano di finanziamento ed
indicazione dei tempi e dei modi di realizzazione
dell' opera;
e) certificato d' iscrizione nell' elenco rispettivamente
certificato provvisorio di idoneità ;
f) titolo di godimento e/ o autorizzazione del proprietario
nell' ipotesi che l' operatore agrituristico
non sia anche proprietario dei fabbricati.
ARTICOLO 12
Concessione ed erogazione dei contributi
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere
i contributi previsti dalla presente legge, previa
istruttoria consistente nella verifica tecnico - economica
delle iniziative proposte con relativa determinazione
della spesa ammissibile e nell' acquisizione del
parere della commissione provinciale per l' agriturismo
di cui all' articolo 6 della presente legge. Non si
applica quanto previsto dalla legge provinciale 27
dicembre 1979, n. 21, e successive modifiche ed
integrazioni.
(2) L' erogazione dei contributi può essere effettuata
anticipatamente fino al 50% dell' ammontare
lordo e per la quota residua dopo che i competenti
funzionari dell' Ispettorato provinciale per l' agricoltura
abbiano accertato l' avvenuta realizzazione delle
iniziative ammesse a contributo.
(3) In caso di mancata o parziale realizzazione
delle iniziative entro il termine stabilito dal provvedimento
di concessione la Giunta provinciale dispone
il recupero totale o parziale delle somme già
erogate, oltre agli interessi su tali somme pari all'ammontare del tasso di sconto.
ARTICOLO 13
Vincolo di destinazione
(1) I locali, gli impianti e le attrezzature realizzati
per il concorso finanziario provinciale ai sensi
della presente legge non possono essere distolti dalla
destinazione agrituristica per almeno cinque anni
dalla data del loro collaudo.
(2) L' inosservanza delle norme di cui al precedente
comma 1 comporta, salvo casi di forza maggiore,
la restituzione del contributo percepito per le
opere e le attrezzature distolte maggiorato ai sensi
dell' ultimo comma del precedente articolo.
ARTICOLO 14
Promozione dell' offerta e della domanda turistica
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere
ad enti ed associazioni del settore agricolo contributi
sulle spese relative alla realizzazione di studi
ed indagini relativi all' agriturismo, alla realizzazione
di manifestazioni, convegni, materiale divulgativo
ed alle iniziative atte a sensibilizzare l' ambiente
agricolo alle problematiche agrituristiche.
ARTICOLO 15
Abrogazione di legge e norme transitorie
(1) La legge provinciale 10 settembre 1973, nº42, è abrogata.
(2) Gli imprenditori agricoli, che dall' entrata
in vigore della legge provinciale di cui al precedente
comma 1 hanno svolto attività agrituristica, così
come prevista dall' articolo 2 della presente legge,
possono ottenere il certificato di cui all' articolo 4
che attesti la loro qualifica con decorrenza dal giorno
dell' inizio dell' attività ; l' emissione dell' autorizzazione
comporta che l' attività da loro svolta dopo la
suddetta data conserva la qualifica di attività agrituristica
ai sensi della presente legge.
(3) Gli interessati potranno chiedere l' iscrizione
nell' elenco di cui all' articolo 6, presentando apposita
domanda corredata della documentazione richiesta
entro e non oltre il termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 16
Allacciamento telefonico
(1) Per agevolare nelle zone montane l' accesso
alla rete telefonica, la Giunta provinciale può concedere
a titolari di aziende agricole contributi fino al
50% delle spese sostenute per la realizzazione degli
impianti a tal fine necessari.
ARTICOLO 17
Istituzione del comitato provinciale per la
distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati
per l' agricoltura
(1) E' istituito il comitato provinciale per la
distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per
l' agricoltura, in seguito chiamato semplicemente comitato,
che ha il compito di sovraintendere alla distribuzione
dei prodotti petroliferi agevolati di cui
all' articolo 5, comma 3, della legge 31 dicembre
1962, n. 1852.
(2) Il comitato di cui al comma 1 ha sede
presso l' ispettorato provinciale per l' agricoltura, viene
nominato con deliberazione della Giunta provinciale
e rimane in carica per la durata della legislatura
nel corso della quale è intervenuta la nomina.
Esso è composto da:
a) il direttore dell' ispettorato provinciale per l' agricoltura,
che lo presiede;
b) il direttore dell' ufficio provinciale meccanizzazione
agricola;
c) tre esperti nel settore designati dall' assessore
competente per l' agricoltura;
d) un funzionario designato dall' ufficio tecnico delle
imposte di fabbricazione(UTIF);
e) tre rappresentanti proposti dalle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative
a livello provinciale.
(3) Funge da segretario un funzionario dell' ufficio
provinciale meccanizzazione agricola.
(4) La composizione del comitato deve adeguarsi
alla consistenza dei gruppi linguistici quali
risultano dai dati dell' ultimo censimento della popolazione.
(5) Il comitato è convocato dal presidente e le
adunanze sono valide in presenza della maggioranza
dei suoi componenti.
(6) Le deliberazioni del comitato sono adottate
a maggioranza dei suoi componenti.
(7) In caso di assenza il presidente viene sostituito
da un membro eletto dal comitato medesimo. I
membri di cui alle lettere b) e d) del comma 2
possono farsi rappresentare con delega scritta da
funzionari addetti ai medesimi servizi. Per ciascun
membro di cui alle lettere c) ed e) la Giunta provinciale
nomina un membro supplente proposto rispettivamente
dall' assessore competente per l' agricoltura
e dall' organizzazione rappresentata.
(8) Ai componenti ed al segretario del comitato
sono corrisposti, in quanto spettino, i compensi
ed il trattamento economico di missione secondo la
vigente normativa provinciale.
ARTICOLO 18
Compensi
(1) All' articolo 37 del testo unico delle leggi
provinciali sull' ordinamento dei masi chiusi, approvato
con DPGP 28 dicembre 1978, n. 32, è aggiunto
il seguente comma:
(4) Ai presidenti delle commissioni di cui al
comma 1 può essere concesso dal 1° gennaio
1989 un assegno mensile compensativo del lavoro
preparatorio compiuto al di fuori delle riunioni.
Tale assegno deve essere proporzionale ai compiti
inerenti alle funzioni e non può superare
l'importo di lire 300.000.
ARTICOLO 19
Modifica della legge provinciale 21 maggio
1981, n. 11, e successive modifiche e
integrazioni
(1) La legge provinciale 21 maggio 1981, n.11, e successive modifiche e integrazioni, è modificata
come segue:
a) dopo l' articolo 46 è inserito il seguente articolo:
<< Art. 46/ bis
Trattamento di quiescenza del personale
forestale
(1) Ai fini del trattamento di quiescenza del
personale del corpo forestale provinciale e della
carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi
forestali si applicano le disposizioni dell' articolo
3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, nº284, con le decorrenze ivi contenute.
(2) L' eventuale eccedenza del trattamento
di quiescenza spettante in attuazione di quanto
previsto nel comma 1 rispetto a quello conferito
dall' istituto di previdenza CPDEL resta a carico
della Provincia. >>
b) nell' allegato A) alle competenze dell' ufficio 90:
Servizi generali della direzione generale, è aggiunta
la seguente competenza: << Affari legali e
contenzioso nei settori dell' agricoltura, delle foreste,
della caccia e della pesca >>.
(2) Agli avvocati e procuratori addetti all' ufficio
di cui al comma 1, lettera b), incaricati della
rappresentanza e difesa in giudizio della Provincia,
spetta il trattamento giuridico ed economico in vigore
per il personale munito delle stesse qualifiche
nell' amministrazione provinciale. In caso di assenza
o impedimento i loro compiti vengono esercitati dall'ispettorato legale, legislativo e contrattuale.
ARTICOLO 20
Disposizioni finanziarie
(1) Alla copertura degli oneri derivanti dagli
articoli 6, 17 e 18 della presente legge, valutati in
lire 2 milioni per l' anno 1988, ed in lire 5 milioni
all' anno a partire dal 1989, si fa fronte:
a) per l' anno 1988 con lo stanziamento del capitolo
12125 dello stato di previsione della spesa, che
presenta sufficiente disponibilità ;
b) per il biennio 1989- 1990 con quote dello stanziamento
previsto nella Sezione 1, settore 1.2, lettera
a. 1), del bilancio pluriennale 1988- 1990;
c) per gli anni successivi con corrispondenti stanziamenti
nei rispettivi bilanci della Provincia.
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dall' articolo
19, valutati, tenuto conto anche della decorrenza
retroattiva, rispettivamente in lire 60 milioni
a carico dell' esercizio finanziario 1989 ed in lire 10
milioni all' anno a partire dall' esercizio finanziario
1990, si provvede:
a) per il biennio 1989- 1990 con quote dello stanziamento
iscritto nella Sezione 1, Settore 1.2, lettera
b. 1), del bilancio pluriennale 1988- 1990;
b) per gli anni successivi con le disponibilità dei
relativi bilanci provinciali.
(3) Le spese per contributi ai sensi degli articoli
10, 14 e 16 della presente legge saranno stabilite
a decorrere dal 1989 dalla legge finanziaria annuale
o da altro provvedimento legislativo di analoga
natura.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Provincia.
Bolzano, 14 dicembre 1988
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