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Legge Regionale N. 41 DEL 28-08-1984
Interventi per favorire
l'agriturismo in Campania
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1 Finalità ed obiettivi
La Regione Campania, in armonia con il proprio Statuto, con gli indirizzi di
politica agricola nazionale, regionale e della CEE, promuove e sostiene
iniziative tendenti a valorizzare ed incentivare nelle zone interne e comunque
nelle zone non immediatamente adiacenti a centri caratterizzati da intenso
sviluppo turistico, anche attraverso forme di associazione e cooperazione:
1) l'edilizia rurale tipica e caratteristica, con sua utilizzazione a fini
turistici;
2) le aree e gli spazi rurali prossimi ai siti di interesse archeologico, al
fine di consentirne un maggiore e più agevole godimento da parte della comunità
;
3) la produzione ed il commercio dei prodotti tipici dell' agricoltura e dell'
artigianato locale;
4) le tradizioni culturali e folcloristiche più legate il mondo contadino e la
loro diffusione anche a mezzo di manifestazioni locali, interregionali e
nazionali;
5) il movimento turistico e le attività con esso connesse, nelle zone con
potenzialità agro -turistiche della Regione;
6) lo studio dei rapporti e la loro evoluzione, tra la cultura urbana e quella
rurale e montana;
7) l'aggiornamento professionale degli operatori agrituristici, le diffusione e
la promozione dell'agriturismo tra le popolazioni urbane.
ARTICOLO 2 Priorità
La Regione, nella programmazione degli interventi,dovrà tener conto con priorità
di:
1) progetti di imprese agricole singole o associate che, ubicate in zone che
presentino motivi di particolare interesse agricolo, climatico,archeologico e
folcloristico, siano idonee a sviluppare un turismo connesso con le attività
agricole;
2) progetti che si riferiscono ad aziende singole o associate le quali abbiano
predisposto piani di sviluppo o di ristrutturazione agricola compatibili con un'
utilizzazione agrituristica;
3) progetti che si inseriscono in un programma organico di sviluppo
agrituristico, su dimensione comprensoriale, in collegamento con il riassetto
socio - economico del territorio.
ARTICOLO 3 Natura degli interventi
Le agevolazioni finanziarie di cui alla presente legge riguardano l' attuazione
di iniziative dirette a realizzare:
1) Interventi nelle aziende agricole riguardanti:
a) il recupero, riattamento, riqualificazione funzionale ed ampliamento, per un
massimo di 12 posti letto, di edifici ed alloggi da destinare ad utilizzazione
agrituristica e miglioramento delle opere igienico - sanitarie, termiche ed
idriche,e sistemazione ed arredamento degli alloggi e servizi;
b) la sistemazione di locali con relative attrezzature da destinarsi alla
vendita ed al consumo diretto di prodotti propri dell' Azienda, in collegamento
funzionale con le strutture ricettive agrituristiche;
c) l' allestimento di << agricampeggi >> attraverso la delimitazione di aree per
la sosta di tende e di roulottes, per un massimo di tre tende e di tre roulottes;
2) Attività di promozione svolte da Enti ed organizzazioni di cui al punto 2 del
successivo art. 4, quali manifestazioni, attività di propaganda,organizzazione
di soggiorni di vacanze e di lavoro ed ogni altra iniziativa volta allo sviluppo
dell' attività agrituristica;
3) Interventi nei territori classificati montani riguardanti:
a) realizzazione di aree attrezzate per il turismo leggero;
b) realizzazione di itinerari turistici guidati.
ARTICOLO 4 Destinatari degli interventi
I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono:
1) gli operatori agrituristici singoli o associati iscritti all' elenco di cui
all' art. 5;
2) associazioni regionali di operatori agrituristici che siano emanazioni di
Associazioni a carattere nazionale. La Giunta regionale, su proposta congiunta
del Servizio Turismo o del Servizio Agricoltura,attua progetti organici per la
promozione dell' agriturismo in Campania.
ARTICOLO 5 Elenco regionale degli operatori Agrituristici
E' istituito presso la Regione l'Elenco regionale degli operatori Agrituristici.
Ad esso possono essere iscritti gli imprenditori agricoli che risultino già
iscritti nell' Albo previsto al Capo III della legge regionale n. 42 del 2
agosto 1982, che pratichino o intendano praticare l' Agriturismo singolarmente o
in forma associativa, secondo le finalità della presente legge. Nelle more dell'
Istituzione dell' Albo degli imprenditori agricoli, potranno essere iscritti
nell'elenco regionale degli operatori Agrituristici coloro che sono in possesso
dei requisiti previsti dall' art. 63 della legge Regionale n. 42/ 82.
ARTICOLO 6 Iscrizione all'Elenco
L'istanza intesa ad ottenere l' iscrizione all' elenco deve essere inoltrata
alla Giunta tramite il Comune, entro 90 giorni dall' entrata in vigore della
presente legge e, successivamente, per le nuove iscrizioni, entro il 31 gennaio
di ogni anno,corredata da copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle
persone che esercitano l' attività e parere favorevole dell' Ufficiale Sanitario
relativo ai locali, da adibire all' attività . L'istanza deve contenere la
descrizione dettagliata delle attività proposte, con l' indicazione delle
caratteristiche dell' Azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso
agrituristico, della capacità ricettiva,dei periodi di esercizio. Il Comune,
accertate le condizioni soggettive ed oggettive per l' esercizio dell' attività
agrituristiche,esprime il proprio parere entro 60 giorni dalla presentazione
della domanda e la inoltra alla Commissione istituita ai sensi del successivo
articolo II, per i successivi adempimenti. L'iscrizione nell' elenco comporta il
rilascio di un certificato di iscrizione. Avverso la negata iscrizione e la
revoca dell' iscrizione,è dato ricorso alla Giunta regionale nei trenta giorni
dalla notifica del provvedimento in caso di omessa iscrizione è dato ricorso
alla Giunta regionale nei trenta giorni dalla scadenza del termine del 90 giorni
dalla presentazione della domanda a norma del IV comma. La Giunta provvede nei
successivi trenta giorni.
ARTICOLO 7 Diritti ed obblighi degli operatori Agrituristici
Coloro che sono iscritti nell' elenco degli Operatori Agrituristici potranno:
a) beneficiare dei contributi di cui all' artº13 della presente legge;
b) godere delle attività promozionali e di propaganda svolte da Enti o da
associazioni e comitati.
L'iscrizione nell' elenco comporta l' obbligo:
a) di esporre al pubblico il certificato di operatore agrituristico di cui all'
articolo precedente;
b) di praticare l'agriturismo nei limiti e con le modalità indicate nel
certificato medesimo.
ARTICOLO 8 Certificato comunale
Per l' esercizio dell' attività agrituristica, gli operatori iscritti all'
elenco dovranno munirsi del certificato di cui al V comma dell' art. 6
rilasciato dal Comune previo accertamento delle condizioni igienico sanitarie
necessarie, dal quale dovranno risultare:
- tipo di attività svolte;- modalità e limiti di esercizio;
- disponibilità recettiva;- obbligo della tenuta del registro degli ospiti e
delle relative comunicazioni alle autorità di PS;
- tariffe praticate che dovranno essere approvate dal Comune sentito l'ETP
competente per territorio;
- l' elenco di massima dei prodotti tipici disponibili presso l' azienda.
ARTICOLO 9 Revoca dell' iscrizione e cancellazione dall' elenco
L'iscrizione nell' elenco può essere revocata su proposta del Comune a seguito
di accertamenti che l' operatore:
1) sia venuto meno agli obblighi specificati negli artt. 7 e 8;
2) abbia perso i requisiti necessari per l' esercizio dell'attività
agrituristica;
3) non svolga da due anni attività di agriturismo.
La revoca dell' iscrizione e la conseguente cancellazione dall'elenco, comporta
l' esclusione da ogni beneficio e la revoca delle agevolazioni. La cancellazione
dall' elenco per contravvenzione agli obblighi di cui all' art. 7 comporta, per
gli operatori agrituristici che abbiano beneficiato dei contributi di cui all'
art. 13, l' obbligo di restituire i contributi stessi.
ARTICOLO 10 Procedura e termini per la presentazione delle domande di
approvazione
Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 dell' art. 13
devono essere presentate entro il mese di dicembre di ogni anno in duplice
copia, alle Comunità Montane per i territori classificati montani e alle
Province per gli altri territori, corredate:
- del progetto o programma di attività ;
- della descrizione dell' opera e delle attrezzature ed eventuale relazione
tecnica per gli interventi di cui al punto 1) dell' art. 3;
- del piano finanziario con indicazione delle spese previste e dei mezzi
finanziari disponibili. Le province e le Comunità Montane provvederanno alla
istruttoria delle richieste e faranno pervenire alla Regione entro 60 giorni
dalla presentazione delle domande i propri pareri. La Giunta regionale
provvederà alla concessione degli incentivi su proposta congiunta dei Servizi
Agricoltura e Turismo. Le domande per la concessione dei contributi di cui al
comma II e III dell' art. 13 devono essere presentate alla Regione Campania –
Assessorato Turismo - entro il mese di gennaio di ogni anno, corredate:- del
programma di attività ;
- del piano finanziario con indicazione delle spese previste e dei mezzi
finanziari disponibili. Entro il mese di marzo la Giunta regionale definisce il
programma annuale e delibera la concessione dei contributi, determinando la
spesa da ammettere, l' ammontare del contributo e, per il caso di esecuzione di
opere, i termini entro cui deve essere portata a compimento l'iniziativa ed
eventuali proposte di modifica circa le modalità di realizzazione dell' opera o
dell'iniziativa. I provvedimenti di concessione vanno notificati anche ai Comuni
in cui ricadono le aziende beneficiarie.
ARTICOLO 11 Commissione consultiva regionale
Ai fini dell' applicazione della presente legge e per gli scopi di cui all' art.
12, è istituita una Commissione consultiva regionale nominata con decreto del
Presidente della Giunta regionale e composta:
- dal Presidente della Giunta Regionale, che la presiede;
- dall' Assessore al Turismo;- dall' Assessore all' Agricoltura;
- da un rappresentante di ciascuna delle cinque Amministrazioni provinciali
della Regione,esperto in agricoltura;
- da cinque rappresentanti delle Comunità Montane, uno per ogni Provincia
designati dall'UNCEM;
- da un funzionario dell' Assessorato regionale dell'Agricoltura;
- da un funzionario dell' Assessorato regionale al Turismo;
- da un funzionario dell' Assessorato regionale Cultura e Beni Culturali;- da un
funzionario dell' Assessorato regionale dell'Artigianato;
- da un funzionario dell' Assessorato regionale del Commercio;
- da un funzionario dell' Assessorato regionale della Programmazione;
- da un funzionario dell' Assessorato regionale dell'Urbanistica;
- da un funzionario di ciascuno dei cinque Enti Provinciali del Turismo della
Regione;
- da tre imprenditori agricoli designati dalle Organizzazioni Professionali
Agricole;
- da tre esperti rappresentanti delle Associazioni agrituristiche riconosciute a
livello nazionale.
Alla Commissione è demandato il compito di formulare alla Giunta regionale
proposte per la definizione del programma pluriennale di interventi e per i
programmi annuali di attuazione e dispone l' iscrizione all' apposito Albo degli
operatori agrituristici che ne fanno richiesta in attuazione dell'art. 6 della
presente legge.
ARTICOLO 12 Programma regionale
La Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva regionale di cui al
precedente art. 11, definisce entro il mese di dicembre, in conformità agli
indirizzi ed alle finalità della presente legge, il programma pluriennale di
interventi per l' agriturismo ed i programmi annuali di attuazione. Il programma
pluriennale prevede;
- le analisi di base e le valutazioni generali;
- le linee di indirizzo programmatico ed il collegamento con i piani degli altri
settori, in particolare di quello agricolo e turistico;
- i criteri di intervento, gli obiettivi, le priorità e le fasi ed i tempi di
attuazione. Il programma annuale prevede:
- l' aggiornamento e precisazione delle analisi e delle indicazioni del
programma pluriennale;- la ripartizione degli stanziamenti di bilancio per l'
anno in corso in funzione delle destinazioni degli interventi con il vincolo che
almeno il70% delle risorse finanziarie disponibili debbono essere destinate alle
aree classificate montane che siano comunque ubicate oltre cinque chilometri dal
mare;- la elencazione delle iniziative e progetti ammessi a contributo.
ARTICOLO 13 Contributi
Per la realizzazione delle iniziative di cui al punto 1) lett. a), b) e c) del
precedente art. 3 la Giunta regionale delibera la concessione a favore degli
operatori agrituristici iscritti nell' elenco,di contributi in conto capitale
sulla spesa riconosciuta ammissibile fino al 50% elevabile al 60% nelle zone
montane, ad eccezione degli allacciamenti idrici, elettrici, telefonici e
fognari per i quali la misura del contributo può raggiungere il 70% della spesa
ammessa, elevabile all' 80% nelle zone montane. Per le attività di promozione
specificate al punto 2 dell' art. 3, la Giunta regionale deliberala concessione
a favore dei soggetti di cui al punto 2 dell' art. 4 di contributi in conto
capitale nella misura del 30% della spesa ritenuta ammissibile. Per la
realizzazione delle iniziative di cui al punto 3) lett. a) e b) del precedente
art. 3 la Giunta regionale delibera la concessione di finanziamenti con spesa a
totale carico del bilancio regionale e le relative funzioni amministrative sono
delegate alle Comunità Montane secondo i principi contenuti nella legge
regionale 4maggio 1979 n. 27.
ARTICOLO 14 Erogazione dei contributi
La liquidazione dei contributi ha luogo in un'unica soluzione successivamente
alla realizzazione dell'iniziativa e previo accertamento della rispondenza dell'
iniziativa stessa a quanto descritto nella domanda di contributo e nel
provvedimento di concessione. A tal fine i soggetti destinatari dei benefici
dovranno far pervenire alla Regione una relazione di consuntivo delle spese,
munita di idonei documenti giustificativi. Per le iniziative di maggior impegno
o quando sussistano comprovate necessità , la Regione può disporre, su richiesta
degli interessati, la anticipata erogazione di un acconto nella misura massima
del 50% del contributo deliberato.
ARTICOLO 15 Incompatibilità e vincolo di destinazione
I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili per le medesime
opere ed iniziative con benefici previsti da altre analoghe provvidenze
legislative regionali e nazionali. I beneficiari dovranno impegnarsi a non
mutare la destinazione delle opere e degli acquisti ammessi a contributo per
anni 10 consecutivi a partire dalla data di erogazione del contributo stesso. In
particolare la concessione del contributo per gli investimenti di cui all' art.
3 punto 1) lettere a), b) e c) comporta il vincolo di destinazione agli usi di
agriturismo degli immobili cui si riferisce per un periodo di 10 anni. Il
vincolo è indicato nel provvedimento di concessione,e reso pubblico mediante
trascrizione presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari a spese dei
beneficiari ed ha effetto per i successori a qualunque titolo nella
disponibilità degli immobili. La Giunta regionale può autorizzare la
cancellazione anticipata del vincolo esclusivamente quando sia accertata la
sopravvenuta impossibilità della destinazione. La cancellazione del vincolo
comporta la revoca del contributo e la restituzione integrale delle somme
erogate aumentate degli interessi al tasso legale.
ARTICOLO 16 Revoca della concessione dei contributi
La Regione deve controllare l' effettiva realizzazione delle attività
programmate da parte dei soggetti beneficiari dei contributi e,
eventualmente,revocare la concessione del contributo con decreto del Presidente
della Regione, su conforme deliberazione della Giunta:
- qualora l' iniziativa non venga realizzata in conformità di quanto descritto
nella domanda di contributo e nel provvedimento di concessione;
- nei casi di cancellazione dall' elenco regionale degli operatori agrituristici
di cui all' art. 5;
- quando vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa o
nella documentazione esibita.La revoca del contributo comporta:
- la restituzione delle somme erogate aumentate degli interessi al tasso
legale;- la conseguente responsabilità a carico degli amministratori per il
recupero delle provvidenze eventualmente erogate.
ARTICOLO 17 La legge regionale 5 giugno 1975, n. 53 è abrogata.
ARTICOLO 18 Norme transitorie
Nella prima attuazione della presente legge per l' anno 1984, la Regione
interviene con la concessione di contributi in conto capitale sulla base delle
domande e dei progetti comunque presentati dai soggetti di cui all' art. 4 punto
2) a sostegno delle iniziative coerenti con i fini ed obiettivi della presente
legge. La Giunta regionale approva il programma di ripartizione dei fondi per l'
anno in corso e deliberala concessione dei contributi senza l' osservanza dei
termini e delle procedure di cui agli articoli precedenti.
ARTICOLO 19
All' onere derivante dall' attuazione della presente legge stabilito in lire 700
milioni per il1984, di cui l' 80% per la realizzazione delle iniziative di cui
al punto 1), lettere a), b) e c) dell'art. 3, il 10% per le attività di cui al
punto 2)ed il 10% per le attività di cui al punto 3) dell' art.3 della presente
legge, si fa fronte con lo stanziamento,in termini di competenza e di cassa, di
cui al capitolo 1205, di nuova istituzione, dello stato di previsione della
spesa per l' anno finanziario1984, con la denominazione: << Interventi per
favorire l'agriturismo in Campania >>, mediante prelievo della occorrente somma
dallo stanziamento di cui al cap. 301 dello stato di previsione medesimo,che si
riduce di pari importo. All' onere per gli anni successivi si farà fronte con
gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le
leggi di bilancio,utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione
ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge16 maggio 1970, n. 281.
ARTICOLO 20
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, secondo comma,
della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Campania. Napoli, 28 agosto 1984 |