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LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 06 08 1996 LIGURIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 28 8 1996 N. 17
Disciplina dell' agriturismo
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione in armonia con la legislazione comunitaria e con quella nazionale
al fine di favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo di
agevolare la permanenza degli agricoltori attraverso il miglioramento dei loro
redditi e di valorizzare le produzioni tipiche la tutela delle tradizioni
culturali e la preservazione del patrimonio rurale naturale ed edilizio sostiene
l' attività agricola anche mediante la promozione dell' agriturismo così come
definito dalla presente legge.
ARTICOLO 2
Definizione di attività agrituristiche
1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di
ospitalità esercitate esclusivamente dagli imprenditori agricoli singoli ed
associati così come definiti dall' articolo 2135 del Codice Civile e dai loro
familiari ai sensi dell' articolo 230 bis del Codice Civile attraverso l'
utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle
attività di coltivazione del fondo di
silvicoltura e di allevamento del bestiame che devono comunque rimanere
principali. 2. Rientrano nell' esercizio dell' agriturismo le seguenti attività:
a) dare ospitalità per soggiorno in appositi locali aziendali a ciò adibiti e
in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori per un massimo di 24
ospiti al giorno; b) somministrare per la consumazione sul posto anche a persone
non ospitate in azienda pasti e bevande ricavati in misura superiore al 50 per
cento in termini di valore riferito al mercato locale da prodotti aziendali ivi
compresi alcoolici e superalcoolici che siano tipici dell' ambito regionale per
un massimo di 52 coperti a pasto; c) organizzare congiuntamente ad almeno una
delle attività di cui alle lettere a) e b) attività culturali sportive e
ricreative legate alla attività agricola alle tradizioni gastronomiche locali
alla fruizione dei beni ambientali e naturali. 3. Rientrano altresì nell'
esercizio agrituristico le aziende agri - turistico - venatorie disciplinate ed
autorizzate ai sensi dell' articolo 32 della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29
(Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo
venatorio). 4. Sono considerati prodotti aziendali quelli ricavati da materie
prime prodotte dall' azienda agricola anche tramite lavorazioni esterne nonché
nel limite di un terzo del totale quelli provenienti da cooperative o consorzi
di aziende agricole operanti in ambito locale e di cui all' azienda agricola
faccia parte. 5. In caso di aziende associate i limiti di cui al comma 2 lettere
a) e b) sono riferiti ad ogni singola azienda agricola.
ARTICOLO 3
Esercizio dell' agriturismo
1. Le attività agricole devono rimanere prevalenti a tal fine il relativo tempo
- lavoro deve essere superiore a quello dedicato all' agriturismo. 2. Ai fini
della determinazione del tempo - lavoro agricolo si applicano le tabelle
ettarocoltura di cui all' articolo 7 del decreto legge 3 febbraio 1970 n. 7
(norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli)
convertito nella legge 11 marzo 1970 n. 83 integrate e aggiornate con
provvedimento della Giunta regionale. 3. Per la determinazione dei limiti dell' attività
agrituristica autorizzabile si fa riferimento ai seguenti parametri:
a) un addetto/ anno (288 giornate lavorative) ogni 20 posti - letto; b) un
addetto/ anno (288 giornate lavorative) ogni 20 coperti per la sala; c) un
addetto/ anno (288 giornate lavorative) ogni 24 coperti per la cucina; integrati
e aggiornati con provvedimento della Giunta regionale. 4. Per l' attività di
ospitalità in spazi aperti e per quelle di cui alla lettera c) del comma 2 e al
comma 3 dell' articolo 2 il tempo lavoro deve essere indicato analiticamente a
cura dell' imprenditore mediante una descrizione dettagliata dell' attività prevista. 5. Lo svolgimento di
attività agrituristiche non costituisce
distrazione dalla destinazione agricola dei fondi. 6. Oltre all' imprenditore
agricolo ed ai suoi familiari possono essere adibiti all' attività agrituristica esclusivamente i coadiutori ed i dipendenti dell' azienda agricola
nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro.
ARTICOLO 4
Zone di prevalente interesse agrituristico
1. I territori dei Comuni compresi nell' elenco comunitario delle zone agricole
montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/ 268/ CEE nonché le aree
protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree
protette) sono considerate zone di prevalente interesse agrituristico. 2. La
Giunta regionale con propria delibera può includere nelle zone di cui al
presente articoli Comuni o parti di Comuni non inclusi nelle zone di cui al
comma 1 ai fini della presente legge.
ARTICOLO 5
Immobili per agriturismo e spazi aperti per campeggio
1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'
abitazione dell' imprenditore agricolo nonché gli edifici rurali o parte di
essi non più necessari per la conduzione aziendale esistenti sul fondo. 2.
Nelle zone di cui all' articolo 4 possono essere utilizzati per attività agrituristica i locali siti nell' abitazione dell' imprenditore agricolo e gli
edifici rurali posti in centri abitati precedentemente destinati al servizio del
fondo sito nel medesimo comune o n comune limitrofo se detto fondo e' privo di
fabbricati adattabili all' uso agrituristico. 3. L' utilizzazione agrituristica
non costituisce cambio di destinazione d' uso degli edifici interessati. 4. Gli
interventi di manutenzione straordinaria ristrutturazione edilizia restauro
conservativo e risanamento igienico dei locali ad utilizzo agrituristico
avvengono nel rispetto delle caratteristiche rurali dell' edificio conservandone
l' aspetto complessivo ed i singoli elementi architettonici con l' uso di
materiali e di tecniche tipici della zona fatte salve le specifiche
autorizzazioni paesistico - ambientali di cui alla normativa vigente. 5. Fatto
salvo l' obbligo di assicurare una superficie minima di mq 8 per le stanze ad un
letto e di mq 11 per le stanze a due letti con incremento di 4 mq di superficie
per ogni letto in più (la frazione di superficie superiore a mq 0 50 e' in
tutti i casi arrotondata all' unità superiore) nonché una altezza media minima
di metri 2,50 può essere consentita la riduzione dell' altezza media minima purché
il volume disponibile per posto - letto non sia inferiore a 18 metri
cubi per camera ad un letto a 13 metri cubi per camera e due letti. 6. Per le attività
agrituristiche sono utilizzate costruzioni iscritte a catasto o per le
quali sia stata presentata domanda di accatastamento. Non possono essere
utilizzate costruzioni per risultino edificate da meno di dieci anni per gli
edifici di cui al comma 1 e da meno di venti anni per quelli di cui al comma 2.
E' ammesso peraltro l' uso di locali di nuova costruzione realizzati per l'
adeguamento igienico - sanitario di quelli esistenti per volumi tecnici e per
servizi igienici necessari ai campeggiatori. 7. Gli eventuali spazi aperti
destinati alla sosta dei campeggiatori devono essere allestiti nel rispetto
delle caratteristiche orografiche e vegetazionali del sito.
ARTICOLO 6
Requisiti igienico - sanitari
1. I locali destinati all' uso agrituristico sono soggetti ai requisiti igienico
- sanitari previsti dai regolamenti edilizi vigenti per i locali di civile
abitazione salvo quanto disposto dall' articolo 5. 2. Gli alloggi agrituristici
devono essere dotati di un locale bagno completo di wc con cassetta di cacciata
lavabo e vasca da bagno o doccia ogni 6 persone compresi i componenti del nucleo
familiare ed i loro conviventi. 3. La produzione la preparazione il
confezionamento e la somministrazione di pasti e bevande sono soggetti alle
disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962 n. 283 (modifica degli articoli
242 243 247 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto del 27 luglio 1934 n. 1265 " Disciplina igienica della produzione e
della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"). 4. Ai fini del
rilascio dell' autorizzazione sanitaria di cui all' articolo 2 della legge 283 /
1962 si tiene conto delle peculiari caratteristiche di ruralità degli edifici
interessati in applicazione di quanto disposto dal comma 5 dell' articolo 28 del
Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327 (regolamento di
esecuzione della legge 30 aprile 1962 n. 283 e successive modificazioni in
materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande). 5. Di norma l' attività di trasformazione
preparazione e confezionamento dei prodotti aziendali utilizzati per la
ristorazione si svolge nel locale cucina. 6. Per gli insediamenti di non più di
8 persone in tende o caravans si garantiscono agli ospiti i servizi igienici e
le forniture d' acqua e di elettricità mediante le strutture ordinarie dell'
azienda agricola; per gli insediamenti eccedenti tale numero deve essere
garantito il rispetto dei parametri minimi dei requisiti igienico - sanitari
previsti per i campeggi ad una stessa dalla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11
(norme per la classificazione delle aziende ricettive) e successive
modificazioni.
ARTICOLO 7
Elenco regionale dei soggetti abilitati ed autorizzati all' esercizio dell'
agriturismo
1. E' istituito ai sensi dell' articolo 6 della legge 5 dicembre 1985 n. 730
(disciplina dell' agriturismo) l' elenco dei soggetti abilitati ed autorizzati
all' esercizio dell' agriturismo suddiviso in sezioni provinciali tenuto dalle
commissioni provinciali di cui all' articolo 12 comma 5 della legge 9 maggio
1975 n. 153 (attuazione delle direttive del Consiglio della Comunità europee
per la riforma dell' agricoltura). 2. All' elenco possono essere iscritti
esclusivamente gli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'
articolo 2135 del codice civile e i loro familiari di cui all' articolo 230 bis
del codice civile. 3. L' iscrizione e' condizione necessaria per il rilascio
della autorizzazione comunale di cui all' articolo 9. 4. La Giunta regionale
determina la documentazione da presentarsi a corredo della domanda di iscrizione
nonché le modalità per la tenuta e l' aggiornamento dell' elenco e per la
verifica della persistenza dei requisiti per l' iscrizione. 5. Non possono
ottenere l' iscrizione e rimanere iscritti nell' elenco regionale a meno che non
abbiano ottenuto la riabilitazione i soggetti di cui al comma 3 dell' articolo 6
della legge 730/ 1985; per l' accertamento di tali condizioni si applica il
comma 4 del medesimo articolo.
ARTICOLO 8
Disciplina amministrativa
1. Lo svolgimento di attività agrituristiche nonche' l' utilizzo della
qualifica di " operatore agrituristico" e la denominazione "
azienda agrituristica" o " agriturismo" anche espresso in forma
abbreviata sono riservate esclusivamente ai soggetti in possesso della specifica
autorizzazione comunale. 2. I soggetti iscritti nell' elenco regionale di cui
all' articolo 7 presentano al Sindaco del Comune ove ha sede l' azienda agricola
apposita domanda contenente le generalità del richiedente le attività che si
intendono svolgere le caratteristiche e le dimensioni dell' azienda agricola gli
edifici e le aree da adibire ad uso agrituristico la capacità ricettiva i
servizi igienici i servizi accessori eventualmente offerti i periodi di
esercizio le tariffe che si intendono praticare. 3. Alla domanda di
autorizzazione devono essere allegati: a) la documentazione attestante il
possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato
con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (approvazione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza) e all' articolo 5 della legge 9 febbraio 1963 n. 59
(norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte
degli agricoltori produttori diretti); b) la copia del libretto sanitario del
titolare e dei suoi collaboratori; c) il nulla - osta igienico - sanitario
relativo alla idoneità dei locali e delle attrezzature ad uso agrituristico; d)
il certificato di iscrizione all' elenco regionale di cui all' articolo 7; e) l'
indicazione degli estremi o copia ove necessario del titolo abilitativo edilizio
o nei casi previsti dalla legge della denuncia di inizio lavori per la
realizzazione di opere relative ai locali da utilizzare per le attività agrituristiche.
ARTICOLO 9
Autorizzazione comunale
1. Il Sindaco decide sulle domande di autorizzazione entro novanta giorni dalla
loro presentazione. Trascorso tal termine la domanda di intende accolta e l'
autorizzazione deve essere rilasciata entro trenta giorni. 2. L' autorizzazione
fissa i periodi d' esercizio ed i limiti relativi all' attività agrituristica.
Il Sindaco entro quindici giorni dal rilascio trasmette copia dell'
autorizzazione comunale alla commissione provinciale di cui all' articolo 7 che
provvede alle relative annotazioni in un' apposita sezione dell' elenco
regionale. 3. Al provvedimento di autorizzazione si applica il comma 4 dell'
articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n¨ 616
(attuazione della delega di cui all' articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n.
382).
ARTICOLO 10
Obblighi dell' operatore agrituristico
1. L' operatore agrituristico ha l' obbligo di: a) osservare le disposizioni ed
i provvedimenti emanati dalla Regione e dalle altre autorita' competenti; b)
esporre al pubblico l' autorizzazione comunale all' esercizio dell' agriturismo;
c) apporre all' ingresso dell' azienda agricola modo stabile e ben visibile una
targa conforme al modello approvato dalla Giunta regionale riportante la
dicitura " azienda agrituristica"; d) presentare al Comune entro il 31
ottobre di ogni anno una dichiarazione contenente le tariffe che l' operatore
intende praticare per l' anno successivo; e) consentire i controlli e le
ispezioni previste da apposite norme di legge; f) osservare gli obblighi
derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza; g) comunicare
al Sindaco l' eventuale cessazione dell' attività agrituristica entro trenta
giorni dalla stessa; h) comunicare alla Provincia di appartenenza il numero su
base annua delle persone ospitate.
ARTICOLO 11Sospensione e revoca dell' autorizzazione comunale
1. L' autorizzazione comunale e' sospesa dal Sindaco con provvedimento motivato
per un periodo minimo di giorni quindici e massimo di giorno sessanta per
violazione degli obblighi di cui all' articolo 10. 2. L' autorizzazione comunale
e' revocata dal Sindaco con provvedimento motivato qualora l' operatore
agrituristico: a) non abbia intrapreso l' attività entro un anno dal rilascio
dell' autorizzazione; b) abbia perduto successivamente al rilascio dell'
autorizzazione uno o più dei requisiti necessari per il conseguimento della
stessa; c) abbia subito nel corso del triennio di validità dell' autorizzazione
più periodi di sospensione per complessivi novanta giorni. 3. La revoca dell'
autorizzazione che il Sindaco e' tenuto a comunicare entro quindici giorni alle
Commissioni provinciali comporta la cancellazione d' ufficio dell' operatore
dalla apposita sezione dell' albo regionale di cui all' articolo 7.
ARTICOLO 12
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Chiunque eserciti abusivamente attività agrituristica e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3.000.000 a lire
10.000.000. 2. Chiunque contravvenga agli obblighi di cui all' articolo 10 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000
a lire 2.000.000. 3. Le funzioni amministrative concernenti le sanzioni
amministrative pecuniarie sono svolte dal Comune ai sensi della legge regionale
2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l' applicazione delle sanzione amministrative -
pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati delegati o
subdelegati) e successive modificazioni. 4. I proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie sono interamente devoluti al COmune a titolo di
finanziamento delle funzioni delegate.
ARTICOLO 13
Commissione regionale per l' agriturismo
1. E' istituita la commissione regionale per l' agriturismo nominata con decreto
del Presidente della Giunta regionale. La commissione opera a titolo gratuito ed
e' composta: a) dall' Assessore all' agricoltura o suo delegato che la presiede;
b) da un dipendente regionale di qualifica non inferiore all' ottava delle
strutture Produzioni agricole e floricole innovazione e agriturismo Strutture
ricettive turistiche Pianificazione e tutela paesistica Affari amministrativi
dell' urbanistica Igiene ed educazione sanitaria; c) da un esperto in
agriturismo designato da ciascuna delle organizzazioni agrituristiche
riconosciute a livello nazionale operanti sul territorio regionale. 2. Il
Presidente della Giunta regionale nomina per ogni componente di cui alle lettere
b) e c) del comma 1 un membro supplente in possesso dei medesimi requisiti dei
membri effettivi. 3. Le sedute della commissione sono valide con la
partecipazione di almeno cinque membri. 4. Svolge le funzioni di segretario un
dipendente regionale di qualifica non inferiore alla sesta. 5. La commissione
svolge i compiti: a) formula alla Giunta regionale il proprio parere sui
programmi e sulle politiche di sviluppo dell' agriturismo; b) propone alla
Giunta regionale attività di indagine studio e ricerca nonché iniziative di
sostegno e promozione dell' offerta agrituristica; c) svolge attività di
consulenza a supporto degli enti locali in materia agrituristica; d) svolge attività
di consulenza e supporto in favore degli operatori agrituristici.
ARTICOLO 14
Contributi per agriturismo e delega di funzioni
1. La Regione nei limiti delle disponibilità di bilancio concede contributi per
la realizzazione nell' ambito dei piani di miglioramento materiali dell' azienda
di cui al regolamento 91/ 2328/ CEE e successive modificazioni ed integrazioni
delle seguenti categorie di interventi: a) miglioramenti fondiari ad uso
agrituristico; b) acquisto di arredi ed attrezzature per i locali ad utilizzo
agrituristico ivi compresi quelli destinati alla lavorazione trasformazione
conservazione confezionamento e vendita dei prodotti aziendali; c) installazione
di impianti elettrici termici telefonici idraulici per i locali ad utilizzo
agrituristico; d) spese relative all' atto di cui al comma 2 dell' articolo 20.
2. La Giunta regionale individua i criteri per la determinazione della spesa
ammissibile per gli interventi di cui al comma 1. 3. La concessione dei
contributi di cui alla lettera a) del comma 1 e' subordinata all' ottenimento
del pertinente titolo abilitativo edilizio ove necessario e dell' iscrizione
all' elenco di cui all' articolo 7. 4. Le funzioni amministrative concernenti la
concessione i controlli la revoca dei contributi sono delegate alle Comunità montane ed ai Consorzi dei Comuni ai sensi della legge regionale 12 maggio 1978
n. 6 (delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura foreste
economia montana).
ARTICOLO 15
Priorità dei contributi
1. Alle aziende di cui all' articolo 6 della legge regionale 1 febbraio 1994 n.
5 (norme per ridurre l' uso delle sostanze di sintesi in agricoltura e
disciplina dell' agricoltura biologica) e' concessa priorita' nella concessione
dei contributi per le categorie di interventi di cui all' articolo 14.
ARTICOLO 16
Revoca dei contributi
1. I contributi sono revocati e le somme eventualmente liquidate recuperate
maggiorate degli interessi legali quando: a) l' intervento non venga effettuato
entro i termini stabiliti nell' atto di concessione; b) vengano accertate
sostanziali irregolarità nella documentazione giustificativa di spesa; c) gli
immobili e gli allestimenti siano utilizzati per altri fini prima che sia
trascorso il periodo di dieci anni di cui al comma 1 dell' articolo 20; d) non
sia stata concessa l' autorizzazione comunale all' esercizio dell' attività agrituristica o sia stata revocata ai sensi del comma 2 dell' articolo 11. 2.
Nel caso previsto alla lettera a) del comma 1 può essere disposta in via
alternativa la riduzione proporzionale del contributo in relazione alle spese
effettivamente sostenute e documentate purché l' intervento realizzato renda
comunque u locali usufruibili per l'attività agrituristica. 3. Nei casi
previsti alle lettere c) e d) del comma 1 la somma da recuperare e' determinata
in un decimo del contributo liquidato moltiplicato il numero degli anni che
mancano al compimento del decimo anno dalla data di concessione maggiorato degli
interessi legali.
ARTICOLO 17
Formazione professionale
1. La Regione promuove e coordina iniziative formative rivolte agli operatori
agrituristici ai sensi della legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 (disposizioni
per la realizzazione di politiche attive del lavoro) e successive modificazioni.
ARTICOLO 18
Norma transitoria
1. I soggetti già iscritti all' elenco regionale degli operatori agrituristici
alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti d' ufficio
all' elenco di cui all' articolo 7 anche in deroga alle norme di cui alla
lettera c) del comma 2 dell' articolo 2. 2. Sino all' emanazione delle
disposizioni di cui al comma 4 dell' articolo 7 continua ad esercitare le
proprie funzioni la commissione regionale per l' agriturismo di cui alla legge
regionale 28 agosto 1989 n. 39 (disciplina dell' agriturismo). 3. Per le domande
di contributi presentate entro il 30 giugno 1996 i contributi stessi vengono
concessi ai sensi della legge regionale 28 agosto 1989 n. 39. 4. Gli effetti
degli articolo 14 15 e 16 della presente legge decorreranno dal giorno della
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell' avviso dell' esito
positivo dell' esame di compatibilità da parte della Commissione della Comunità
Europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato.
ARTICOLO 19
Abrogazione di norme
1. E' abrogata la legge regionale 28 agosto 1989 n.39 fermo restando quanto
disposto dal comma 2 dell' articolo 18 e fatto salvo il completamento per l'
anno finanziario 1996 degli interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo.
ARTICOLO 20
Vincolo di destinazione
1. Gli immobili e gli allestimento finanziati ai sensi della presente legge sono
vincolati alla loro specifica destinazione a partire dalla data di concessione
dei contributi per la durata di anni dieci. 2. I beneficiari dei contributi sono
tenuti a presentare apposito atto trascritto presso le conservatorie dei
registri immobiliari che contenga l' impegno al mantenimento della destinazione
agrituristica degli immobili finanziati. 3. Qualora sia accertata l' oggettiva impossibilità
indipendente dalla volontà del titolare al mantenimento della
suddetta destinazione la Giunta regionale può disporre l' annullamento del
vincolo all' esercizio agrituristico.
ARTICOLO 21
Norma finanziaria
1. All' onere derivante dalle spese relative ai contributi previsti dalla
presente legge si fa fronte mediante i capitoli relativi alla realizzazione dei
piani di miglioramento materiale dell' azienda di cui al regolamento 91/ 2328/
CEE e successive modificazioni ed integrazioni.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Liguria. Data a Genova il 6 agosto 1996.
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