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REGIONE MOLISE
Il Consiglio Regionale ha
approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della
Giunta Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1 Finalità 1. La
Regione, in armonia con la legge 5 dicembre 1985,n. 730, con gli indirizzi della
politica agricola della Comunità economica europea (CEE), con il piano agricolo
nazionale e con le direttive regionali di sviluppo, sostiene l'agricoltura anche
promuovendo e disciplinando forme idonee di turismo nelle campagne
(agriturismo), volte a: a) favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del
territorio agricolo; b) agevolare la permanenza dei prodotti agricoli nelle zone
rurali, attraverso l' integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento
delle condizioni di vita; c) utilizzare al meglio il patrimonio rurale, naturale
ed edilizio; d) favorire la conservazione e la tutela dell' ambiente; e)
valorizzare i prodotti tipici; f) tutelare e promuovere le tradizioni e le
iniziative culturali del mondo rurale; g) sviluppare il turismo sociale e
giovanile nell' ambito regionale; h) favorire i rapporti fra città e campagna.
ARTICOLO 2 Definizione di
attività agrituristiche 1. Per attività agrituristiche si intendono
esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli
imprenditori agricoli, di cui all' articolo 2135 del codice civile singoli od
associati; e dai loro familiari di cui all'articolo 230- bis del codice civile,
attraverso l' utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e
complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura
ed allevamento del bestiame che,comunque rimangono principali. 2. Lo svolgimento
di attività agrituristiche, nell' osservanza delle norme di cui alla presente
legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli
edifici interessati. 3. Fra tali attività rientrano: a) l' ospitalità
stagionale, anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori; b) la
somministrazione, per la consumazione sul posto,di pasti e bevande costituiti
prevalentemente da prodotti dell' azienda, ivi compresi quelli a carattere
alcolico e superalcolico; c) l' organizzazione, a favore degli ospiti, di
attività ricreative o culturali, nell' ambito dell' azienda. 4. Ai fini di cui
alla lettera b) sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi
prodotti e lavorati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie
prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.
ARTICOLO 3 Esercizio
dell'agriturismo 1. Non può essere impiegato per lo svolgimento di attività
agrituristiche personale non appartenente al nucleo familiare o non convivente,
ovvero non impiegato dall'impresa in attività agricola aziendale. Tale
disposizione non si applica alle cooperative. 2. La qualifica di << Operatore
Agriturismo >> e la denominazione << Azienda agrituristica >> o << Agriturismo
>>devono essere usati esclusivamente dai soggetti scritti nell'elenco degli
operatori agrituristici.
ARTICOLO 4 Utilizzazione dei
locali per attività agrituristiche 1. Per le attività agrituristiche possono
essere utilizzati i locali siti nell' abitazione dell' imprenditore agricolo
ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non
più necessari alla conduzione dello stesso. 2. La Regione nell' ambito del
programma di cui all' articolo11 individua i comuni nei cui centri abitati
possono essere utilizzati, per attività agrituristiche, gli edifici destinati ad
abitazione dall' imprenditore agricolo, che svolga la propria attività in un
fondo privo di fabbricati,sito nel medesimo comune o in uno limitrofo. 3. L'
utilizzazione agrituristica non comporta cambio di destinazione d' uso degli
edifici e dei fondi rustici censiti come rurali. 4. Gli interventi consentiti
sugli edifici esistenti da destinare all'attività agrituristica sono quelli di
restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione da eseguire nel
rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici
esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone
interessate. 5. Eventuali ampliamenti sono possibili nell' ambito delle norme
urbanistiche vigenti.
ARTICOLO 5 Criteri e limiti
dell'attività agrituristica 1. La capacità ricettiva delle aziende agricole che
svolgono attività agrituristica è consentita fino ad un limite massimo di 6
camere e 15 posti letto; tale limite può essere elevato a 15 camere e 40 posti
letto quando la stessa attività viene svolta in forma associativa anche con
locali dislocati in più aziende. 2. L' ospitalità in spazi aperti, da destinare
alla sosta di tende e di altri mezzi di soggiorno autonomo, è consentita in
aziende di estensione non inferiore a un ettaro di superficie per un massimo di
3 piazzole e per non più di 15 persone. 3. Se l' imprenditore agricolo si avvale
dei due sistemi di ospitalità di cui ai commi 1 e 2, i limiti di ricettività
sono ridotti rispettivamente di 1/ 3. 4. I locali destinati ad alloggi
agrituristici vanno arredati con decoro ed in maniera adeguata alle normali
esigenze degli ospiti. 5. La durata dell' attività agrituristica e l' eventuale
suddivisione in periodi vanno indicate nella domanda di iscrizione all' elenco
regionale di cui all' articolo 6 e nella richiesta, prevista dall' articolo 7,
di autorizzazione allo svolgimento dell' attività agrituristica.
ARTICOLO 6 Norme
igenico-sanitarie 1. Le caratteristiche strumentali ed igienico – sanitarie
degli edifici destinati all' attività agrituristica vanno adeguate a quelle
previste dai regolamenti edilizi comunali per i locali di abitazione. 2. Negli
spazi aperti destinati ai campeggiatori vengono assicurati i servizi igienico -
sanitari, la fornitura di acqua e di energia elettrica, la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti solidi, attraverso impianti esterni oppure interni alle
strutture edilizie dell' azienda agricola. 3. La produzione, la preparazione, il
confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle
disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283.
ARTICOLO 7 Delega alle Province
1. Le funzioni amministrative, di cui agli articoli 17, 18e 19 sono delegate
alle Province. 2. Le Province nell' esercizio delle funzioni delegate osservano
le direttive e gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta
Regionale, su proposta dell'Assessore all' Agricoltura. 3. La Giunta Regionale
esercita, ai sensi dell' art. 63dello Statuto Regionale, i poteri di iniziativa
e vigilanza in ordine all' esercizio delle funzioni Amministrative delegate. 4.
La Giunta Regionale, in caso di accertato inadempimento e previa formale diffida
del Presidente, propone al Consiglio la revoca della delega.
ARTICOLO 8 Elenco degli operatori
agrituristici 1. E' istituito, ai sensi dell' art. 6 della legge 5 dicembre1985,
n. 730, l' elenco degli operatori agrituristici presso l'Assessorato Regionale
all' Agricoltura. 2. L' iscrizione è condizione necessaria per il rilascio
dell'autorizzazione comunale di cui all' art. 10. 3. L' iscrizione è deliberata
da una Commissione Regionale per l'Agriturismo, nominata con decreto del
Presidente della Regione, la quale provvede alla tenuta dell'elenco. Il
provvedimento di nomina può essere emesso anche in mancanza di alcune delle
designazioni richieste purché siano individuati la metà più uno dei componenti.Sono
fatte salve le eventuali successive integrazioni. 4. La Commissione Regionale
per l' Agriturismo dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio
Regionale ed è composta da: a) il Presidente della Giunta Regionale o un'
assessore da lui delegato con funzioni di presidente; b) gli assessori regionali
all' agricoltura, al turismo e all' ambiente, o dai loro delegati; c) tre
rappresentanti esperti designati dalle associazioni agrituristiche operanti
nella regione; d) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello regionale; e) due rappresentanti delle
organizzazioni cooperative. 5. Funge da segretario della Commissione per l'
Agriturismo un dipendente dell' Assessorato all' Agricoltura. 6. La domanda di
iscrizione va indirizzata al Presidente della Commissione per l' Agriturismo di
cui al comma 4corredata dalla documentazione attestante il possesso dei
requisiti di imprenditore agricolo e contenente la descrizione dettagliata delle
caratteristiche dell' azienda e delle attività che il richiedente intende
svolgere. 7. Non possono essere iscritti nell' elenco regionale coloro che si
trovano nelle condizioni di cui al terzo comma dell' art. 6 della legge n. 730
del 1985. 8. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della
domanda, la Commissione, ove sussistano i requisiti, provvede alla iscrizione
nell' elenco, dandone comunicazione agli interessati. Trascorso inutilmente
detto termine, la domanda si intende accolta. Avverso il diniego di iscrizione,
è ammesso il ricorso in opposizione entro trenta giorni, ai sensi dell' art. 7
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. 9. L'
iscrizione ha validità annuale ed è automaticamente rinnovata se non vi sono
comunicazioni di cessazione dell' attività da parte del titolare, o non
sopravvengono le condizioni previste dall' art. 10 per la revoca. 10. Le
autorizzazioni provvisorie, sino all' entrata in vigore della presente legge
rilasciate dall' Assessore Regionale all' Agricoltura ai sensi dell' art. 6
della legge730/ 85, rimangono valide. 11. Ai componenti della Commissione di cui
al comma 4, estranei all' Amministrazione Regionale, competono,se ne ricorrono i
presupposti, il rimborso delle spese di viaggio e le indennità di trasferta
nella misura ed alle condizioni stabilite per i dipendenti regionali della
massima qualifica dirigenziale. 12. Ai lavori della Commissione può assistere il
Sindaco del Comune nel cui territorio ricade l' Azienda Agrituristica.
ARTICOLO 9 Disciplina
amministrativa 1. I soggetti di cui al comma 1 dell' articolo 2 che intendono
svolgere attività agrituristiche, devono presentare,al Sindaco del Comune ove ha
sede l' immobile, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle
attività proposte, con l' indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli
edifici e delle aree da utilizzare a scopo agrituristico, della capacità
ricettiva, dei periodi di esercizio dell' attività e delle tariffe che s'
intendono praticare nell' anno in corso. 2. La domanda va corredata: a) della
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e
92 del testo Unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773ed all'
articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59; b) del certificato di sana e
robusta costituzione fisica e idoneità all' esercizio dell' attività ricettiva
delle persone che la esercitano, rilasciato dal competente servizio dell' Unità
Sanitaria Locale( USL); c) del parere favorevole del competente servizio
dell'USL relativo all' idoneità dei locali da adibire all'attività
agrituristica; d) della copia della concessione edilizia, ove
necessaria,corredata dalla relativa documentazione;e) del certificato di
iscrizione nell' elenco di cui all'articolo 6; f) dell' autorizzazione del
proprietario alla utilizzazione degli immobili per attività agrituristica,
quando la richiesta viene avanzata dall' affittuario, dal colono o dal mezzadro
del fondo.
ARTICOLO 10 Autorizzazione
comunale 1. Il sindaco provvede sulle domande di cui all' articolo7, entro 60
giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine senza pronuncia, la
domanda si intende accolta. 2. Il sindaco, entro 30 giorni dall' accoglimento
della domanda o dalla scadenza del termine senza pronuncia rilascia una
autorizzazione che abilita allo svolgimento dell' attività , nel rispetto dei
limiti e delle modalità stabilite nell' autorizzazione medesima. 3. L'
autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo. 4. Al
provvedimento di autorizzazione di applicano il quarto ed il quinto comma dell'
articolo 19 del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, n.
616.5. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16giugno 1939, n.
1111.
ARTICOLO 11 Obblighi
amministrativi 1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno va presentata al comune
una dichiarazione contenente l' indicazione delle tariffe che gli interessati si
impegnano a praticare per l' anno successivo. In caso di inadempienza, s'
intendono confermate le tariffe comunicate per l' anno precedente. 2. I soggetti
autorizzati all' esercizio dell' attività agrituristica, inoltre, si impegnano
a: a) iniziare l' attività entro il termine massimo di un anno dalla data
fissata nell' autorizzazione; b) esporre al pubblico copia dell' autorizzazione
comunale,di cui all' articolo 8, nonché le tariffe praticate; c) rispettare i
limiti e le modalità indicate nell' autorizzazione stessa, nonché le tariffe di
cui al comma 1; d) tenere un registro con le generalità delle persone
alloggiate; e) comunicare alla locale autorità di pubblica sicurezza l' arrivo e
la partenza degli ospiti mediante la consegna di appositi modelli; f) fornire al
Comune interessato ed alla Regione, se richieste, tutte le informazioni relative
al bilancio economico - finanziario dell' attività agrituristica.
ARTICOLO 12 Sospensione e revoca
dell'autorizzazione 1. L' autorizzazione è sospesa dal Sindaco, con
provvedimento motivato, per un periodo massimo di 5 giorni per violazione degli
obblighi di cui alle lettere b) ed f)dell' articolo 9 e per un periodo massimo
di giorni 30per violazione degli obblighi di cui alle lettere c), d) e de) dello
stesso articolo 9. 2. L' autorizzazione è revocata dal Sindaco, sempre con
provvedimento motivato, qualora si accerti che l' interessato: a) non ha
iniziato l' attività entro un anno dalla data fissata nell' autorizzazione per
l' inizio della attività stessa, ovvero ha sospeso l' attività da almeno un
anno; b) ha perduto i requisiti di cui al comma 1 dell' articolo2 o il diritto
di iscrizione nell' elenco degli operatori agrituristici di cui all' articolo 6;
c) ha subito, nel corso dell' anno solare, più sospensioni per violazione degli
obblighi di cui alle lettere b), c),d) ed f) dell' articolo 9; d) non ha
rispettato il vincolo di destinazione di cui all'articolo 15, o eventuali
provvedimenti di sospensione. 3. I provvedimenti di sospensione e di revoca
vanno comunicati al Prefetto per gli effetti di cui al quarto e quinto comma
dell' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616. 4. Il provvedimento di revoca è comunicato dal sindaco alla Regione, alla
Provincia ed alle associazioni agrituristiche,al fine dell' aggiornamento dell'
elenco in loro possesso nonché della revoca e recupero degli eventuali
contributi concessi. 5. Contro il provvedimento di revoca è ammesso il ricorso
alla Giunta Regionale entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso.
ARTICOLO 13 Programma Regionale
agrituristico e di rivitalizzazione delle arre rurali 1. Il Consiglio Regionale,
entro 3 mesi dall' entrata in vigore della presente legge, approva il programma
agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali, in armonia con gli
indirizzi della programmazione nazionale e regionale e con la pianificazione
territoriale. 2. Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'
agriturismo nel territorio regionale; individua le zone di prevalente interesse
agrituristico e i comuni di cui al comma 2 dell' articolo 4, coordina le
iniziative di studio, di ricerca e di promozione dell' offerta agrituristica e
di formazione professionale; stabilisce i principi per la realizzazione dei
piani integrati di interventi straordinari previsti dall' articolo 14. 3. Il
programma è predisposto dalla Giunta Regionale sulla base delle proposte degli
enti locali, sentite le associazioni e le organizzazioni agrituristiche operanti
nella Regione, nonché le organizzazioni professionali agricole. 4. Ai fini della
predisposizione del programma, nelle proposte degli enti locali vanno indicati:
a) la perimetrazione delle zone d' intervento; b) l' elenco delle iniziative
agrituristiche in atto; c) l' indicazione sintetica del patrimonio edilizio
rurale esistente e suscettibile di utilizzazione agrituristica; d) la
descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali agricole e culturali
delle zone con particolare riguardo al patrimonio storico e artistico; e) le
previsioni sulla potenzialità agrituristiche, tenuto conto anche delle strutture
esistenti per la ricezione e la somministrazione di alimenti e bevande: f) le
indicazioni, con appropriate illustrazioni, degli itinerari agrituristici. 5. Il
programma agrituristico è approvato dal Consiglio Regionale ed ha durata
triennale. 6. Il programma viene aggiornato annualmente sulla base dei risultati
conseguiti e delle disponibilità finanziarie. 7. Il programma è trasmesso al
Ministero dell' Agricoltura e Foreste.
ARTICOLO 14 Formazione
professionale 1. La Regione provvede alla formazione riqualificazione ed
aggiornamento professionale degli: a) animatori agrituristici, per la promozione
di iniziative agrituristiche e per l' assistenza alle stesse; b) operatori
agricoli e dei loro familiari, per l' accoglimento del turismo. 2. L'
Assessorato regionale preposto alla formazione professionale, sentito l'
Assessore all' Agricoltura, o su proposta dello stesso, promuove e coordina
iniziative formative rivolte agli imprenditori agricoli e loro familiari e agli
animatori agrituristici.
ARTICOLO 15 Promozione
dell'offerta agrituristica 1. La Regione incentiva e coordina, anche in
collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli
enti locali, le iniziative per la formazione dell' offerta agrituristica
regionale, attraverso idonee forme di pubblicità e di propaganda che mettono in
evidenza le attività agrituristiche e le loro caratteristiche legate all'
ambiente naturale, alla cultura ed alle tradizioni locali. 2. La Regione
sostiene, affidandone la realizzazione alle associazioni agrituristiche operanti
nella stessa,anche progetti - pilota per iniziative aziendali ed interaziendali
a carattere sperimentale. 3. Per le iniziative di cui ai commi 1 e 2, previste
nel programma regionale, sono concessi incentivi fino ad un massimo dell' 80%
della spesa ammissibile. 4. Per le iniziative di cui al comma 1 il contributo
non può essere superiore a L. 8.000.000 per ciascun soggetto richiedente. Per le
iniziative di cui al comma 2 il contributo non può essere superiore a L.
80.000.000 per ciascun progetto.
ARTICOLO 16 Interventi degli enti
locali e piani integrati di interventi straordinari 1. Le comunità montane, i
comprensori e le associazioni di comuni e, in mancanza di questi, i comuni
compresi in ciascuna delle zone di prevalente interesse agrituristico,si
associano nelle forme stabilite dalla vigente normativa regionale, per redigere
un piano integrato di interventi straordinari, ove ritenuto necessario perle
caratteristiche della zona, con l' indicazione dettagliata delle dotazioni
civili e sociali occorrenti per la realizzazione dell' attività agrituristica.
2. Il piano integrato di interventi straordinari è approvato dalla Regione, che
interviene con un contributo in conto capitale fino al 50% della spesa ritenuta
ammissibile,e per un massimo di 400 milioni.
ARTICOLO 17 Incentivi agli
imprenditori agricoli ed alle iniziative collegate all'agriturismo 1. Agli
imprenditori agricoli, singoli o associati, ed ai loro familiari, che risultano
iscritti nell' elenco regionale degli operatori agrituristici, la Regione
concede contributi per le seguenti iniziative: a) ristrutturazione e
sistemazione di locali, cucine e stanze da destinare alle attività
agrituristiche in fabbricati censiti come rurali; b) adattamento di spazi aperti
da destinare alla sosta dei campeggiatori; c) realizzazione, nei fabbricati
aziendali o sociali, di centri di commercializzazione per la vendita al
dettaglio o per il consumo di prodotti agricoli tipici della zona; d)
realizzazione di strutture sportive e di centri di servizio per la
rivitalizzazione delle aree rurali, concesse e dimensionate all' attività
agrituristica; e) installazione, ripristino, manutenzione straordinaria e
miglioramento di impianti igienico - sanitari, idricitermici, elettrici e
telefonici, al servizio dei locali e degli spazi di cui alle lettere a), b), c)
e d); f) arredamento dei locali utilizzati a scopo agrituristico; g) acquisto di
cavalli al solo scopo di praticare l' agriturismo equestre, nel limite massimo
di cinque capi per le aziende singole e di 10 capi per le aziende associate. 2.
I contributi in conto capitale per le iniziative di cui al punto 1 lettera a),
b), c), d) e), f), g) sono fissati nella misura del 40% della spesa riconosciuta
ammissibile,elevato al 50% nelle zone montane ed in quelle dichiarate
svantaggiate delimitate rispettivamente ai sensi della legge 25 luglio n. 991 e
della direttiva CEE n. 268/ 75.Il beneficio del 50% è elevato al 60% per gli
interventi ricadenti almeno in una delle suddette zone, con altitudine s.l.m.
superiore a 600 mt., al 70% in quelle con altitudine superiore a 700 mt. s.l.m.
al 75% in quelle con altitudine superiore ad 800 m. s.l.m. Sono altresì concessi
contributi in conto interessi alla misura del50% della spesa ammissibile,
secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia di credito agrario
di miglioramento. Non può essere ammessa una spesa complessiva superiore a 150
milioni per le aziende singole e 250 milioni per le aziende associate, ne la
somma tra contributi in conto capitale e contributi in conto interessi può
superare la spesa ammissibile. 3. Nella concessione dei contributi costituisce
motivo di priorità: a) la collocazione dell' azienda in una delle zone
considerate di maggiore interesse agrituristico e/o ricadenti nelle zone montane
e/ o svantaggiate di cui al comma 2; b) la realizzazione di progetti pilota a
carattere sperimentale di cui all' articolo 15 comma 2; c) la residenza degli
imprenditori agricoli in azienda e/o lo svolgere esclusivamente attività
agricola; d) i giovani imprenditori agricoli aventi titolo, di età non superiore
a 40 anni. 4. Le provvidenze citate non sono cumulabili con quelle concesse,
allo stesso titolo, da altri enti, dallo Stato o dalla CEE ai sensi dell'
articolo 16 del regolamento CEE n. 797/ 85 del Consiglio del 12 marzo 1985 e sue
successive modifiche ed integrazioni. 5. Le opere riguardanti i progetti
speciali possono usufruire dei contributi regionali ad integrazione di quelli
previsti dalla normativa nazionale o comunitaria, allorquando questa lo
consente. 6. Ai mutui di cui al comma 2, si applica il tasso di riferimento
fissato, per le operazioni di credito agrario di miglioramento, con decreto del
Ministero del Tesoro. 7. Il tasso agevolato, a carico del mutuatario, non può
essere inferiore a quello minimo previsto dal terzo comma dall' articolo 109 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 8. Ai mutui
concessi, si applicano le disposizioni in materia di intervento del Fondo
Interbancario di garanzia di cui all' articolo 36 della legge 2 giugno 1961,n.
454. 9. I locali, gli impianti e le attrezzature oggetto dei citati benefici
sono soggetti ad un vincolo di destinazione decennale a decorrere dalla data di
collaudo. 10. La regione ogni anno trasmette al Ministero dell'Agricoltura e
Foreste una relazione sullo stato di attuazione dei programmi agrituristici e
sugli incentivi erogati dalle Province. 11. Le Province concorrono
finanziariamente negli interventi,nella misura determinata nel programma di cui
all' art. 13.
ARTICOLO 18 Richiesta e
liquidazione degli incentivi finanziari 1. Le domande di richiesta di
concessione di contributo in conto capitale e in conto interessi, riferite ad
opere o ad acquisti da effettuare, vanno indirizzate all'Assessorato all'
Agricoltura e Foreste corredate dalla seguente documentazione: a) progetto
completo (relazioni, disegni e computo metrico); b) certificati catastali di
partita dell' intera azienda ed estratti di mappa degli immobili interessati ai
miglioramenti; c) preventivo di spesa per gli arredi e le attrezzature; d)
convenzione predisposta dalla Giunta Regionale sottoscritta con firma
autenticata. 2. Ad opere ultimate, i beneficiari devono inviare i seguenti
documenti: a) stato finale delle opere realizzate; b) copia delle autorizzazioni
amministrative relative all'esercizio dell' attività per la quale si richiedono
le provvidenze; c) dichiarazione del beneficiario di non aver usufruito,per le
stesse iniziative, di contributi statali, regionali e comunitari; d)
dichiarazione con la quale il beneficiario si obbliga a non distogliere dall'
utilizzazione agrituristica, per almeno 10 anni dalla data del collaudo, i
locali gli impianti e le attrezzature realizzate con il concorso finanziario
regionale previsto dalla presente legge; e) documenti giustificativi delle
spese, se richiesti. 3. I contributi sono concessi dalla Giunta Regionale sulla
base di apposita convenzione predisposta dalla Giunta stessa che fisserà le
modalità di erogazione delle provvidenze e gli obblighi degli operatori
agrituristici.
ARTICOLO 19 Revoca dei benefici
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all' articolo 6, dispone
la revoca dei benefici ed il recupero delle somme eventualmente erogate, nonchè
delle spese e degli interessi, se: a) l' iniziativa non è realizzata
conformemente al progetto approvato ed entro i termini indicati nella
deliberazione di concessione; b) sono accertate sostanziali irregolarità nella
documentazione giustificativa delle spese; c) viene mutata la destinazione dell'
immobile prima della scadenza del termine decennale indicato nel comma 10 dell'
articolo 15; d) vengano rilevate violazioni delle norme edilizie e degli
strumenti urbanistici vigenti.
ARTICOLO 20 Sanzioni 1. Chiunque
eserciti l' attività agrituristica sprovvisto della relativa autorizzazione è
soggetto alla sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000 e all'
immediata chiusura dell' azienda agrituristica. 2. Si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro: a) da L. 500.000 a L.
1.500.000 nel caso di violazione delle norme contenute nell' art. 2; b) da L.
50.000 a L. 150.000 nel caso di violazione delle norme contenute nell' art. 3,
comma 1; c) da L. 500.000 a L. 1.500.000 nel caso di violazione dell'art. 3,
comma 2; d) da L. 300.000 a L. 600.000 nel caso di violazione delle norme
contenute nell' art. 11.3. In caso di più violazioni nel corso dell' anno degli
obblighi di cui al comma 2 viene disposta la sospensione dell' autorizzazione
con effetto immediato fino alla definizione del procedimento amministrativo. 4.
Per l' applicazione delle suddette sanzioni si applicano le procedure previste
dalla legge del 2 novembre 1981, n. 689.
ARTICOLO 21 DISPOSIZIONE ABROGATIVA1. La legge regionale 24 gennaio 1980, n. 3,
è abrogata.
ARTICOLO 22 Norma finanziaria 1.
All' onere derivante dall' attuazione della presente legge si provvede con l'
istituzione di nuovi capitoli di spesa con legge approvativa del bilancio 1994.
ARTICOLO 23 Dichiarazione
d'urgenza 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127
della Costituzione e dell' articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della regione Molise.Data a Campobasso, addì 25
gennaio 1994 |