|
REGIONE PUGLIA
Legge Regionale N. 34 DEL
22-05-1985
Il Consiglio Regionale ha
approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della
Giunta Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1 Obiettivi della legge
La Regione Puglia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola nazionale
comunitaria e con il piano di sviluppo regionale, promuove ed incentiva attività
agrituristiche volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio,
ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso
l' integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di
vita, ad utilizzare meglio il patrimonio rurale esistente sia edilizio sia
naturale anche ai fini turistici,a valorizzare i prodotti tipici e le tradizioni
locali,a creare un armonico rapporto tra città e campagna ed a favorire ed
orientare i flussi turistici.
ARTICOLO 2 Attività
agrituristiche Per attività agrituristiche si intendono le attività di
ospitalità e promozione svolte da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del
CC, singoli o associati e dai loro familiari di cui all' art. 230 bis del CC,
attraverso la utilizzazione di strutture aziendali o interaziendali, la cui
attività deve comunque restare prioritaria rispetto a quella agrituristica.
Rientrano tra tali attività : a) dare ospitalità, anche in spazi aperti
destinati alla sosta di campeggiatori; b) somministrare pasti e bevande
costituiti prevalentemente da prodotti propri; c) organizzare attività
ricreative o culturali nell' ambito dell'azienda o delle aziende associate o
secondo itinerari agrituristici integrati Sono considerati di propria produzione
le bevande ed i cibi prodotti e lavorati nell' azienda agricola, nonché quelli
ricavati da materie prime dell' azienda agricola anche attraverso lavorazioni
esterne. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme
della presente legge non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei
fondi e degli edifici interessati.
ARTICOLO 3 Utilizzo locali per
attività agrituristiche Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i
locali siti nell' abitazione dell' imprenditore agricolo, ubicati nel fondo,
nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla
conduzione dello stesso. Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli
edifici esistenti nei borghi rurali. A tal fine le Amministrazioni Provinciali,
sentiti i Comuni interessati, determinano le località aventi le caratteristiche
richieste. L'ERSAP è autorizzato a dare in concessione a cooperative di
imprenditori agricoli, con priorità a quelle giovanili, o a singoli imprenditori
agricoli strutture e complessi di beni della Gestione Riforma attualmente
disponibili per una loro utilizzazione per fini agrituristici.
ARTICOLO 4 Promozione dell'
offerta e della domanda turistica La Regione finanzia le spese concernenti:a) la
realizzazione di studi e indagini relative all' agriturismo, la realizzazione di
manifestazioni, convegni, materiale divulgativo ed iniziative atte a
sensibilizzare l' ambiente agricolo alle problematiche agrituristiche.
L'attività di cui al presente articolo si attua in base ai programmi presentati
alla Giunta regionale dalle associazioni agrituristiche nazionali maggiormente
rappresentative operanti nella Regione Puglia. I programmi devono pervenire alla
Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno.La Regione, nell' ambito dei
programmi di promozione agrituristica,svolge attività di pubblicità e propaganda
dell' offerta agrituristica regionale ed assicura la formazione permanente sia
di tecnici animatori sia delle famiglie rurali all' agriturismo. L'attività di
cui al presente articolo è svolta dalle Associazioni agrituristiche coordinate
dall' assessorato regionale al Turismo.
ARTICOLO 5 Elenco regionale degli
operatori agrituristici Presso la Regione Puglia è istituito l' elenco degli
imprenditori agricoli che praticano l' agriturismo.All' elenco possono essere
iscritti i conduttori di aziende agricole di cui all' art. 2 della presente
legge che intendono praticare l' offerta agrituristica per almeno 60 giorni all'
anno,ovvero dei familiari conviventi. La domanda di iscrizione deve essere
indirizzata al Comune dove ha sede il centro aziendale e deve contenere la
descrizione dettagliata delle attività che il richiedente intende svolgere e l'
indicazione dei requisiti propri dell' azienda che rendono possibile lo
svolgimento delle attività stesse. L' iscrizione nell' elenco è decisa, sulla
base dei requisiti predetti, da una apposita Commissione regionale istituita con
Decreto del Presidente della Giunta regionale e così composta: - dall' Assessore
regionale al Turismo, che la presiede; - da un funzionario regionale dell'
Assessorato al Turismo; - da un funzionario regionale dell' Assessorato all'
Agricoltura; - da sei esperti, di cui tre nominati su designazione delle
organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale,
presenti nel CNEL e tre su designazione delle Associazioni di agriturismo
maggiormente rappresentative a livello nazionale; - da un rappresentante
designato dall' Associazione regionale delle Agenzie di viaggio e turismo.
L'istruttoria della domanda e l' accertamento dei requisiti occorrenti per l'
iscrizione sono eseguiti dalla Provincia competente per territorio. Contro le
decisioni negative della Commissione è ammesso ricorso alla Giunta regionale
entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento relativo. Il
Presidente della Giunta regionale rilascia agli iscritti nell'elenco un
certificato di operatore agrituristico attestante le attività consentite ed i
limiti e le modalità di esercizio delle attività stesse, fatte salve comunque le
disposizioni vigenti in materia di concessione e licenze.Gli operatori iscritti
nell' elenco beneficiano: a) delle attività di promozione e propaganda di cui al
precedente art. 4; b) dei contributi di cui al secondo comma del successivo
artº7, ove in possesso del requisito oggettivo ivi previsto.Per coloro che
richiedono i benefici di cui alla precedente lettera b) onde conseguire l'
idoneità ricettiva dei locali destinati alla utilizzazione agrituristica, l'
iscrizione nell'elenco è subordinata all' accertamento previsto al secondo comma
del successivo art. 10, concernente l' avvenuta esecuzione dei lavori e degli
acquisti ammessi a contributo.La Giunta regionale può accordare anticipazioni
fino al 90%della spesa ritenuta ammissibile.
ARTICOLO 6 Obblighi agli
operatori iscritti nell' elenco L'operatore iscritto nell' elenco regionale ha
l' obbligo di esporre al pubblico il certificato di cui al terz'ultimo comma
dell'articolo precedente e di esercitare le attività consentite nei limiti e con
le modalità indicate nel certificato stesso. La cancellazione dall' elenco è
disposta dalla commissione di cui al precedente art. 5 qualora si accerti che l'
iscritto è venuto meno agli obblighi di cui al comma precedente, ovvero che ha
perduto i requisiti per la iscrizione. Gli accertamenti relativi sono operati
dalla Provincia competente per territorio.Contro il provvedimento di
cancellazione è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data
di notifica della revoca stessa. La cancellazione dell' iscrizione comporta l'
obbligo di restituzione dei contributi di cui al successivo art. 7, qualora sia
pronunciata prima di cinque anni dalla loro erogazione.
ARTICOLO 7 Iniziative
finanziabili agli operatori agricoli Per l' attuazione della presente legge, la
Regione concede contributi finanziari in conto capitale agli imprenditori
agricoli, singoli o associati, le cui aziende ricadono nelle zone delimitate ai
sensi del precedente art. 3 e che siano iscritti o abbiano richiesto di
iscriversi nell' elenco di cui al precedente art. 5.I contributi di cui al comma
precedente possono essere concessi per le seguenti iniziative: a) costruzione,
ampliamento, ristrutturazione e sistemazione di stanze e cucine da destinare
all' utilizzazione turistica in fabbricati censiti nel Catasto rurale nonché il
restauro degli stessi; b) installazione nei fabbricati aziendali o sociali di
strutture per la conservazione, per la vendita a dettaglio o per il consumo dei
prodotti agricoli, prevalentemente lavorati in proprio; c) installazione,
ripristino o miglioramento di impianti igienico sanitari, idrici, elettrici a
servizio dei locali di cui alla precedente lettera a); d) realizzazione di
impianti ed attrezzature per il tempo libero,al servizio anche delle famiglie
rurali; e) realizzazione di aree attrezzate a verde; f) allestimento di spazi
attrezzati per la sosta in tende,roulottes e campers, in adiacenza a fabbricati
rurali con relativi servizi igienici. Le provvidenze regionali vanno
prioritariamente destinate a quelle aziende che per posizione ed estensione dei
terreni,per composizione del nucleo familiare, ricavano dall' agricoltura
redditi non sufficienti per i quali si appalesa la necessità di una integrazione
di reddito con attività accessoria. Per le attività svolte dalle Associazioni
agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale la Regione può
concedere contributi di funzionamento nella misura massima dell'80% delle spese
ritenute ammissibili.
ARTICOLO 8 Misura dei contributi
I contributi per l' iniziativa di cui alla lettera a) del precedente art. 7 sono
fissati nella misura massima del 60% della spesa ritenuta ammissibile. Per le
iniziative di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del precedente art. 7 i
contributi sono fissati nella misura massima del 70% della spesa ritenuta
ammissibile. Per le iniziative proposte da Enti locali o Enti pubblici i
contributi di cui ai commi precedenti possono essere aumentati fino ad un
massimo dell' 80%. I contributi di cui ai commi precedenti non sono
cumulabili,per le stesse opere, con analoghi contributi previsti da altre leggi
regionali o statali. Ad integrazione della parte di spesa eccedente il
contributo può essere concesso un mutuo decennale al tasso fissato perle opere
di miglioramento fondiario.
ARTICOLO 9 Richiesta del concorso
finanziario regionale Le domande per la concessione dei contributi per le
iniziative di cui al secondo comma del precedente art. 7 devono essere
indirizzate al Presidente della Giunta regionale e presentate all'Assessorato
regionale all' Agricoltura e Foreste entro il 31 marzo di ogni anno. Le domande
devono essere corredate: - da una relazione tecnico - economica che inquadri nel
contesto della azienda agraria l' attività agrituristica che il richiedente
intende svolgere ed illustri i lavori da eseguire; - dalla planimetria dei
locali da destinare all' utilizzazione turistica, con l'indicazione dei relativi
impianti ed attrezzature,da una copia del certificato ovvero della domanda di
iscrizione all' elenco di cui al precedente art. 5. Entro il 30 aprile
successivo l' Assessorato all' Agricoltura,di concerto con l'Assessorato al
Turismo, trasmette alla Giunta regionale le domande pervenute entro il termine
suddetto previa istruttoria consistente nella verifica tecnico – economica delle
iniziative proposte con relativa determinazione della spesa ammissibile e nella
acquisizione del parere della Commissione di cui al 4º comma del precedente art.
5.
ARTICOLO 10 Concessione ed
erogazione dei finanziamenti La Giunta regionale è autorizzata a concedere i
singoli finanziamenti sulla base delle domande istruite ai sensi dell'articolo
precedente. L'erogazione dei contributi viene effettuata anticipatamente fino al
70% dell' ammontare lordo e per la quota residua dopo che l'Assessorato
regionale all'Agricoltura abbia accertato l'avvenuta realizzazione delle
iniziative ammesse a contributo.In caso di mancata o parziale realizzazione
delle iniziative stesse entro il termine stabilito dal provvedimento di
concessione, la Giunta regionale provvede al recupero totale o parziale delle
somme già erogate.
ARTICOLO 11 Vincolo di
destinazione I locali, gli impianti e le attrezzature realizzati con i concorso
finanziario regionale ai sensi della presente legge non possono essere distolti
dalla utilizzazione agrituristica per almeno dieci anni dalla data del collaudo.
L'inosservanza della norma di cui al comma precedente comportala restituzione
del contributo percepito per le opere e le attrezzature distolte.
ARTICOLO 12 Caratteristiche delle
strutture agrituristiche I locali e gli alloggi destinati alla utilizzazione
agrituristica devono possedere idonei requisiti di stabilità , sicurezza e
decoro e devono essere dotate di servizi igienici adeguati al tipo di attività
agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunziata. I lavori di
sistemazione e di restauro devono essere eseguiti rispettando le caratteristiche
tipologiche e l'aspetto architettonico complessivo degli edifici esistenti.Gli
interventi di ampliamento devono essere organicamente integrati nelle strutture
architettoniche preesistenti.
ARTICOLO 13 Norma finanziaria
All'onere di L. 10 milioni per l' esercizio 1985 si provvede con prelevamento
dal cap. 1601080 di una somma di uguale importo. A tal fine sono apportate le
seguenti variazioni al Bilancio1985:All' onere di L. 10 milioni per l' esercizio
1985 si provvede con prelevamento dal cap. 1601080 di una somma di uguale
importo. A tal fine sono apportate le seguenti variazioni al Bilancio1985:
Variazione in diminuzione cap. 1601080 parte Spesa - 10 milioni - competenza e
cassa OMISSIS Per gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge
per gli anni successivi si provvederà con appositi stanziamenti con la legge di
Bilancio. All' onere di L. 10 milioni per l' esercizio 1985 si provvede con
prelevamento dal cap. 1601080 di una somma di uguale importo. A tal fine sono
apportate le seguenti variazioni al Bilancio1985:OMISSIS Variazione in aumento
cap. 0407600 " finanziamento interventi in materia di agriturismo" 10 milioni -
competenza e cassa.Per gli oneri derivanti dall' applicazione della presente
legge per gli anni successivi si provvederà con appositi stanziamenti con la
legge di Bilancio. Per gli oneri derivanti dall' applicazione della presente
legge per gli anni successivi si provvederà con appositi stanziamenti con la
legge di Bilancio.
La presente legge sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addì
22 maggio 1985
|