|
Legge Regionale 23
giugno 1998, n. 18
Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo
rurale - Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 e modifiche
alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60.
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulgala seguente legge:
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO
Art. 1
Finalità
1. La Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione della
Legge 5 dicembre 1985, n. 730, disciplina e promuove l'agriturismo, integrandolo
con l'offerta turistica regionale, al fine di salvaguardare e valorizzare il
patrimonio socio-economico, culturale e ambientale del proprio territorio e di
promuovere lo sviluppo rurale.
Art. 2
Definizione di attività agrituristiche
1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente
le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli
di cui all'articolo 3, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in
rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di
coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono
comunque rimanere principali.
2. Rientrano tra tali attività:
a) ospitare in locali situati nell'ambito dei fondi facenti
parte dell'azienda agricola, e nei locali di abitazione dell'imprenditore anche
se ubicati in un centro abitato, nonché l'ospitalità in azienda, in spazi
aperti attrezzati per l'agricampeggio;
b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente
da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico. Il
requisito di cui sopra si intende soddisfatto anche attraverso l'integrazione
parziale di prodotti provenienti da altre aziende agricole sarde collegate per
l'esercizio delle attività agrituristiche. Sono considerati di propria
produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola, nonché
quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso
lavorazioni esterne;
c) vendere direttamente i prodotti di cui alla precedente
lettera b);
d) organizzare attività ricreative e culturali nell'ambito
dell'azienda.
3. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto
delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della
destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.
Art. 3
Soggetti legittimati all'esercizio dell'agriturismo
1. L'esercizio dell'agriturismo è riservato agli
imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 2135 del codice
civile e ai familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile,
regolarmente iscritti nei relativi ruoli previdenziali ai sensi della Legge 2
agosto 1990, n. 233.
Art. 4
Denominazione delle attività agrituristiche
1. I termini "agriturismo" e
"agrituristico" sono riservati esclusivamente alle attività
agrituristiche svolte ai sensi della presente legge.
Art. 5
Connessione e complementarità tra l'attività agricola e quella agrituristica
1. Il rapporto di connessione e complementarità tra
l'attività agricola e quella agrituristica si realizza allorché l'azienda
agricola, in relazione alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla varietà
delle coltivazioni e degli allevamenti praticati, agli spazi abitativi
disponibili e al numero degli addetti impiegati nelle diverse attività
agricole, sia idonea a svolgere l'attività agrituristica nel rispetto delle
disposizioni della presente legge.
2. Il requisito di principalità delle attività di
coltivazione, allevamento e silvicoltura rispetto all'attività agrituristica si
intende garantito quando il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola sia
superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.
3. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 va
dimostrata dall'interessato mediante una specifica relazione sull'attività
agrituristica prevista per il triennio successivo in rapporto all'attività
agricola principale e con la presentazione annuale di una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'esistenza delle condizioni
stesse.
Art. 6
Limiti per l'esercizio dell'agriturismo
1. Per le aziende aventi superficie minore o uguale a 10
ettari il limite massimo per l'ospitalità presso l'abitazione dell'imprenditore
agricolo e in altri fabbricati situati nell'azienda agricola è di 6 camere e 10
posti letto. Per lo stesso tipo di azienda il limite massimo per l'ospitalità
è di 5 piazzole e 15 campeggiatori.
2. Per le aziende di dimensioni superiori è stabilito un
incremento di un posto letto e di un campeggiatore per ogni ettaro oltre i 10,
con il limite massimo di 12 camere e 20 posti letto e di 10 piazzole e 30
campeggiatori.
3. In aggiunta agli ospiti di cui ai commi 1 e 2, possono
essere ospitate persone singole, comitive o gruppi organizzati per il solo
consumo dei pasti, e comunque in numero non superiore a 80 coperti per pasto.
Art. 7
Norme igienico-sanitarie
1. I locali adibiti ad uso agrituristico devono avere i
requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dal Regolamento edilizio
comunale per i locali di civile abitazione. Nella valutazione di tali requisiti
per gli edifici già esistenti, compresi quelli da ristrutturare o adeguare,
sono ammesse deroghe ai limiti di altezza e agli indici di illuminazione e di
aerazione previsti dalle normative vigenti. Le deroghe devono essere motivate e
concesse dai Comuni nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e
architettoniche degli edifici esistenti e delle caratteristiche ambientali delle
zone interessate.
2. Gli alloggi agrituristici devono essere dotati di idonei
servizi igienico-sanitari in ragione di almeno uno ogni quattro persone o
frazioni di quattro, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o
conviventi.
3. Per i campeggiatori che utilizzano gli spazi aperti, in
assenza di servizi igienici adeguati nelle piazzole di sosta, l'autorizzazione
per il campeggio è concessa a condizione che il campeggiatore possa usufruire
dei servizi dell'abitazione. In tal caso deve essere comunque garantito che il
rapporto tra persone e servizi igienico-sanitari sia quello indicato nel comma
2. All'interno della struttura edilizia aziendale, inoltre, deve essere previsto
un ambiente attrezzato di lavello per stoviglie e lavatoio per panni.
4. Negli spazi aperti la superficie da destinare a tenda o
altro mezzo autonomo di soggiorno deve essere non inferiore a 40 mq. La
sistemazione di tale superficie deve essere a prova di acqua e di polvere,
realizzabile anche con inerbimento del terreno.
5. I locali per l'agriturismo devono essere dotati di acqua
corrente potabile.
6. Per le norme igieniche riguardanti la preparazione e la
somministrazione di spuntini, pasti e bevande, la normativa di riferimento è
quella contenuta nella Legge 30 aprile 1962, n. 283 e nel DPR n. 327 del 1980.
In ogni caso è stabilito il principio che le attività di cui alla lettera b),
comma 2, dell'articolo 2 della presente legge, non sono parificabili alla
ristorazione o alla manipolazione, preparazione e somministrazione di alimenti a
scopo commerciale.
7. La macellazione ad uso familiare e per la somministrazione
dei pasti agrituristici è consentita, in deroga alle vigenti norme, previa
autorizzazione e controllo delle autorità competenti, in locali aziendali
polifunzionali, entro i limiti mensili indicati in una direttiva emanata
dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale, di concerto
con l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e
comunque nel rispetto dei seguenti limiti massimi mensili:
a) volatili: 150 capi;
b) conigli: 75 capi;
c) UGB - capi bovini equivalenti: 3 capi.
8. La produzione e la vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande sono soggette alle disposizioni di cui alla Legge n. 283 del 1962,
e successive modifiche e integrazioni.
Art. 8
Autorizzazione per l'esercizio dell'agriturismo
1. I soggetti di cui all'articolo 3, che intendono esercitare
attività agrituristiche, devono presentare, al Sindaco del comune nel cui
territorio è ubicata l'azienda, domanda di autorizzazione corredata:
a) da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
relativa al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
b) dalla relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 5,
nella quale devono essere altresì indicate le tariffe che saranno praticate;
c) dalla copia del libretto di idoneità sanitaria,
rilasciato dalla azienda USL al personale addetto alla preparazione ed alla
somministrazione di pasti, alimenti e bevande;
d) dal parere della azienda USL relativo ai locali da adibire
all'attività agrituristica;
e) dalla copia della concessione o autorizzazione edilizia,
ove richiesta.
2. Il Sindaco, in applicazione dell'articolo 688 del codice
di procedura penale e dell'articolo 10 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15,
accerta il possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui all'articolo 5
della Legge 9 febbraio 1963, n. 59, e agli articoli 11 e 92 del T.U. approvato
con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
3. Il Sindaco accerta il possesso dei requisiti previsti
dagli articoli 3, 5 e 6 avvalendosi degli uffici periferici dell'Ente Regionale
di Sviluppo e Assistenza Tecnica in agricoltura (ERSAT).
4. Il Sindaco decide sulla domanda di autorizzazione entro
sessanta giorni dalla data della sua presentazione; scaduto tale termine
l'autorizzazione si intende concessa.
5. Il provvedimento che accoglie o respinge la domanda è
comunicato all'interessato entro dieci giorni dall'adozione.
6. Il Sindaco, entro trenta giorni dalla data d'accoglimento
della domanda, rilascia - in duplice copia autentica - il certificato di
"operatore agrituristico", nel quale devono essere indicati l'oggetto
delle attività praticabili e le modalità e i limiti del loro esercizio.
7. L'operatore agrituristico interessato, una volta in
possesso dei due certificati rilasciati dal Sindaco, ne invierà uno
all'Assessorato regionale della agricoltura e riforma agropastorale unitamente
alla domanda di iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici
della Sardegna, di cui all'articolo 9.
8. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro
provvedimento amministrativo.
Art. 9
Elenco regionale degli operatori agrituristici della Sardegna
1. E' istituito l'elenco regionale degli operatori
agrituristici della Sardegna, al quale devono obbligatoriamente essere iscritti,
prima dell'inizio delle attività, i soggetti già in possesso
dell'autorizzazione comunale.
2. L'iscrizione all'elenco è richiesta dall'interessato
secondo le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 8.
3. La tenuta dell'elenco è demandata all'Assessorato
regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale che cura l'istruttoria delle
domande pervenute e provvede all'iscrizione nell'elenco ed al rilascio del
relativo attestato di iscrizione.
4. L'elenco regionale degli operatori agrituristici della
Sardegna è pubblico ed è lo strumento attraverso il quale l'Assessorato
dell'agricoltura e riforma agropastorale esercita le funzioni di gestione e
controllo dell'agriturismo regionale. Copia dell'elenco è trasmessa
all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.
Art. 10
Obblighi dell'operatore agrituristico
1. Il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività
agrituristica ha l'obbligo di:
a) iniziare l'attività entro il termine massimo di un anno
dalla data stabilita nell'autorizzazione comunale;
b) esporre al pubblico il certificato di cui al comma 6
dell'articolo 8, rilasciato dal Sindaco, l'attestato di iscrizione all'elenco
regionale, di cui al comma 3 dell'articolo 9 e le tariffe praticate;
c) esercitare le attività consentite, nei limiti e nei modi
indicati nell'autorizzazione comunale;
d) tenere un registro con le generalità delle persone
alloggiate e comunicare l'arrivo e la partenza degli ospiti alla locale autorità
di Pubblica Sicurezza;
e) comunicare - entro il 15 gennaio di ogni anno - al Comune
e all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale quali
tariffe saranno applicate nell'anno in corso;
f) rispettare le tariffe comunicate al Comune e alla Regione;
g) esporre al pubblico l'elenco dei prodotti utilizzati con
l'indicazione della provenienza.
Art. 11
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. Il Sindaco, qualora accerti che l'operatore agrituristico
sia venuto meno ad uno o più obblighi di cui all'articolo 10, può sospendere,
con provvedimento motivato, l'autorizzazione all'esercizio delle attività
agrituristiche per un periodo variabile tra due e trenta giorni.
2. L'autorizzazione è revocata dal Sindaco, con
provvedimento motivato, quando sia stato accertato dal Comune stesso che
l'operatore:
a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data
di notifica dell'autorizzazione, ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un
anno, sempre che l'interessato non abbia comunicato al Comune, entro i primi
quindici giorni, il ritardo o la sospensione, indicando motivi obiettivamente
verificabili;
b) abbia perso i requisiti soggettivi di cui all'articolo 3 o
non rispetti il criterio di principalità delle attività di coltivazione,
allevamento e silvicoltura rispetto all'attività agrituristica di cui
all'articolo 5;
c) abbia subìto nel corso dell'anno tre provvedimenti di
sospensione.
3. La contestazione dei motivi di revoca deve essere
comunicata per iscritto all'interessato, il quale ha trenta giorni di tempo per
rispondere e controdedurre. Il Comune delibera in via definitiva sulla revoca
entro i successivi trenta giorni.
4. Del provvedimento di revoca va data dal Sindaco immediata
comunicazione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale
il quale dispone la cancellazione dell'interessato dall'elenco regionale degli
operatori agrituristici.
Art. 12
Vigilanza, controllo e sanzioni amministrative pecuniarie
1. La vigilanza e il controllo sull'applicazione delle
disposizioni della presente legge sono esercitati dagli organi di polizia
municipale e dai Servizi di igiene delle Aziende Sanitarie Locali
territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme
vigenti.
2. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui all'articolo
4 della presente legge, utilizzando impropriamente i termini
"agriturismo" o "agrituristico" a fini di lucro, è soggetto
al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da lire
1.500.000 a lire 4.000.000.
3. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa od
occasionale le attività agrituristiche essendo sprovvisto dell'autorizzazione
di cui all'articolo 8 della presente legge e senza essere iscritto all'elenco
regionale di cui all'articolo 9, è soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria variante da lire 2.500.000 a lire 10.000.000. Il
Sindaco, con propria ordinanza, dispone la chiusura dell'esercizio illegalmente
aperto, e l'autorizzazione non può essere rilasciata per il periodo di un anno
dal provvedimento di chiusura.
4. Il titolare di impresa agrituristica, che utilizza i
locali e gli spazi destinati all'alloggio o alla ristorazione degli ospiti per
un numero superiore a quello autorizzato, è soggetto - oltre che ai
provvedimenti di sospensione previsti dal comma 1 dell'articolo 11 - anche al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da lire 300.000 a
lire 3.000.000.
5. Il titolare di impresa agrituristica è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria variante da lire 200.000 a lire 2.000.000,
nei seguenti casi:
a) attribuzione al proprio esercizio, con scritti, stampati
ovvero pubblicazione con qualsiasi altro mezzo, di attrezzature qualitativamente
o quantitativamente superiori a quelle esistenti;
b) mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione
comunale, dell'attestato di iscrizione all'elenco regionale e delle tariffe
praticate.
Art. 13
Incentivi per l'attività agrituristica
1. A favore degli imprenditori agricoli - singoli o associati
- che intendono praticare l'attività agrituristica e sono in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 3, può essere concesso un contributo per i
seguenti scopi:
a) restauro, adeguamento, ristrutturazione, ampliamento e
nuova costruzione dei locali da destinare all'attività agrituristica;
b) realizzazione delle opere relative:
1) alle strade poderali di accesso, all'approvvigionamento
idrico e all'eventuale impianto di potabilizzazione delle acque;
2) all'adduzione e distribuzione dell'energia elettrica per
usi domestici;
3) al trattamento e allo smaltimento delle acque luride;
4) ai locali polifunzionali per la macellazione e lavorazione
delle carni;
5) ai collegamenti telefonici;
c) allestimento di piazzole attrezzate per l'agricampeggio e
relativi servizi;
d) realizzazione di strutture per le attività ricreative,
ivi compresi i recinti e le scuderie per le attività di turismo equestre;
e) arredamento delle stanze da letto, delle cucine e dei
posti di ristoro;
f) restauro e ristrutturazione di strutture tipiche del
paesaggio agricolo tradizionale sardo, tra le quali: muretti a secco di
recinzione, chiudende con siepi di essenze autoctone, piantagioni domestiche,
filari alberati;
g) sistemazione di cartelli e indicazioni stradali;
h) locali e attrezzature per la lavorazione, manipolazione e
conservazione dei prodotti aziendali;
i) realizzazione e allestimento di locali adibiti a
esposizioni etnografiche permanenti;
l) laboratori e attrezzature destinate a lavorazioni
tradizionali riguardanti la cultura della famiglia rurale.
2. Il contributo indicato nel comma 1 è concesso nella
misura del 45 per cento degli investimenti in beni immobili e del 30 per cento
per gli altri tipi di investimenti a favore degli imprenditori le cui aziende
siano situate in aree definite svantaggiate ai sensi del regolamento CE 950/97
del 20 maggio 1997. Il contributo indicato nel comma 1 è concesso nella misura
del 35 per cento degli investimenti in beni immobili e del 20 per cento per gli
altri investimenti a favore degli imprenditori le cui aziende non siano situate
in aree definite svantaggiate ai sensi del citato regolamento CE 950/97.
3. Il contributo può essere concesso:
a) sotto forma di contributo in conto capitale;
b) sotto forma di mutui a tasso agevolato;
c) sotto forma di una combinazione delle tipologie previste
dalle lettere a) e b).
4. I mutui sono concessi per una durata massima di dodici
anni, al tasso applicato ai mutui di miglioramento fondiario, disciplinati dalla
legislazione vigente in materia di credito agrario.
5. Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse
entro un massimale di 300 milioni di lire di spesa ammessa per singola azienda.
6. Gli incentivi previsti dalla presente legge sono concessi
ai sensi della normativa in materia di opere di miglioramento fondiario e non
sono cumulabili con altri contributi regionali, statali e comunitari afferenti
le stesse opere.
Art. 14
Vincolo di destinazione e restituzione dei contributi
1. I locali, gli impianti e le attrezzature realizzati con il
concorso finanziario regionale ai sensi dell'articolo 13 non possono essere
distolti dall'utilizzazione agrituristica prima di dodici anni dalla erogazione
dell'ultima rata di contributo.
2. La violazione della norma di cui al comma 1 comporta la
revoca del provvedimento di concessione dei contributi regionali e la
conseguente restituzione delle somme percepite.
3. L'eventuale provvedimento di revoca dell'autorizzazione
comunale all'esercizio dell'attività agrituristica comporta ugualmente
l'obbligo della restituzione delle provvidenze percepite ai sensi della presente
legge, qualora sia disposto prima che siano trascorsi dodici anni dalla loro
erogazione.
Art. 15
Attività di studio, di ricerca e formazione professionale
1. La Regione:
a) promuove attività di studio e di ricerca
sull'agriturismo;
b) cura la formazione professionale degli operatori
agrituristici, dei tecnici e del personale delle organizzazioni e delle
associazioni interessate alla promozione e allo sviluppo dell'agriturismo;
c) incentiva e coordina, anche mediante la promozione di
idonee forme di pubblicità e propaganda, la formazione e lo sviluppo
dell'offerta agrituristica regionale;
d) sostiene la realizzazione di 'progetti pilota' per
iniziative, aziendali e interaziendali, a carattere sperimentale, con
particolare attenzione per le zone interne e per le aree prive d'insediamenti
industriali.
Art. 16
Classificazione delle aziende agrituristiche
1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma
agropastorale provvede a classificare le aziende agrituristiche sulla base di
direttive approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione
consiliare competente in materia di agricoltura e delle associazioni
agrituristiche maggiormente rappresentative.
Art. 17
Modifica all'articolo 3 della legge regionale n. 8 del 1998
1. Il massimale previsto dal comma 2 dell'articolo 3 della
legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, "Norme per l'accelerazione delle spese
delle risorse del FEOGA - Orientamento e interventi urgenti per
l'agricoltura", è rideterminato in lire 200.000.000.
TITOLO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 18
Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 60 del 1979
concernente l'acquisto di fondi rustici
1. I mutui disciplinati dalla legge regionale 23 novembre
1979, n. 60 "Concessioni di mutui per l'acquisto di fondi rustici" e
successive modifiche e integrazioni, sono concessi per il pagamento del prezzo
di acquisto dei terreni, nella misura stabilita congrua dal Servizio provinciale
dell'agricoltura ai sensi degli articoli 5 e 10 della citata legge regionale, e
per il pagamento delle imposte e delle spese, relative alla stipula del
contratto di compravendita, che gravano sull'acquirente dei terreni.
2. Nel comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 29
aprile 1994, n. 18, così come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della
legge regionale 5 dicembre 1995, n. 33, sono soppresse le parole: "a
prevalente indirizzo serricolo".
Art. 19
Abrogazione della legge regionale n. 32 del 1986
1. E' abrogata, con esclusione dei commi 2 e 3 dell'articolo
10, la legge regionale 20 giugno 1986, n. 32, recante "Disciplina e
incentivazione dell'agriturismo".
Art. 20
Attuazione degli aiuti
1. Agli aiuti previsti dall'articolo 18 della presente legge
è data attuazione a partire dalla data di pubblicazione sul BURAS della
decisione favorevole della Commissione CE ovvero della scadenza del sessantesimo
giorno dalla notifica della proposta.
2. Gli aiuti alle imprese previsti dagli articoli 13 e 15 non
possono comunque eccedere l'importo consentito dalle norme comunitarie sugli
aiuti de minimis di cui alla decisione 96/C 68/CE della Commissione del 6 marzo
1996.
Art. 21
Norma transitoria
1. Gli operatori agrituristici autorizzati ai sensi della
legge regionale n. 32 del 1986 possono continuare a esercitare, in via
provvisoria, l'attività agrituristica per un periodo di 24 mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine i Comuni, anche
avvalendosi degli uffici periferici dell'Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza
Tecnica in Agricoltura (ERSAT), accertano il possesso dei requisiti soggettivi
ed oggettivi di cui agli articoli 3 , 5 e 6. Se viene accertato il possesso di
tali requisiti il Sindaco rilascia una nuova autorizzazione ai sensi
dell'articolo 8 della presente legge e ne dà comunicazione all'Assessorato
regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale.
2. Gli operatori agrituristici già iscritti nell'elenco
regionale degli operatori agrituristici di cui all'articolo 1 della legge
regionale n. 32 del 1986, transitano nell'elenco regionale degli operatori
agrituristici della Sardegna istituito con l'articolo 9 della presente legge,
mantenendo il numero progressivo d'iscrizione a ciascuno a suo tempo attribuito.
Trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli
operatori agrituristici iscritti provvisoriamente nell'elenco e ai quali non è
stata rilasciata l'autorizzazione prevista dal comma 1 del presente articolo
sono cancellati dall'elenco stesso.
3. Gli imprenditori agrituristici autorizzati ai sensi della
legge regionale 32 del 1986 possono continuare a utilizzare, per un periodo
massimo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
edifici e gli spazi destinati ad agricampeggio indicati nelle autorizzazioni,
anche in assenza dei requisiti igienici-sanitari indicati dall'articolo 8, commi
2 e 3.
4. I Comuni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, trasmettono all'Assessorato regionale dell'agricoltura e
riforma agropastorale, l'elenco nominativo di tutti gli operatori agrituristici
da essi autorizzati e in attività, con indicazione del domicilio legale delle
aziende.
5. Le domande di finanziamento presentate dagli imprenditori
agrituristici a valere sulla legge regionale 32 del 1986 mantengono la loro
validità nel caso in cui siano rispettati i requisiti previsti dagli articoli
3, 5 e 6 e sono liquidate con le risorse previste per l'attuazione della
presente legge.
Art. 22
Norma finanziaria
1. Alle spese derivanti dagli articoli:
a) 15, lett. a), si fa fronte mediante utilizzo delle
disponibilità stanziate nel capitolo 06304 del bilancio della Regione per gli
anni 1998 - 2000 e successivi;
b) 15, lett. b), si fa fronte con le risorse già destinate
agli interventi di cui alla legge regionale 1 giugno 1979, n. 47 - fondo per la
formazione professionale;
c) 15, lett. c), si fa fronte mediante utilizzo delle
disponibilità stanziate sul capitolo 01090 del bilancio della Regione per gli
anni 1998 - 2000 e successivi;
d) 13, commi 1, 2 e 3, 15, lett. d), si fa fronte con
l'utilizzo delle risorse già destinate agli interventi di cui alla legge
regionale 20 giugno 1986, n. 32 - abrogata dall'articolo 19 - e con le
variazioni di cui al comma 2;
e) 18, si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse
destinate alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60 (cap. 06220).
2. Nei bilanci della Regione per l'anno 1998 e per gli anni
1998 - 2000 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione:
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni
legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 4, L.R. 15 aprile 1998, n.
11 e art. 34, comma 2, L.R. 15 aprile 1998, n. 12)
1998 lire 1.500.000.000
1999 lire ------
2000 lire ------
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 8
della tabella A allegata alla legge finanziaria.
Cap. 03017 -
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove
disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 4, L.R. 15
aprile 1998, n. 11 e art. 34, comma 2, L.R. 15 aprile 1998, n. 12)
1998 lire ------
1999 lire 3.050.000.000
2000 lire 3.050.000.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 9
della tabella B allegata alla legge finanziaria.
06 - AGRICOLTURA
Cap. 06229/06 -
Spese per l'attuazione di programmi di promozione dell'agriturismo (artt. 13 e
14, L.R. 20 giugno 1986, n. 32 e art. 32, L.R. 30 aprile 1991, n. 13)
1998 lire 250.000.000
1999 lire 200.000.000
2000 lire 200.000.000
In aumento:
06 - AGRICOLTURA
Cap. 06229/04 - (D.V.) -
Contributi in conto capitale per la realizzazione di opere agrituristiche (art. 13,
commi 1, 2 e 3, della presente legge)
1998 lire 250.000.000
1999 lire 750.000.000
2000 lire 750.000.000
Cap. 06229/05 - (D.V.)
Somme da versare al fondo di rotazione per la concessione di mutui agrituristici
(art. 10, commi 2 e 3, L.R. 20 giugno 1986, n. 32 e art. 13, commi 1, 2 e 3,
della presente legge)
1998 lire 1.000.000.000
1999 lire 2.000.000.000
2000 lire 2.000.000.000
Cap. 06229/07 - (N.I.) - 2.1.2.4.3.3.10.24 (02.01)
Contributi per la realizzazione di progetti pilota per iniziative aziendali e
interaziendali a carattere sperimentale (art. 15, lett. d), della presente
legge)
1998 lire 500.000.000
1999 lire 500.000.000
2000 lire 500.000.000
3. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge
gravano sui citati capitoli dei bilanci per gli anni 1998 - 2000 e sui
corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 23 giugno 1998
|