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LEGGE REGIONALE TOSCANA
17 ottobre 1994, n. 76
(coordinata con la L.R. n. 64/95,
n. 25/97 e n. 48/97)
Disciplina delle attività
agrituristiche
SEZIONE 1
DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE
DELLA LEGGE
Articolo 1
Finalità
1. La Regione Toscana, secondo i principi
contenuti nella Legge 5 dicembre 1985, n. 730, sostiene l'agricoltura
anche mediante la disciplina di idonee forme di turismo nelle campagne
(agriturismo) volte:
a) a favorire lo sviluppo agricolo e forestale
ed il riequilibrio del territorio;
b) ad agevolare la permanenza dei prodotti
agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi
aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita;
c) al miglior utilizzo del patrimonio rurale
naturale ed edilizio;
d) a favorire la conservazione e la tutela
dell'ambiente e a valorizzare i prodotti tipici;
e) a tutelare e promuovere le tradizioni e le
iniziative culturali del mondo rurale;
f) a sviluppare il turismo sociale e
giovanile;
g) a favorire i rapporti tra
città e
campagna.
Articolo 2
Definizione delle
attività
agrituristiche
1. Per attività agrituristiche si intendono
esclusivamente quelle di ricezione e di ospitalità, esercitate dagli
imprenditori agricoli di cui all'art. 4, attraverso l'utilizzazione
della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà
rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura,
allevamento del bestiame, che devono rimanere principali secondo quanto
disposto dall'art. 5.
2. Rientrano tra queste attività, secondo i
criteri e le modalità di cui all'art. 6:
a) dare stagionalmente alloggio, per
soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti;
b) ospitare stagionalmente in spazi aperti
turisti campeggiatori dotati di tende o altro mezzo di soggiorno
autonomo;
c) organizzare a favore degli ospiti
attività
didattiche, culturali e ricreative nell'ambito dell'azienda, purché
tipiche dell'ambiente rurale, ed in connessione con le attività
agricole aziendali;
d) somministrare agli ospiti aziendali per la
consumazione sul posto, pasti, alimenti e bevande ivi comprese quelle a
carattere alcolico e superalcolico, nei limiti e con le modalità
della normativa vigente in materia, costituiti prevalentemente da
prodotti dell'azienda o comunque da prodotti tipici regionali. Sono altresì consentiti la degustazione e l'assaggio dei prodotti aziendali.
Articolo 3
Denominazione delle
attività agrituristiche
1. I termini "agriturismo",
"agrituristico" e similari sono riservati esclusivamente alle attività agrituristiche svolte ai sensi della presente legge.
SEZIONE 2
ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE
Articolo 4
Soggetti legittimati all'esercizio
dell'agriturismo
1. L'esercizio
dell'agriturismo è riservato agli imprenditori agricoli singoli e
associati di cui all'art. 2135 del Codice Civile, ed ai loro familiari
di cui all'art. 230 bis del Codice Civile.
2. Gli imprenditori
agricoli di cui al primo comma possono associarsi nelle forme previste
dalla legge, al fine dello svolgimento in comune delle attività di cui
all'art. 2, secondo comma, fatto salvo il rapporto di connessione e
complementarietà di tali attività con le aziende stesse. Per le
attività di cui ai punti a) e b), comma 2 dell'art. 2, per ogni
soggetto associato valgono i limiti di ricettività previsti al
successivo art. 6.
3. Ove uno stesso
soggetto gestisca più aziende agricole, ogni azienda costituisce una
entità autonoma.
Articolo 5
Connessione e complementarietà
dell'attività
agrituristica. Principalità dell'attività agricola
1. L'esercizio dell'agriturismo presuppone il
rapporto di connessione e complementarietà tra l'attività agricola e
quella agrituristica, che si realizza allorché l'azienda agricola, in
relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla
natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti praticati,
agli spazi disponibili negli edifici in essa ricompresi, al numero degli
addetti e al grado del loro impegno agricolo, sia idonea allo
svolgimento nel rispetto delle disposizioni della presente legge, anche
dell'attività agrituristica.
2. Il carattere di principalità delle
attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del
bestiame rispetto all'attività agrituristica si intende realizzato
quando il valore delle entrate di quest'ultima, al netto della eventuale
intermediazione della agenzia, sia inferiore a quello della produzione
lorda vendibile agricola ed il tempo-lavoro impiegato nella attività
agricola sia superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.
3. Il rapporto di principalità si intende
presunto nel caso di aziende la cui attività di agriturismo sia
limitata alla ricezione e ospitalità di non più di 6 persone in
alloggi.
4. La sussistenza delle condizioni di cui al
primo e secondo comma viene dimostrata mediante la presentazione di una
specifica relazione sull'attività agrituristica prevista per il
triennio successivo. Qualora le imprese intendano accedere ai
finanziamenti pubblici, tale relazione è sostituita dal piano agricolo
aziendale, con validità triennale, presentato dalle imprese ai sensi
delle leggi vigenti.
5. Dal piano e dalla relazione deve comunque
risultare:
a) l'ordinamento colturale e gli indirizzi
produttivi attuati nel triennio precedente alla stesura del piano o
della relazione e quelli previsti con gli interventi programmatici;
b) la consistenza delle strutture edilizie
presenti sul fondo, sia a carattere abitativo che annessi rustici, con
l'indicazione della loro utilizzazione: quelle utilizzate per le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del
bestiame, quelle destinate o destinabili all'attività agrituristica ed
eventualmente altre strutture edilizie non utilizzate per l'attività
agricola;
c) la previsione della produzione lorda
vendibile agricola, ivi compresi gli aiuti di mercato e di integrazione
al reddito, e delle entrate ottenibili con l'attività agrituristica
nelle sue varie articolazioni di cui all'art. 6;
d) l’indicazione delle unità lavorative e
del monte complessivo annuo di giornate-lavoro utilizzabili per
l'attività agricola e per quella agrituristica.
6. L'accertamento della sussistenza delle
condizioni di cui al presente articolo è effettuato dall'Ente Delegato,
ai sensi dell'art. 20/bis della Legge Regionale 1 agosto 1981, n. 63,
per l'esame dei piani agricoli aziendali. Tale accertamento avviene
sulla base delle attività previste dal piano o dalla relazione.
L'accertamento delle entrate dell'attività agrituristica avviene sulla
base dei prezzi praticati, dichiarati ai sensi dell'art. 15 della
presente legge, e del numero di presenze presuntivamente determinabili
in sede di inizio della attività e sulla base delle presenze registrare
in sede di rinnovo della autorizzazione medesima.
Articolo 6
Criteri e modalità d'esercizio delle
attività agrituristiche
1. L'attività di ricezione e
ospitalità è consentita nel rispetto dei seguenti criteri e limiti:
a) la ricezione in camere o in
unità
abitative indipendenti, che risultino destinabili all'attività
agrituristica secondo la disciplina di cui al successivo art. 9, è consentita fino ad un limite massimo di 30 posti letto. Tale limite può
essere aumentato utilizzando unità abitative indipendenti, per il
recupero di edifici di valore storico, culturale e ambientale, anche con
particolare riferimento a quelli già individuati negli elenchi di cui
all'art. 1 della L.R. 19 febbraio 1979, n. 10, ed all'art. 7 della L.R.
21 maggio 1980, n. 59, nonché di nuclei classificati zone "A"
non urbane ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. Il superamento dei
limiti di ospitalità è consentito esclusivamente nelle aree
individuate dai Comuni con le apposite varianti agli strumenti
urbanistici di cui al successivo art. 8, secondo comma;
b) l'ospitalità in spazi aperti
è consentita
nelle zone montane e svantaggiate di cui alla Dir. CEE 28 aprile 1975,
n. 268, in aziende di estensione non inferiore a 2 ettari contigui di
superficie agricola utilizzata (SAU) con i limiti di 12 ospiti, 6 tende
o altro mezzo di soggiorno autonomo e 3 ospiti per ettaro di superficie
agricola aziendale. Nell'ambito delle aree diverse da quelle di cui
sopra l'ospitalità in spazi aperti è consentita solo in zone
individuate dai Comuni;
c) le attività didattiche, culturali e
ricreative autorizzate sono organizzate sulla base di specifici e
dettagliati programmi proposti dall'imprenditore agricolo nella
relazione o nel piano di cui all'art. 5; con riferimento alle sole attività
didattiche l'utilizzo pieno delle strutture ai fini del
pernottamento non potrà superare un periodo complessivo di 45 giorni
distribuiti nell'arco dell'anno;
d) la somministrazione di pasti, alimenti e
bevande è consentita esclusivamente agli ospiti che fruiscono della
ricezione e ospitalità di cui alle precedenti lettere a), b) e c). Le
Province, sentito il parere dei Comuni interessati, possono individuare
all'interno delle zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva
75/268/CEE, aree territoriali caratterizzate da particolare
frammentazione fondiaria delle aziende agricole, da particolari
condizioni di svantaggio socio-economico, dalla presenza di strutture
edilizie agricole di limitate dimensioni, entro le quali è consentita
la somministrazione di alimenti e bevande e di pasti a base di prodotti
prevalentemente aziendali fino ad un massimo di trenta coperti
giornalieri, indipendentemente dall'erogazione dei servizi di cui alle
lettere a), b), c) del presente comma.
2. Nel caso in cui l'imprenditore agricolo
svolga entrambe le attività di cui alle lettere a) e b), i rispettivi
limiti sono ridotti di 1/3.
Articolo 7
Norme particolari per la
rivitalizzazione delle zone montane
1. Nelle zone montane di cui alla Legge 25
luglio 1952, n. 991 il parametro di riferimento ai fini della
determinazione della principalità dell'attività agricola di cui
all'art. 5 è costituito dal tempo-lavoro complessivamente impiegato
nell'attività agro-forestale; tale norma si applica anche alle aziende
singole e associate con superficie prevalentemente boscata ricadenti in
zone montane e svantaggiate delimitate ai sensi della direttiva
75/268/CEE.
2. La presente norma non si applica in caso di
superamento dei limiti di ricettività di cui al comma 1, lett. a) del
precedente articolo.
Articolo 8
Disposizioni urbanistiche
1. I Comuni, individuano,
a mezzo di apposite varianti agli strumenti urbanistici adottate ai
sensi e per gli effetti dell'art. 9, secondo comma, lett. d) della L.R.
31 dicembre 1984, n. 74, le aree dove è consentito il superamento dei
limiti di ospitalità di cui all'art. 6, primo comma, lett. a) della
presente legge.
SEZIONE 3
DISPOSIZIONI URBANISTICHE, EDILIZIE E SANITARIE
Articolo 9
Utilizzazione degli immobili
esistenti e disciplina degli interventi edilizi
1. Possono essere utilizzati per
attività agrituristiche
a) i locali siti nell'abitazione
dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo;
b) i locali siti nell'abitazione
dell'imprenditore agricolo ubicata nei centri abitati, individuati per
mezzo del Piano di indirizzo di cui al successivo art. 17, qualora
l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di
fabbricati sito nel medesimo Comune o in un Comune limitrofo;
c) gli edifici o parti di essi, esistenti sul
fondo, riconosciuti non più necessari alla conduzione del fondo in base
al programma di cui all’art. 4 della L.R. n. 64/95;
d) i volumi derivanti da interventi di
ristrutturazione urbanistica o da trasformazione di volumetrie.
3. L'utilizzazione del patrimonio edilizio
rurale deve avvenire nel rispetto dei materiali costruttivi tipici,
delle tipologie, degli elementi architettonici e decorativi
caratteristici dei luoghi, con l'esclusione di tipologie riferibili a
monolocali.
La realizzazione di opere ed impianti di
pertinenza ai fabbricati ad uso agrituristico nonché delle aree per la
sosta degli ospiti campeggiatori, dovrà avvenire nel corretto rispetto
di un loro inserimento nel paesaggio circostante, con particolare cura
per la sistemazione e gli arredi esterni, e garantendo un efficace
sistema di smaltimento dei rifiuti e di dotazione idrica.
4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 26
della Legge 29 febbraio 1985, n. 47, gli interventi consentiti per il
recupero del patrimonio edilizio esistente sono quelli specificati
all'art. 2 della Legge regionale 21 maggio 1980, n. 59, fatte salve
eventuali disposizioni urbanistiche comunali più specifiche.
5. Non è consentita la ristrutturazione a
fini agrituristici degli annessi agricoli costruiti ai sensi dell'art.
4, secondo comma, della Legge Regionale 19 febbraio 1979, n. 10, nonché
quelli costruiti ai sensi dell’art. 3 comma 10 e 11 della L.R. n.
64/95.
6. Le concessioni edilizie relative agli
interventi disciplinati dal presente articolo sono rilasciate previa
sottoscrizione delle convenzioni o degli atti d'obbligo unilaterale di
cui all'art. 5, terzo comma, della Legge Regionale 19 febbraio 1979, n.
10, nonché delle convenzioni o degli atti d’obbligo unilaterali di
cui all’art. 4, comma 6 della L.R.14/4/95, n. 64 e successive
modificazioni. Tali concessioni sono rilasciate gratuitamente nei casi
di cui alla lett. a) del comma 1 dell’art.9 della legge 28/1/77 n.10.
7. Non possono essere realizzate nuove
costruzioni per l'attività agrituristica e per le attrezzature e i
servizi ad essa afferenti.
8. Gli edifici aziendali già
deruralizzati ai
sensi della Legge Regionale 19 febbraio 1979, n. 10 alla data di entrata
in vigore della Legge Regionale 3 giugno 1987, n. 36, sono utilizzabili
per l'attività agrituristica previa sottoscrizione o integrazione delle
convenzioni o degli atti d'obbligo di cui al sesto comma.
9. Ai fini del superamento e dell'eliminazione
delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche si
applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive di cui al
punto 5.3 del D.M.LL.PP. 14 giugno 1989, n. 236. Relativamente alla attività
di ospitalità in alloggi tali disposizioni si applicano
qualora la ricettività complessiva aziendale superi le sei camere.
Articolo 10
Norme igienico-sanitarie
1. I requisiti strutturali e igienico-sanitari
degli alloggi agrituristici sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni e
dai regolamenti comunali edilizi e di igiene per i locali di abitazione.
2. Nella valutazione di
tali requisiti deve essere tenuto conto delle particolari
caratteristiche di ruralità degli edifici. In particolare ai fini della
utilizzazione agrituristica è consentito derogare ai limiti di altezza
e di superficie aereo-illuminante previsti dalle norme di cui sopra, purché
vengano garantite condizioni strutturali ed igienico-sanitarie
considerate sufficienti dall'accertamento dell'autorità sanitaria.
3. Gli alloggi
agrituristici devono essere dotati di servizi igienico-sanitari in
ragione di almeno uno ogni quattro persone o frazioni di quattro,
comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi, fatti
salvi gli alloggi agrituristici autorizzati precedentemente all'entrata
in vigore della presente legge.
4. Al fine di promuovere
ed incrementare l'attività escursionistica, le aziende agricole
ricadenti in zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva
75/268/CEE, possono fornire ospitalità, ai sensi della presente legge,
in immobili, ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni, raggiungibili
attraverso mulattiere, sentieri o altri percorsi di viabilità
secondaria, che possiedono i requisiti tecnici ed igienico-sanitari
previsti all'art. 7 della Legge Regionale 10 gennaio 1987, n. 1.
5. Qualora l'azienda
agricola sia autorizzata dal Sindaco allo svolgimento di attività
didattiche, gli immobili destinati ad ospitare gli utenti che
usufruiscono delle suddette attività possono possedere i requisiti
tecnici ed igienico-sanitari previsti all'art 3 della Legge Regionale 10
gennaio 1987, n. 1, modificati con Legge Regionale 25 gennaio 1993, n.
4.
6. Nel caso di ospitata
in spazi aperti i servizi igienico-sanitari devono essere garantiti
all'interno della struttura edilizia della azienda agricola nella misura
di cui al terzo comma. All'interno della struttura edilizia aziendale
deve essere altresì previsto un ambiente attrezzato di lavello per
stoviglie e lavatoio per panni.
7. Gli spazi aperti
devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
- la superficie da
destinare a tenda o altro mezzo autonomo di soggiorno deve essere non
inferiore a 60 mq. distinta o meno in piazzola;
- la sistemazione di tale
superficie deve essere a prova di acqua e di polvere, realizzabile anche
con inerbimento del terreno;
- la superficie
complessiva degli spazi aperti deve essere dotata di almeno un erogatore
di acqua potabile, di idonea illuminazione e di un congruo numero di
prese elettriche di corrente.
8. La produzione, la
preparazione, il confezionamento e la somministrazione di pasti,
alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla Legge 30
aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni.
L'accertamento dell'idoneità dei locali, degli immobili e delle
attrezzature utilizzati per tali attivata ai fini dell'ottenimento
dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della Legge 30 aprile
1962, n. 283, dovrà tenere conto delle particolari caratteristiche di ruralità
degli edifici utilizzati e dell'effettiva dimensione dell'attività
svolta, in applicazione dell'ultimo comma, art. 28, del D.P.R. 26 marzo
1980, n. 327.
8 bis. Alle strutture
agrituristiche con un numero di posti letto autorizzati non superiore a
12 e alle aziende agrituristiche autorizzate ai sensi dell’art 2 comma
2 lett. c), e per un numero di pasti non superiori a 12, per la sola
preparazione e somministrazione di pasti e bevande, si applicano le
disposizioni previste per gli affittacamere.
9. Il personale addetto
alla preparazione e somministrazione di pasti, alimenti e bevande dovrà
essere munito di libretto di idoneità sanitaria.
10. Qualora l'azienda
agricola organizzi attività didattiche, culturali e ricreative nei
confronti di ospiti giornalieri, dovrà essere previsto almeno un
servizio igienico ogni 15 ospiti o frazione di quindici.
11. Per la sicurezza
degli impianti valgono le norme di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 46.
12. Le piscine facenti
parte di aziende agrituristiche, riservate ai soli ospiti di cui alle
lett. a) e b) comma 2 dell'art. 2, sono considerate ad uso privato. E’
fatta salva la normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle
acque.
SEZIONE 4
COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI PROCEDURE PER IL
RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE
Articolo 11
Competenze delle province
1. Le Province provvedono a:
a) trasmettere alla Giunta regionale le
proprie proposte in merito al contenuto del Piano di Indirizzo per
l'Agriturismo, secondo quanto previsto all'art. 17;
b) curare l'attuazione del Piano di Indirizzo
per l'Agriturismo;
c) tenere la sezione provinciale dell'elenco
regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività
agrituristica istituito ai sensi dell'art. 12;
d) acquisire dati statistici riguardanti le
strutture ricettive ed il movimento clienti, ai sensi della L.R. 23
febbraio 1988, n. 9, del Programma Statistico Nazionale di cui al D.L. 6
settembre 1989, n. 322, nonché al Programma Statistico Regionale di cui
alla L.R. 2 settembre 1992, n. 43.
2. Le Province provvedono a trasmettere alla
Giunta regionale, secondo le forme e i modi stabiliti dalla Giunta
stessa, l'elenco ufficiale dei prezzi comunicati dai titolari di
autorizzazione nonché i dati dei servizi e delle attrezzature di ogni
singola struttura ricettiva, opportunamente confermati o rettificati.
3. Le Province individuano,
altresì, le
eventuali aree territoriali in cui è consentita la somministrazione di
alimenti e bevande e dei pasti, secondo quanto previsto dall'art. 6,
primo comma, lett. d).
Articolo 12
Elenco regionale dei soggetti
abilitati ad esercitare l'agriturismo
1. è istituito l'elenco regionale dei soggetti
abilitati ad esercitare l'agriturismo secondo le norme della presente
legge. Tale elenco è suddiviso in sezioni provinciali tenute dalle
Province.
2. La Provincia provvede, su domanda
dell'interessato, alla iscrizione nella sezione provinciale dell'elenco,
rilasciando apposito certificato.
3. L'iscrizione nell'elenco
è negata, a meno
che non abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:
a) abbiano riportato nel triennio precedente,
con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti
dagli artt. 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del Codice Penale,
ovvero per uno dei delitti in materia di igiene e sanita' o di frode
nella preparazione degli alimenti, previsti in leggi speciali;
b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai
sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni o
siano stati dichiarati delinquenti abituali;
c) siano sottoposti a misure di prevenzione o
abbiano procedimenti in corso per l'applicazione della misura di
prevenzione ai sensi dell'art. 7 della Legge 19 marzo 1990, n. 55.
4. Per l'accertamento delle condizioni di cui
al comma precedente si applicano il primo comma dell'art. 688 del Codice
di procedura penale, l'art 10 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e il
secondo comma, art. 7 della Legge 19 marzo 1990, n. 55.
5. La Provincia provvede a effettuare
verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti richiesti per
l'iscrizione nella sezione provinciale dell'elenco.
6. La perdita dei requisiti comporta la
cancellazione dall'elenco; tale cancellazione viene comunicata al Comune
che provvede alla revoca dell'autorizzazione comunale di cui al
successivo art. 13.
6 bis. La Provincia provvede altresì alla
cancellazione dall’elenco delle aziende agrituristiche che non abbiano
richiesto entro 12 mesi l’autorizzazione comunale allo svolgimento
delle attività agrituristiche e non l’abbiano ottenuta, per la
mancata produzione dei documenti richiesti, entro 24 mesi
dall’iscrizione medesima. Per le aziende già iscritte tali termini
decorrono dall’entrata in vigore della presente legge. I termini di
cui sopra sono sospesi qualora il richiedente dimostri che i ritardi
sono dovuti a motivi indipendenti dalla sua volontà.
7. Nella sezione provinciale dell'elenco, su
segnalazione del Comune, viene annotata, per ciascun soggetto iscritto
la data di rilascio dell'autorizzazione comunale di cui al successivo
art. 13, la data di inizio e cessazione dell'attività agrituristica.
Articolo 13
Autorizzazione comunale all'esercizio
delle attività agrituristiche
1. Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere
attività agrituristica devono presentare al Comune dove ha sede
l'immobile apposita domanda, cui devono essere allegati:
a) la documentazione attestante il possesso
dei requisiti di cui agli artt. 11 e 92 del T.U. approvato con R.D. 18
giugno 1931, n. 773 e all'art. 5 della Legge 9 febbraio 1963, n. 59;
b) il programma di miglioramento agricolo
ambientale di cui all’art. 5 della L.R. n. 64/95 e successive
modificazioni, ovvero copia del piano aziendale o della relazione di cui
all’atr. 5 della presente legge, trasmesso all'Ente Delegato
competente per territorio;
c) il certificato di iscrizione nell'elenco di
cui all'art. 12;
d) l'autorizzazione del proprietario alla
utilizzazione, per attività agrituristica degli immobili, nel caso in
cui la richiesta venga effettuata dall'affittuario, colono o mezzadro
del fondo e o degli immobili;
e) copia del libretto di idoneita' sanitaria
rilasciata al personale addetto alla preparazione e somministrazione dei
pasti, alimenti e bevande;
f) la dichiarazione di conformità
degli
impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione di
energia elettrica alle norme di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 46.
2. Ai fini della istruttoria delle domande il
Comune acquisisce:
a) il parere del competente servizio
dell'Unita' Sanitaria Locale relativamente alla idoneita' degli
immobili, dei locali e delle attrezzature da utilizzare per l'attività
agrituristica;
b) il parere espresso dall'Ente Delegato in
agricoltura, competente per territorio, sulla principalita' dell'attività
agricola, sulla connessione e complementarietà dell'attività
agrituristica e sulla possibilità di utilizzazione degli edifici
aziendali a fini agrituristici, corredato, a seconda dei casi, dal
parere sul programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale di
cui all’art. 5 della L.R. n. 64/95 e successive modificazioni, ovvero
dall’atto di approvazione del piano aziendale o della relazione di cui
al precedente art. 5.
3. Ai fini del rilascio di eventuali
autorizzazioni o concessioni edilizie per i locali da destinare ad attività
agrituristica, il Comune acquisisce il parere di cui al punto
b) del precedente comma.
4. L'autorizzazione comunale
è sostitutiva di
ogni altro provvedimento amministrativo ed ha durata triennale.
5. Nell'autorizzazione comunale dovranno
essere specificate le attività agrituristiche ed i relativi limiti di
cui all'art. 6, nonché, ove necessario, i periodi di apertura e le
utenze annuali ammissibili.
SEZIONE 5
COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI
Articolo 14
Obblighi amministrativi
1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività
agrituristica hanno l'obbligo di:
a) iniziare l'attività entro il termine
massimo di un anno dalla data fissata nell'autorizzazione;
b) esporre al pubblico copia
dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 13;
c) osservare gli obblighi di cui all'art. 15;
d) rispettare i limiti e le modalita' indicate
nell'autorizzazione stessa, nonché i prezzi comunicati ai sensi
dell'art. 15;
e) comunicare l'arrivo degli ospiti alla
locale autorita' di Pubblica Sicurezza;
f) ottemperare agli adempimenti statistici
previsti dall'art. 2 della Legge Regionale 23 febbraio 1988, n. 9, e dal
Programma Statistico Nazionale di cui agli artt. 7 e 13 del D.L. 6
settembre 1989, n. 322;
g) ottemperare agli ulteriori adempimenti
statistici previsti dal Programma Statistico Regionale di cui all'art. 6
della Legge Regionale 2 settembre 1992, n 43.
h) ottemperare, per quanto non previsto dalla
presente legge, a quanto disposto dalla legge 203/95.
2. Il titolare di autorizzazione
è tenuto a
comunicare al Comune la data di inizio dell'attività, la data di
cessazione e, nel caso intenda procedere alla chiusura temporanea
dell'esercizio, la durata di detta chiusura.
3. I soggetti autorizzati sono tenuti a
fornire, se richiesti, tutte le informazioni di cui al comma precedente
al Comune, alla Provincia e all'Ente Delegato competente per territorio.
Articolo 15
Pubblicità dei prezzi, dei servizi e
delle attrezzature
1. Entro il 1° ottobre di ogni anno i
soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività agrituristica
devono comunicare alla Provincia competente per territorio i prezzi
massimi che intendono praticare a partire dal 1° gennaio dell'anno
successivo, nonché le caratteristiche delle strutture. Per le strutture
con apertura stagionale invernale la decorrenza dei prezzi è anticipata
al 1° dicembre dell’anno in corso. L’obbligo della comunicazione
non sussiste qualora non siano intervenute variazioni, nei prezzi o
nelle caratteristiche della struttura, rispetto alla comunicazione
precedente.
2. E’ prevista la facoltà di presentare
entro il 1° marzo di ogni anno una comunicazione suppletiva dei prezzi
che si intendono praticare a partire dal 1° giugno dello stesso anno,
se variati in aumento.
3. Per le strutture di nuova apertura la
comunicazione deve essere effettuata entro la data di inizio
dell’attività.
4. In caso di cessione della struttura il
soggetto subentrante deve trasmettere alla Provincia la comunicazione
dei prezzi solo in caso di variazione di quelli comunicati
precedentemente.
5. La comunicazione dei prezzi è redatta in
conformità del modello approvato dalla Giunta regionale. Entro il 30
novembre la Provincia trasmette su supporto magnetico, alla Regione e
all’ENIT, le comunicazioni dei prezzi presentate entro il 1° ottobre;
entro il 30 aprile la Provincia provvede alla trasmissione delle
comunicazioni suppletive presentate entro il 1° marzo.
6. Nella zona di ricevimento degli ospiti
della struttura deve essere esposta e perfettamente visibile, anche
senza esplicita richiesta del cliente, una tabella riepilogativa
conforme al modello approvato dalla Giunta regionale e contenente le
caratteristiche della struttura e i prezzi dei servizi praticati
nell’anno in corso.
7. In ogni camera o unità abitativa deve
essere esposto, in luogo ben visibile, una tabella (cartellino)
contenente le informazioni relative al prezzo massimo del pernottamento
ed ai servizi offerti nell’anno in corso, redatto secondo il modello
approvato dalla Giunta regionale.
8. Le informazioni sulle caratteristiche delle
strutture devono essere conformi ai dati comunicati alla Provincia in
base alle disposizioni della presente Legge.
9. La pubblicazione di offerte che praticano
prezzi inferiori a quelli comunicati deve riportare chiaramente il
periodo di validità, nonché le eventuali condizioni relative ai
soggetti destinatari delle offerte stesse. In assenza di tali
indicazioni, l’offerta deve intendersi come generalizzata e valida per
tutto l’anno.
Articolo 16
Classificazione delle strutture
ricettive agrituristiche
1. La Regione Toscana con apposito
provvedimento effettuerà la classificazione delle strutture ricettive
agrituristiche entro tre anni dall'entrata in vigore della presente
legge sulla base dei criteri di cui ai commi seguenti.
2. Le strutture ricettive agrituristiche sono
classificate, in base ai requisiti posseduti, con l'assegnazione di un
numero massimo di cinque spighe; la classificazione viene effettuata con
l'attribuzione di un numero di spighe rapportato al punteggio ricavato
dalla somma dei coefficienti corrispondenti ai singoli requisiti
posseduti.
3. I requisiti presi in considerazione ai fini
della classificazione si distinguono in "requisiti obbligati",
predeterminati e necessari per ciascun livello di classificazione, ed in
"requisiti fungibili", tra loro sostituibili, che concorrono
alla formazione del punteggio complessivo in base al quale viene
determinata la classificazione.
4. L'attribuzione della classifica, effettuata
ai sensi del primo comma, è obbligatoria ed è condizione
indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione comunale
all'esercizio di attività agrituristiche.
5. La denuncia dei requisiti dell'azienda
avviene da parte del titolare in occasione della presentazione della
domanda per ottenere l'autorizzazione comunale all'esercizio di attività
agrituristiche ed è accompagnata da una richiesta di
assegnazione di una determinata classifica presentata utilizzando
appositi modelli predisposti dalla Giunta regionale. Sulla base di tale
richiesta, il Comune assegna la relativa classifica.
SEZIONE 6
PROGRAMMAZIONE E INCENTIVAZIONE FINANZIARIA
Articolo 17
Piano di indirizzo per l'agriturismo
e la rivitalizzazione delle aree rurali
1. Il Consiglio regionale, in armonia con gli
indirizzi della programmazione agricola comunitaria e nazionale approva,
su proposta della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 7 della Legge
Regionale 9 giugno 1992, n. 26, il Piano di indirizzo per l'agriturismo
e la rivitalizzazione delle aree rurali (PDI), predisposto con il
concorso della Commissione Tecnica Regionale di cui all'art. 18 della
presente legge. Il PDI viene ordinariamente aggiornato ogni triennio, in
conformità all'arco di validità temporale del Programma Regionale di
Sviluppo (PRS).
Il PDI tiene conto degli atti di
pianificazione territoriale di cui all'art. 6 della L.R. 26/92 sopra
citata.
2. Il PDI viene redatto sulla base delle
proposte delle Province, le quali, sentiti i Comuni e le Comunità montane, trasmettono alla Giunta regionale le proprie proposte conformi
agli obiettivi e agli atti di programmazione e pianificazione regionali
e locali.
3. Il PDI può definire, ad integrazione dei
criteri e delle strategie del PRS, specifici obiettivi al cui
perseguimento è volta la presente legge.
4. Il PDI dispone:
a) le modalita' tecniche, procedurali e
operative per l'applicazione della presente legge;
b) l'individuazione dei Comuni di cui all'art.
3, comma 2 della Legge 5 dicembre 1985, n. 730;
c) gli indirizzi tecnici, organizzativi e di
merito per le attività di conoscenza, di studio e di ricerca, da
svolgere anche d'intesa con gli Enti Locali e con gli altri soggetti
pubblici e privati, volte ad una migliore conoscenza e programmazione
dell'attività.
5. Nei casi in cui il PDI preveda che il
perseguimento di obiettivi programmati avvenga mediante progetti
operativi di iniziativa regionale, la Regione procede all'approvazione
di piani programma ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 9 giugno
1992, n. 26.
6. Per gli aspetti connessi con
l'attività di
promozione della domanda agrituristica il PDI deve prevedere specifico
rinvio al Programma Promozionale delle risorse turistiche, che dovrà contenere apposita sezione dedicata alla promozione dell'agriturismo.
Articolo 18
Commissione Tecnica Regionale per
l'Agriturismo
1. La Giunta regionale costituisce presso il
Dipartimento Agricoltura e Foreste la Commissione Tecnica Regionale per
l'Agriturismo, composta da tre rappresentanti delle Associazioni
agrituristiche regionali e da quattro dirigenti o funzionari designati
dai Dipartimenti Attivita' Produttive, Turismo, Formazione Professionale
e Servizi alle Imprese, Agricoltura e Foreste, Urbanistica e Sicurezza
Sociale.
2. La Commissione è presieduta dal dirigente
o funzionario designato dal Dipartimento Agricoltura e Foreste.
3. La Commissione ha il compita di:
a) concorrere alla formazione e attuazione del
Piano di Indirizzo per l'Agriturismo e dei Piani-Programma di cui
all'art. 17;
b) esprimere parere in merito ai programmi
relativi alla formazione professionale per l'agriturismo e sui programmi
di promozione e pubblicità del settore.
Articolo 19
Incentivi finanziari
1. Alle imprese agricole singole o associate
che esercitano attività agrituristica si applicano le norme di
incentivazione finanziaria previste dalle vigenti leggi di finanziamento
nel settore agricolo.
2. Il Piano di Indirizzo per l'Agriturismo di
cui all'art. 17 può prevedere le aree di intervento finanziario, la
quota complessiva di risorse da destinare all'agriturismo, la spesa
massima ammissibile per investimenti agrituristici, nonché l'entita'
delle agevolazioni finanziarie.
SEZIONE 7
VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI
Articolo 20
Vigilanza e controllo
1. La vigilanza e il controllo
sull'applicazione delle disposizioni della presente legge, sono
esercitati dagli organi di polizia municipale e dai Servizi d'Igiene
delle Unità Sanitarie Locali territorialmente competenti, oltre che
dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti.
2. La vigilanza e il controllo sull'osservanza
degli obblighi di cui all'art. 14, lett. g) ed h) e dell'art. 15 sono
esercitati dalle Province, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle
norme vigenti.
Articolo 21
Sanzioni amministrative
1. Chiunque trasgredisce le disposizioni di
cui all'art. 3 della presente legge è soggetto al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
2. Chiunque intraprende o svolge in forma
continuativa o occasionale le attività agrituristiche proprie
dell'imprenditore agricolo sprovvisto dell'autorizzazione di cui
all'art. 13 della presente legge è soggetto al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da L. 2.500.000 a L. 15.000.000. Il
Sindaco con propria ordinanza dispone la chiusura dell'esercizio aperto
senza l'autorizzazione di cui all'art. 13. La suddetta autorizzazione
non può essere rilasciata per il periodo di un anno dal provvedimento
di chiusura.
3. Il titolare di impresa agrituristica che
utilizza i locali e gli spazi destinati ad alloggiare gli ospiti per un
numero di posti superiore a quello autorizzato è soggetto al pagamento
di una sanzione amministrativa pecuniaria da L.1.500.000 a L. 9.000.000.
4. Il titolare di impresa agrituristica
è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L 500.000 a L.
3.000.000 nei seguenti casi:
a) attribuzione al proprio esercizio, con
scritti, stampati ovvero pubblicazione con qualsiasi altro mezzo, di
un'attrezzatura non conforme a quella esistente o di una denominazione
diversa da quella autorizzata;
b) mancato rispetto dei periodi di apertura
dichiarati nell'autorizzazione;
c) mancata esposizione al pubblico di copia
dell'autorizzazione comunale;
d) violazione degli obblighi di cui alla
presente legge non altrimenti sanzionati.
5. Il titolare di impresa agrituristica
è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da L.
250.000 a L. 1.500.000
a) qualora esponga o applichi prezzi superiori
a quelli comunicati;
b) qualora non ottemperi alle disposizioni di
cui all’art. 15 comma 8;
c) qualora non rispetti le condizioni previste
dalle offerte di cui all’art. 15 comma 9.
6. Il titolare di impresa agrituristica è
soggetto alla sanzione pecuniaria da L. 125.000 a L. 750.000
a) qualora la comunicazione dei prezzi di cui
all’art. 15 risulti incompleta o priva di indicazioni relative a
caratteristiche della struttura variate rispetto alle precedenti
comunicazioni;
b) qualora la tabella riepilogativa dei prezzi
sia compilata in modo incompleto rispetto al modello predisposto dalla
Giunta regionale, ovvero in contrasto con quanto comunicato alla
Provincia;
c) qualora la tabella riepilogativa dei prezzi
non sia esposta o non sia completamente visibile;
d) qualora la tabella dei prezzi sia compilata
in modo incompleto o difforme rispetto al modello predisposto dalla
Giunta regionale.
7. Qualora sia accertata la violazione di cui
al comma 3, oltre alla sanzione pecuniaria viene disposta la chiusura
dell’esercizio da 1 a 30 giorni.
8. In caso di reiterazione di una delle
violazioni di cui ai precedenti comma, ancorché diversi tra loro, nei
due anni successivi le sanzioni pecuniarie previste sono raddoppiate. In
tale caso viene disposta altresì la chiusura dell’esercizio da 1 a 30
giorni. In caso di reiterate violazioni, il Comune può procedere alla
revoca dell’autorizzazione.
9. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4,
sono applicate dal Comune ed i relativi proventi sono da esso
direttamente introitati; le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono
applicate dalla Provincia ed i relativi proventi sono da essa
direttamente introitati.
10. Sono fatte salve le altre disposizioni di
cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi
sanitarie".
Disposizioni transitorie
1. La presente Legge si applica per la
pubblicazione dei prezzi, secondo quanto indicato dall’art. 15 della
L.R. 76/94 come modificato, a valere dal 1998.
2. La determinazione e la comunicazione dei
prezzi delle strutture avvenute sulla base della normativa vigente per
l’anno 1997, conservano validità fino al 31 dicembre 1997 e comunque
fino a completa attuazione delle procedure di cui all’art. 15 della
L.R. 76/94 come modificata.
3. Sono fatte salve le autorizzazioni
agrituristiche rilasciate in base alla Legge n. 730/85 precedenti
all’entrata in vigore della L.R. 36/87.
Articolo 22
Sospensione e revoca della
autorizzazione
1. Qualora venga meno uno o
più dei requisiti
soggettivi e oggettivi in base ai quali è stata concessa
l'autorizzazione ovvero vengano accertate irregolarità sulla conduzione
dell'esercizio, il Comune fissa un termine entro il quale i requisiti
mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità eliminate; nei
casi più gravi sospende fino a tale termine l'autorizzazione.
2. Qualora i requisiti non possano essere
ripristinati e le irregolarità sanate, il Comune revoca
l'autorizzazione senza fissare il termine ovvero senza attendere la
scadenza.
3. L'autorizzazione è altresì
revocata nei
seguenti casi:
a) qualora la regolarizzazione prevista non
sia effettuata nel termine assegnato ai sensi del primo comma;
b) qualora l'interessato non abbia iniziato
l'attività
entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione per l'inizio dell'attività
stessa, ovvero abbia sospeso l'attività senza darne comunicazione al
Comune.
4. I provvedimenti di sospensione e revoca
sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui al quarto e quinto
comma dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
5. I provvedimenti di sospensione e revoca
sono comunicati alla Sezione provinciale dell'elenco degli operatori
agrituristici al fine di un suo aggiornamento nonché all'Ente Delegato
competente per territorio per l'eventuale revoca di provvidenze concesse
e recupero delle somme erogate.
SEZIONE 8
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE
Articolo 23
Norma
finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione
della presente legge e decorrenti dall'anno 1994 si provvede con legge
di bilancio.
Articolo 24
Norme transitorie
1. è abrogata la Legge Regionale 3 giugno 1987, n.
36, "Disciplina delle attività agrituristiche".
2. Gli atti ed i provvedimenti autorizzatori
pendenti sono fatti salvi se conformi alle disposizioni della presente
legge.
3. Fino all'entrata in vigore del PDI di cui
all'art. 17 della presente legge, restano valide le norme contenute nel
Programma Regionale Agrituristico di cui alle Deliberazioni C.R. 4
aprile 1989, n. 104, e 27 febbraio 1990, n. 100, che non siano in
contrasto con la presente legge
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