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REGIONE VAL D'AOSTA
Il Consiglio Regionale ha
approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Finalità
1. La Regione Valle d' Aosta promuove e disciplina dell' agriturismo al fine di
favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo, agevolare la
permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali attraverso il
miglioramento delle condizioni di vita e l' incremento dei redditi aziendali,
favorire la conservazione e la tutela dell' ambiente nonché delle tradizioni e
delle iniziative culturali del mondo agricolo, creare nuovi posti di lavoro per
i familiari dell' operatore agrituristico, valorizzare i prodotti
locali,ampliare la gamma tipologica dell' offerta turistica, intensificare i
rapporti tra cultura urbana e cultura rurale.
ARTICOLO 2 Definizione
1. Ai fini della presente legge, l' attività agrituristica comprende l'
espletamento, anche contestuale, dei seguenti servizi, purché svolti in rapporto
di connessione o complementarietà rispetto all' attività agricola, che deve
comunque rimanere prevalente:
a) locazione, ad uso turistico, di camere con la prestazione del servizio di
prima colazione, di mezza pensione o di pensione completa;
b) somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da cibi e bevande
provenienti dall' utilizzazione dei prodotti aziendali; per la parte restante,
dall' utilizzazione principalmente dei prodotti agricoli della regione; le
bevande devono essere somministrate in stretta correlazione coni pasti; le
produzioni devono essere ottenute senza l' uso di sostanze inquinanti o nocive;
c) locazione, ad uso turistico, di alloggi;
d) prestazione di servizi collaterali, destinati agli ospiti, per l'
utilizzazione di beni o dotazioni dell' azienda agricola,purché tali prestazioni
siano esercitate congiuntamente a quella dell' ospitalità .
2. Le strutture relative ai servizi di cui al comma 1, letta) e b), dovranno
essere site in fabbricati rurali già esistenti o di nuova costruzione o
risultanti dalla ristrutturazione di fabbricati già rurali e dovranno inoltre
essere ubicate nel centro residenziale. Le strutture relative ai servizi di cui
al comma 1, lett c), dovranno essere site in fabbricati rurali già esistenti o
risultanti dalla ristrutturazione di fabbricati già rurali e dovranno inoltre
essere ubicate nel cento aziendale.
3. Le strutture da destinare all' attività agrituristica devono essere in
congrua correlazione con le dimensioni e l' organizzazione dell' azienda
agricola e, in ogni caso, rapportate ad un' utenza non superiore a dieci posti
letto per l' affitto alloggi, a sedici per l' attività di affitto camere con
prima colazione, con mezza pensione o con pensione completa e ad un massimo di
trenta coperti per l' attività di somministrazione di pasti.
4. L' agriturismo deve comunque essere effettuato dal titolare del certificato
di operatore agrituristico con l' aiuto esclusivo della seguente mano d' opera:
a) coniuge o convivente;
b) parenti entro il terzo grado;
c) affini entro il secondo grado.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'
utilizzo, sulle insegne, sul materiale illustrativo e pubblicitario ed in ogni
altra forma di comunicazione al pubblico, dell' espressione << agriturismo >> è
riservata a coloro i quali sia stata rilasciata l' autorizzazione comunale all'
esercizio di attività agrituristiche, di cui all' art. 9, e dalle associazioni
di operatori agrituristici.
ARTICOLO 3 Elenco degli operatori agrituristici
1. E' istituito presso il competente ufficio dell' Assessorato dell'
agricoltura, forestazione e risorse naturali, l' elenco degli operatori
agrituristici della Regione autonoma Valle d' Aosta.
ARTICOLO 4 Requisiti soggettivi
1. Per l' iscrizione nell' elenco di cui all' art. 3 i richiedenti,oltre ad aver
adempiuto all' obbligo scolastico, devono possedere i seguenti requisiti o
trovarsi nelle seguenti situazioni:
a) essere residenti e domiciliati in Valle d' Aosta;
b) essere imprenditori agricoli con un' azienda agricola situata sul territorio
della regione Valle d' Aosta, oppure componenti del nucleo familiare degli
stessi che prestino la propria attività in modo continuativo nell' azienda
stessa, oppure essere soci di una società agricola e cooperativa agricola
composta esclusivamente dai soggetti previsti dall' art. 2, comma 4, escluso il
convivente, che prestino la propria attività in modo continuativo nell' azienda
stessa. Le cooperative agricole devono essere iscritte nel registro regionale
delle cooperative, ai sensi dell' art. 2 della legge regionale 1 giugno 1984,
nº16 (Disciplina dell' esercizio delle funzioni amministrative in materia di
vigilanza e tutela sulle società cooperative e loro consorzi). L' azienda deve
possedere un minimodi organizzazione ed una sufficiente entità di fattori
produttivi organicamente combinati;
c) aver raggiunto la maggiore età , ad eccezione del minore emancipato;
d) non aver riportato, nel triennio precedente alla presentazione della domanda,
con sentenza passata in giudicato,condanna per uno dei delitti previsti dagli
art. 442, 444,513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia
di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in
leggi speciali;
e) non essere sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza o per la pubblica moralità ), e successive
modificazioni, e non essere stati dichiarati delinquenti abituali;
f) aver partecipato al corso di formazione di cui all' art. 6 ed aver superato
il relativo esame di idoneità ;
g) non gestire aziende ricettive pubbliche o che comunque possano entra in
concorrenza con l' attività agrituristica.
2. Per l' accertamento delle condizioni di cui al comma1, lett d) ed e), si
applicano l' art. 688 del codice di procedura penale e l' art. 10 della legge 4
gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla
legalizzazione e autenticazione di firme).
3. Per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo a titolo
principale, rilasciata dall' Assessorato dell' agricoltura, forestazione e
risorse naturali ai sensi delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 (Attuazione delle
direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'
agricoltura)e 10 maggio 1976, n. 352 (Attuazione della direttiva comunitaria
sull' agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate), successive
modificazioni ed integrazioni,nel caso di aziende agrituristiche, il rapporto
tempo – lavoro dedicato dall' imprenditore agricolo all' esercizio di attività
agrituristiche deve risultare sempre inferiore a quello assorbito dall'
esercizio di attività agricola. Il reddito che discende dall' attività
agrituristica è considerato reddito agricolo, purchè il reddito proveniente
dall' attività agricola non sia inferiore al venticinque per cento del reddito
totale. Il reddito agricolo viene calcolato in base a parametri stabiliti
successivamente con deliberazione di Giunta. Tali parametri vengono aggiornati
periodicamente dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 5 Domanda per l' iscrizione nell' elenco degli operatori agrituristici
1. Le domande di iscrizione nell' elenco degli operatori agrituristici vanno
indirizzate, entro il 31 maggio e il 31 ottobre di ogni anno, al competente
ufficio dell' Assessorato dell' agricoltura, forestazione e risorse naturali.
2. Le domande di iscrizione nell' elenco devono contenere la descrizione dell'
attività agrituristica che gli interessati intendono svolgere, l' indicazione
dei familiari di cui all' art. 2, comma 4, che si prevede di utilizzare ed il
periodo di apertura dell' attività . Devono essere allegati inoltre i seguenti
documenti:
a) modello 740 della dichiarazione dei redditi o dichiarazione sostitutiva dell'
atto di notorietà , attestante che il soggetto svolge abitualmente attività
agricola, che conduce direttamente i fondi, in qualità di proprietario o
affittuario o altro, e che è dispensato dalla presentazione del modello 740,
poiché esente a termini di legge;
b) certificati catastali relativi all' azienda o titoli equipollenti;
c) situazione di famiglia del richiedente;
d) certificato di residenza;
e) scheda di stalla;
f) fotocopia del diploma di operatore agrituristico;
g) eventuale iscrizione negli elenchi del Servizio contributi agricoli unificati
(SCAU);h) documento attestante l' assolvimento dell' obbligo scolastico;i)
documentazione attestante le situazioni previste all'art. 4, comma 1, lett d) ed
e).
ARTICOLO 6 Corso di formazione e esame di idoneità
1. Per l' iscrizione nell' elenco di cui all' art. 3 è richiestala
partecipazione al corso di formazione professionale per operatori agrituristici
organizzato dall' Assessorato dell' agricoltura, forestazione e risorse naturali
ed il superamento di un esame di idoneità finale.
2. Il corso dovrà prevedere lezioni teoriche e pratiche sulle seguenti
principali materie:
a) agriturismo;
b) cultura generale;
c) agricoltura;
d) legislazione tributaria;
e) normativa igienico - sanitaria;
f) cucina;
g) gestione della ricettività .
3. La partecipazione al corso di formazione ed il superamento dell' esame di
idoneità non sono richiesti per i familiari,facenti parte dello stesso nucleo
familiare, che abbiano prestato la propria opera in modo continuativo, per
almeno due anni, in qualità di coadiutori di un operatore agrituristico. In ogni
caso l' attività deve essere stata svolta e l' opera prestata nei cinque anni
anteriori alla data della domanda di iscrizione.
ARTICOLO 7 Commissione per l' agriturismo
1. All' iscrizione nell' elenco provvede, entro trenta giorni dalla data di
presentazione della domanda, previa valutazione dei requisiti di cui all' art.
4, la Commissione per l' agriturismo nominata con decreto del Presidente della
Giunta regionale e composta come segue:
a) dall' Assessore all' agricoltura, forestazione e risorse naturali, o suo
delegato, con funzioni di presidente;
b) da due funzionari dell' Assessorato dell' agricoltura, forestazione e risorse
naturali, esperti in agricoltura, di cui uno con qualifica di componente
effettivo e l' altro con qualifica di supplente, designati dall' Assessore;
c) da due funzionari dell' Assessorato del turismo, sport e beni culturali,
esperti in turismo, di cui uno con qualifica di componente effettivo e l' altro
con qualifica di supplente,designati dall' Assessore;
d) da due funzionari dell' Assessorato dell' agricoltura,forestazione e risorse
naturali, esperti in agriturismo, di cui uno con qualifica di componente
effettivo e l' altro con qualifica di supplente, designati dall' Assessore;
e) da quattro rappresentanti delle associazioni agricole di categoria,
maggiormente rappresentative nell' ambito regionale,di cui due con qualifica di
componente effettivo e gli altri due con qualifica di supplente;
f) da sei rappresentanti designati dalle associazioni di agriturismo, di cui tre
con qualifica di componente effettivo e tre con qualifica di supplente.
2. I membri supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o
impedimento.
3. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza
della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate con voto favorevole
della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del
presidente.
4. I provvedimenti di diniego dell' iscrizione devono essere circostanziati,
motivati e comunicati per iscritto all' interessato entro quindici giorni dalla
decisione della Commissione. Contro tale determinazione è ammesso ricorso alla
Giunta regionale, che si esprime in merito, entro trenta giorni dalla
comunicazione.
5. La Commissione resta in carica per un periodo di cinque anni consecutivi e
viene rinnovata contestualmente al rinnovo del Consiglio regionale.
6. Ai componenti della Commissione previsti dal comma1, lett e) e f), è
corrisposta un' indennità di presenza,fissata in lire 290.000 a seduta e,
qualora non risiedano nel comune dove hanno luogo le riunioni della Commissione,
il rimborso delle spese di viaggio. L' importo del compenso viene aggiornato
periodicamente dalla Giunta regionale, in base ai datI ISTAT.
ARTICOLO 8 Domanda per il rilascio e per il rinnovo dell' autorizzazione
comunale1
1. Le domande per il rilascio dell' autorizzazione all' esercizio dell' attività
agrituristica vanno indirizzate al Sindaco del Comune ove è ubicata l' azienda
agrituristica e,per conoscenza, al competente ufficio dell' Assessorato dell'
agricoltura, forestazione e risorse naturali. Le domande di rilascio devono
contenere la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l' indicazione
delle caratteristiche aziendali, degli edifici adibiti ad uso agrituristico,
della capacità ricettiva, del periodo e dell' orario di apertura e delle tariffe
dei servizi offerti.
2. Alla domanda di rilascio dell' autorizzazione comunale devono essere
allegati:
a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli art. 11 e
92 del regio decreto 18 giugno 1931,n. 773 (Approvazione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza) e all' art. 5 della legge 9 febbraio 1963,n. 59
(Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte
degli agricoltori produttori diretti);
b) la copia del libretto sanitario rilasciato ai soggetti che esercitano l'
attività agrituristica di cui all' art. 2, comma1, lett a) e b);
c) il nullaosta igienico - sanitario rilasciato dalla competente autorità ,
relativamente all' idoneità degli immobili, dei locali e delle attrezzature da
utilizzare per l' attività agrituristica;
d) l' indicazione degli estremi o la copia, ove necessario,della concessione o
autorizzazione edilizia o della relazione presentata al Sindaco ai sensi dell'
art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'
attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie), e successive modificazioni e integrazioni, per la realizzazione di
opere relative ai locali da utilizzare per le attività agrituristiche;e) il
certificato di iscrizione nell' elenco di cui all' art. 3;
f) il certificato rilasciato dall' Assessorato dell' agricoltura,forestazione e
risorse naturali, attestante il rapporto di complementarietà dell' attività
agrituristica rispetto all' attività agricola, attraverso l' indicazione del
numero massimo di ospiti/ giorni per i quali è concedibile l'autorizzazione
stessa, in relazione alla consistenza agricola.
3. La domanda per il rilascio dell' autorizzazione all' esercizio dell' attività
agrituristica deve essere presentata entro tre anni dall' iscrizione nell'
elenco; decorso inutilmente tale termine l' iscrizione nell' elenco viene
revocata d' ufficio.In questo caso l' interessato avrà la facoltà di
ripresentare la domanda prevista dall' art. 5, quando lo riterrà opportuno,
fatta salva la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall' art. 4.
4. L' autorizzazione all' esercizio dell' attività agrituristica è rinnovata
senza alcuna formalità , fatto salvo l' obbligo di comunicare al Comune ed al
competente ufficio dell' Assessorato dell' agricoltura, forestazione e risorse
naturali eventuali variazioni che fossero intervenute nell' esercizio dell'
attività e nella consistenza aziendale.
ARTICOLO 9 Rilascio dell' autorizzazione comunale
1. Ai soggetti iscritti nell' elenco, che presentino domanda di rilascio dell'
autorizzazione all' esercizio dell' attività agrituristica, previo accertamento
dei requisiti oggettivi sull' idoneità degli immobili destinati all' attività
agrituristica, di cui all' art. 2, commi 2 e 3, ed all' art. 18,commi 2 e 3, e
così come definiti nell' apposito regolamento di cui all' art. 22, effettuato
dai funzionari del competente ufficio dell' Assessorato dell' agricoltura,
forestazione e risorse naturali,il Sindaco deve provvedere o col rilascio o col
diniego dell' autorizzazione stessa, entro trenta giorni dalla presentazione
della domanda, trascorsi i quali la domanda stessasi intende accolta. L'
autorizzazione ha validità di un anno. I titolari dell' autorizzazione possono
esercitare l' attività agrituristica senza l' obbligo di altre iscrizioni in
registri professionali o di altre autorizzazioni amministrative e senza che ciò
comporti la perdita della qualifica di agricoltore. L'autorizzazione all'
esercizio dell' attività agrituristica è trasmessa in copia al competente
ufficio dell' Assessorato dell' agricoltura, forestazione e risorse naturali.
L'autorizzazione per l' esercizio dell' attività agrituristica è concessa a
titolo gratuito.
ARTICOLO 10 Orario e periodo di apertura
1. Gli operatori agrituristici devono denunciare, entro il31 dicembre di ogni
anno, al Comune e al competente ufficio dell' Assessorato dell' agricoltura,
forestazione e risorse naturali, l' orario ed il periodo di apertura relativi
all' attività agrituristica da svolgersi nell' anno successivo; gli stessi hanno
la facoltà di definirli in base alle esigenze lavorative dell' azienda agricola.
2. L' attività agrituristica di affitto di alloggi dovrà rispettare un periodo
minimo di apertura di nove mesi all' anno,fatta eccezione per quelle aziende
impossibilitate, per motivi di ubicazione, a lavorare nei mesi invernali, pena
la revoca dell' autorizzazione all' esercizio dell' attività agrituristica e
degli eventuali contributi concessi, con l' obbligo da parte dell' operatore
agrituristico di restituire le somme ricevute, con le modalità previste dall'
art. 19.
ARTICOLO 11 Obblighi
1. L' operatore agrituristico, nell' esplicazione della propria attività , è
soggetto ai seguenti obblighi:
a) Iniziare l' attività entro il termine massimo di sei mesi dalla data fissata
nell' autorizzazione comunale, pena la revoca dell' autorizzazione stessa;
b) esporre al pubblico l' autorizzazione comunale;
c) rispettare i limiti, le prescrizioni e le modalità per l'esercizio dell'
attività agrituristica indicati nell'autorizzazione comunale;
d) esporre il pannello con distintivo dell' agriturismo all' esterno dell'
edificio, in zona ben visibile;
e) osservare le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza in merito alla
segnalazione degli ospiti e le disposizioni previste dalla legge 25 agosto 1991,
n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di
sostegno alle imprese turistiche);
f) denunciare all' Assessorato dell' agricoltura, forestazione e risorse
naturali, all' Assessorato del turismo, sport e beni culturali ed al Sindaco del
Comune nel cui territorio è ubicato l' immobile, entro il 30 ottobre di ogni
anno,i prezzi minimi e massimi dei vari servizi, comprensivi di imposta sul
valore aggiunto (IVA), qualora, applicabile,che si praticheranno nell' anno
successivo. La mancata denuncia dei prezzi entro le date previste, comporta l'
obbligo dell' applicazione degli ultimi prezzi regolarmente denunciati;
g) esporre al pubblico le tariffe munite del visto comunale,in conformità a
quelle denunciate e rispettarne i limiti;h) consentire ai funzionari dell'
Amministrazione regionale,all' uopo delegati dalla Giunta regionale, l'
espletamento di controlli sulla gestione dell' attività agrituristica.
ARTICOLO 12 Vigilanza
1. I funzionari previsti dall' art. 11, comma 1, lett h),sono incaricati del
controllo sull' osservanza della presente legge.
2. Ai fini dell' esercizio delle loro attribuzioni, i controllori di cui al
comma 1, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, hanno libero accesso
negli edifici e spazi adibiti alle attività agrituristiche, nonché la facoltà di
ispezionare i registri e le altre scritture inerenti alle attività
agrituristiche.
ARTICOLO 13 Sospensione e revoca dell' autorizzazione comunale
1. Nel caso che all' operatore agrituristico vengano regolarmente verbalizzate e
notificate violazioni, nel corso dell' anno, delle norme contenute negli art. 2,
10 e 11, il Sindaco deve disporre la sospensione dall' esercizio dell' attività
di operatore agrituristico mediante il ritiro dell' autorizzazione,con effetto
immediato dal ricevimento della comunicazione scritta e per un periodo che va da
uno a sei mesi a seconda della gravità delle violazioni.
2. La revoca dell' autorizzazione all' esercizio dell' attività agrituristica è
disposta dal Sindaco, quando il titolare dell' autorizzazione:
a) abbia maturato tre sospensioni di cui al comma 1;
b) abbia perduto i requisiti soggettivi di cui all' art. 4;
c) non abbia intrapreso l' attività entro sei mesi dalla data del rilascio dell'
autorizzazione stessa, ovvero abbia sospeso l' attività da almeno un anno;
d) abbia effettuato un cambiamento della destinazione delle opere ammesse al
contributo di cui all' art. 15, ivi compreso l' ampliamento della capacità
ricettiva.
3. I provvedimenti di sospensione o di revoca sono comunicati agli interessati
mediante notificazione ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento e
sono trasmessi in copia al competente ufficio dell' Assessorato dell'
agricoltura, forestazione e risorse naturali.
ARTICOLO 14 Ricorsi
1. E' ammesso ricorso al Sindaco del Comune ove è ubicata l' azienda
agrituristica, entro il termini di trenta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di diniego, di sospensione o di revoca dell' autorizzazione all'
esercizio dell' attività agrituristica.
2. Il Sindaco decide in merito ai ricorsi, entro i trenta giorni successivi, con
provvedimento definitivo.
ARTICOLO 15 Benefici
1. L' operatore agrituristico può beneficiare di mutui quindicennali agevolati
per l' esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ai sensi dell' art. 3 del
regio decreto - legge29 Luglio 1927, n. 1509 (Provvedimenti per l' ordinamento
del credito agrario nel Regno), convertito, con modificazioni,in legge 5 luglio
1928, n. 1760, e di contributi in conto capitale per:
a) la ristrutturazione e la costruzione di locali da destinare all' esercizio
dell' attività agrituristica di cui all' art. 2;
b) la costruzione, ristrutturazione o la sistemazione di locali destinati ad
attività agrituristica o alla lavorazione, alla conservazione o al consumo, in
loco, dei prodotti agricoli dell' azienda;
c) l' acquisto di attrezzature ed arredamento, realizzato in stile tipico
locale, per i locali da destinare ad attività agrituristica;
d) l' installazione o il miglioramento delle opere igienico -sanitarie,
termiche, idriche, elettriche, telefoniche, nei fabbricati da destinarsi ad
attività agrituristica;
e) la realizzazione di opere di carattere aziendale o interaziendale,
complementari alle attività agrituristiche, che comunque abbiano lo scopo di
consentire l' insediamento,il coordinamento e lo sviluppo di attività
agrituristiche.
2. I contributi in conto capitale per la realizzazione delle opere di cui al
comma 1, lett a), b), c) e d), possono essere concessi agli operatori
agrituristici nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta
ammissibile, purchè questa non sia superiore al lire 20.000.000 e purchè il
totale delle provvidenze ricevute dal richiedente non sia superiore al regime <<
de minimis >> previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato
a favore delle piccole e medie imprese.
3. Qualora la spesa ammissibile sia superiore a lire20.000.000 sono concessi i
seguenti benefici:
a) agli operatori agrituristici che siano imprenditori agricoli a titolo
principale ai sensi dell' art. 4, comma 3, per le attività agrituristiche di cui
all' art. 2, comma 1, lett a) e b), un contributo in conto capitale del trenta
per cento della spesa ammissibile purché esso non sia superiore al regime << de
minimis >> previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese;
b) la restante quota di spesa pari al settanta per cento può essere ammessa a
mutuo agevolato quindicennale, comprensivo delle spese accessorie e delle spese
di preammortamento,sull' intero importo della spesa ammissibile purchè l'
ammontare totale dell' equivalente in valore attuale non sia superiore alla
differenza tra il regime << deminimis >> previsto dalla disciplina comunitaria
in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese e la quota
di contributo in conto capitale di cui alla lett a);
c) in alternativa al finanziamento previsto alle lett a) e b),un contributo in
conto capitale nella misura del cinquanta per cento della spesa ammissibile
purché esso non sia superiore al regime << de minimis >> previsto dalla
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e
medie imprese;
d) agli operatori agrituristici che non sono imprenditori agricoli a titolo
principale, per le attività agrituristiche di cui all' art. 2, comma 1, lett) a)
e b), un mutuo quindicennale, comprensivo delle spese accessori e delle spese di
preammortamento, sull' intero importo della spesa ammissibile purché l'
ammontare totale dell' equivalente in valore attuale non sia superiore al regime
<< de minimis >>previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato a favore delle piccole e medie imprese;
e) a tutti gli operatori agrituristici che svolgono l' attività agrituristica di
cui all' art. 2, comma 1, lett c), un mutuo quindicennale, comprensivo delle
spese accessorie e delle spese di preammortamento, fino all' ottanta percento
della spesa ritenuta ammissibile purché l' ammontare totale dell' equivalente in
valore attuale non sia superiore al regime << de minimis >> previsto dalla
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e
medie imprese.
4. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 1,lett e), può essere
concesso soltanto un mutuo quindicennale,fino ad un massimo di 50.000.000 di
lire, purchè il totale delle provvidenze ricevute dal richiedente non sia
superiore al regime << de minimis >> previsto dalla disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.
5. La misura dei contributi in conto interessi non può superare la differenza
tra il tasso di riferimento ed i tassi minimi di interesse agevolati a carico
del beneficiario, determinati ai sensi della normativa vigente nel settore del
credito agrario.
6. I mutui previsti dal presente articolo sono assistiti dalla garanzia
sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all' art. 36 della legge
2 giugno 1961, n. 454(Piano quinquennale per lo sviluppo dell' agricoltura) e
dall' art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910(Provvedimenti per lo sviluppo
dell' agricoltura nel quinquennio1966- 1970), e successive modificazioni ed
integrazioni.
7. Nella concessione dei benefici la precedenza va sempre accordata agli
imprenditori agricoli a titolo principale.8. I benefici di cui al presente
articolo non sono cumulabili,per le medesime opere od iniziative, con analoghi
benefici previsti da altre provvidenze legislative regionali, nazionali o
comunitarie.9. Il limite all' erogazione dei benefici è costituito dallo
stanziamento di bilancio.
ARTICOLO 16 Domande di concessione di mutui e contributi
1. Le domande per la concessione di mutui e dei contributi previsti dall' art.
15, che vanno presentate prima dell' inizio dei lavori al competente ufficio
dell' Assessorato dell' agricoltura, forestazione e risorse naturali, devono
avere in allegato i disegni in copia conforme all' originale, una relazione
tecnico - agraria e illustrativa dei lavori, la relativa autorizzazione o
concessione edilizia, lo stato di famiglia del richiedente, il computo metrico
estimativo, i preventivi di spesa relativi all' acquisto di attrezzature ed
arredi.2. L' ammissibilità e la spesa ritenuta ammissibile sono comunicate all'
interessato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.
ARTICOLO 17 Vincolo di destinazione
1. I beneficiari delle provvidenze devono impegnarsi a non mutare la
destinazione delle opere e dei locali ammessi a contributo a partire dalla data
di erogazione dello stesso,per tutta la durata originaria del mutuo e, comunque,
per un periodo non inferiore ai sotto indicati:a) dieci anni consecutivi per le
opere che hanno beneficiato di contributi in conto capitale, nella misura del
cinquanta per cento fino ad un massimo di 20.000.000 di lire;b) dodici anni
consecutivi per gli arredi e le attrezzature;c) quindici anni consecutivi, a
decorrere dalla data di accertamento finale dell' avvenuta ultimazione dell'
opera,nel rispetto del progetto e delle eventuali varianti approvate,per tutti
gli altri casi.
2. Al fine di verificare il rispetto del vincolo di destinazione,l' Assessorato
dell' agricoltura, forestazione e risorse naturali dispone accertamenti,
effettuati dai funzionari del competente ufficio.
ARTICOLO 18 Norme urbanistiche
1. Ai fini urbanistico - edilizi, la destinazione dei fabbricati da adibire ad
attività agrituristica, di cui all' art. 2, è equiparata alla destinazione
agricola.
2. La superficie utile relativa alla costruzione e all'ampliamento di fabbricati
da destinare all' attività agrituristica è aggiuntiva a quella afferente, ai
sensi della disciplina urbanistico -edilizia operante nei singoli comuni, alla
residenza agricola dell' azienda condotta dai rispettivi operatori
agrituristici. Tale superficie utile non può comunque essere superiore a 230
metri quadrati per l' affitto di camere con prima colazione, a 300 metri
quadrati per l' attività di affitto camere con mezza pensione o pensione
completa, a 320 metri quadrati per le attività di affitto di camere con mezza
pensione o pensione completa e ristoro, a 100 metri quadrati per l' attività di
ristoro ed a 160 metri quadrati per le attività di affitto di alloggi.
3. La superficie fondiaria oggetto degli interventi di cui all' art. 2, comma 1
lett a), b) e c), dovrà avere comunque una superficie minima funzionale all'
attività agrituristica prevista. La superficie da destinarsi ai locali di
lavorazione e conservazione dei prodotti ed ai locali di servizio, qualora non
interrati, può essere aggiuntiva ed in ogni caso proporzionata alle dimensioni
dell' azienda agrituristica. La superficie utile è definita ai sensi dell' art.
3 del decreto ministeriale10 maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.
146 del 31 maggio 1977 (Determinazione del costo di costruzione di nuovi
edifici).
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrative delle norme di
attuazione dei piani regolatori generali comunali concernenti le residenze
agricole nelle zone agricole.
ARTICOLO 19 Sanzioni
1. Salvo la concessione di deroga del vincolo di destinazione,da parte della
Giunta regionale, nei casi di eccezionale gravità , chi contravviene ai vincoli
di destinazione deve rimborsare l' equivalente dei contributi fruiti, calcolati
in base agli anni di attività ancora da svolgere fino alla scadenza del vincolo
di destinazione, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media
ponderata del tasso ufficiale di sconto nel periodo di beneficio dell'
agevolazione. I relativi rimborsi sono introitati nei pertinenti capitoli della
parte entrata dei rispettivi bilanci di previsione.
2. Si applica inoltre la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro:a) da lire 400.000 a lire 1.200.000 per la prima violazione e da lire
1.200.000 a lire 3.600.000 per le successive,nel caso di violazioni delle
prescrizioni previste dalle disposizioni dell' art. 2, commi 1, 2, 3 e 4, per la
regolamentazione dell' esercizio dell' attività agrituristica;b) da lire 200.000
a lire 600.000 per la prima violazione e da lire 600.000 a lire 1.800.000 per le
successive, nel caso di violazioni degli obblighi previsti dall' art. 11.
3. Resta ferma l' applicazione delle disposizioni del codice penale, ove le
violazioni costituiscano reato.
4. Le domande dovute a titolo di sanzione sono versate alla Tesoreria della
Regione, per essere introitate nel bilancio regionale, sul capitolo 7700 della
parte entrata del bilancio stesso.
ARTICOLO 20 Contributi ad associazioni agrituristiche
1. E' autorizzata la concessione di contributi nella misura del cinquanta per
cento delle spese per la costituzione e la gestione di associazioni
agrituristiche legalmente costituite.2. Le modalità per l' erogazione dei
contributi saranno determinate nel regolamento di applicazione di cui all' art.
22.
ARTICOLO 21 Abrogazione di leggi
1. Dall' entrata in vigore della presente legge sono abrogatele leggi regionali
24 gennaio 1983, n. 1 (Interventi a favore dell' agriturismo) e 7 maggio 1985,
n. 24(Modificazione ed integrazione della legge regionale24 gennaio 1983, n. 1,
recante interventi a favore dell'agriturismo). Sono comunque fatti salvi i
vincoli di destinazione che le leggi abrogate ponevano a carico dei beneficiari
dei contributi concessi ai sensi delle leggi stesse.
ARTICOLO 22 Regolamento di applicazione
1. Il Consiglio regionale, entro centottanta giorni dall' entrata in vigore
della presente legge, deve emanare apposito regolamento che disciplini l'
applicazione della legge stessa.
ARTICOLO 23 Finanziamento di spesa
1. L' onere derivante dall' applicazione della presente legge, a decorrere dall'
anno 1996, viene così determinato:
a) per il funzionamento della Commissione di cui all' art. 7,lire 3.500.000;
b) per gli interventi relativi ai contributi in conto capitale di cui all' art.
15, lire 200.000.000;
c) per gli interventi relativi ai contributi in conto interessi di cui all' art.
15, è autorizzato il limite di impegno per l' anno 1996 di lire 100.000.000;
d) per gli interventi previsti dall' art. 20, lire 15.000.000.
2. Gli oneri di cui al comma 1 graveranno su appositi capitoli da istituirsi,
sul bilancio di previsione per l' anno1996 e successivi, con le seguenti
denominazioni:2. Gli oneri di cui al comma 1 graveranno su appositi capitoli da
istituirsi, sul bilancio di previsione per l' anno1996 e successivi, con le
seguenti denominazioni:
a) << Spese per il funzionamento della Commissione per l' agriturismo - Gettoni
di presenza e rimborso spese >>; OMISSIS 4. A decorrere dall' anno 1997 gli
oneri per il funzionamento della Commissione per l' agriturismo e i contributi
in conto capitale saranno determinati ai sensi dell' art. 15 della legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità
generale della Regione Autonoma Valle d' Aosta); gli oneri per contributi in
conto interessi saranno determinati ai sensi dell' art. 17 della lr 90/ 1989,
come sostituito dall' art. 3 della legge regionale7 aprile 1992, n. 16, in base
ai piani di ammortamento.
2. Gli oneri di cui al comma 1 graveranno su appositi capitoli da istituirsi,
sul bilancio di previsione per l' anno1996 e successivi, con le seguenti
denominazioni: OMISSIS b) << Contributi a favore di operatori agrituristici >>;
OMISSIS 4.
A decorrere dall' anno 1997 gli oneri per il funzionamento della Commissione per
l' agriturismo e i contributi in conto capitale saranno determinati ai sensi
dell' art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di
bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d' Aosta); gli
oneri per contributi in conto interessi saranno determinati ai sensi dell' art.
17 della lr 90/ 1989, come sostituito dall' art. 3 della legge regionale7 aprile
1992, n. 16, in base ai piani di ammortamento.2. Gli oneri di cui al comma 1
graveranno su appositi capitoli da istituirsi, sul bilancio di previsione per l'
anno1996 e successivi, con le seguenti denominazioni: OMISSIS c) << Concorso nel
pagamento di interessi su prestiti a favore di operatori agrituristici - Limite
di impegno per l' anno1996 >>; OMISSIS4.
A decorrere dall' anno 1997 gli oneri per il funzionamento della Commissione per
l' agriturismo e i contributi in conto capitale saranno determinati ai sensi
dell' art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di
bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d' Aosta); gli
oneri per contributi in conto interessi saranno determinati ai sensi dell' art.
17 della lr 90/ 1989, come sostituito dall' art. 3 della legge regionale7 aprile
1992, n. 16, in base ai piani di ammortamento.2. Gli oneri di cui al comma 1
graveranno su appositi capitoli da istituirsi, sul bilancio di previsione per l'
anno1996 e successivi, con le seguenti denominazioni:OMISSIS d) << Contributi a
favore di associazioni agrituristiche >>.OMISSIS4.
A decorrere dall' anno 1997 gli oneri per il funzionamento della Commissione per
l' agriturismo e i contributi in conto capitale saranno determinati ai sensi
dell' art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di
bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d' Aosta); gli
oneri per contributi in conto interessi saranno determinati ai sensi dell' art.
17 della lr 90/ 1989, come sostituito dall' art. 3 della legge regionale7 aprile
1992, n. 16, in base ai piani di ammortamento.3. Alla copertura degli oneri di
cui al comma 1 si provvede:OMISSIS4.
A decorrere dall' anno 1997 gli oneri per il funzionamento della Commissione per
l' agriturismo e i contributi in conto capitale saranno determinati ai sensi
dell' art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di
bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d' Aosta); gli
oneri per contributi in conto interessi saranno determinati ai sensi dell' art.
17 della lr 90/ 1989, come sostituito dall' art. 3 della legge regionale7 aprile
1992, n. 16, in base ai piani di ammortamento.3. Alla copertura degli oneri di
cui al comma 1 si provvede:a) quanto a lire 200.000.000, mediante utilizzo delle
disponibilità iscritte al capitolo 41620 (Contributi a favore di operatori
agrituristici) del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1995/
1997;OMISSIS4.
A decorrere dall' anno 1997 gli oneri per il funzionamento della Commissione per
l' agriturismo e i contributi in conto capitale saranno determinati ai sensi
dell' art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di
bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d' Aosta); gli
oneri per contributi in conto interessi saranno determinati ai sensi dell' art.
17 della lr 90/ 1989, come sostituito dall' art. 3 della legge regionale7 aprile
1992, n. 16, in base ai piani di ammortamento.3. Alla copertura degli oneri di
cui al comma 1 si provvede:OMISSIS b) quanto a lire 118.500.000, mediante
utilizzo delle disponibilità iscritte al capitolo 69020 (Fondo globale per il
finanziamento di spese di investimento) del bilancio pluriennale della Regione
per il triennio 1995/ 1997 a valere sull' apposito accantonamento iscritto al
punto B- 2.1.5 (Interventi a favore dell' agriturismo) dell' allegato n, 1 al
bilancio stesso.4. A decorrere dall' anno 1997 gli oneri per il funzionamento
della Commissione per l' agriturismo e i contributi in conto capitale saranno
determinati ai sensi dell' art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90
(Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma
Valle d' Aosta); gli oneri per contributi in conto interessi saranno determinati
ai sensi dell' art. 17 della lr 90/ 1989, come sostituito dall' art. 3 della
legge regionale7 aprile 1992, n. 16, in base ai piani di ammortamento.
4. A decorrere dall' anno 1997 gli oneri per il funzionamento della Commissione
per l' agriturismo e i contributi in conto capitale saranno determinati ai sensi
dell' art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di
bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d' Aosta); gli
oneri per contributi in conto interessi saranno determinati ai sensi dell' art.
17 della lr 90/ 1989, come sostituito dall' art. 3 della legge regionale7 aprile
1992, n. 16, in base ai piani di ammortamento.
ARTICOLO 24 Norme finali
1. L' applicazione della presente legge è affidata al Servizio assistenza
tecnica - economica e sociale e dello sviluppo agricolo dell' Assessorato dell'
agricoltura, forestazione e risorse naturali.
ARTICOLO 25 Dichiarazione d' urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 31, comma terzo,
dello Statuto per la Valle d' Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 24 luglio 1995
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