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SANITA', SANITARI, ECC.  (GENERALITA') 
NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA ACQUE TERMALI E TERME 
Legge  16  luglio  1916, n. 947 
(in G.U. 11 agosto, n. 189) Disposizioni varie sulla sanità pubblica. 
  
Il senato e la camera dei deputati hanno approvato; 
  In virtù dell'autorità a noi delegata; 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo 
quanto segue: 
   
SANITA', SANITARI, ECC. (MALATTIE)   
Capo I. 
Vaccinogeno. 
   
Art. 1.   
  Il  ministero  dell'interno  
è autorizzato a produrre e vendere, al prezzo  da  fissarsi 
annualmente con decreto del ministro, il vaccino jenneriano nonché gli altri 
vaccini e sieri, e dei quali il ministero stesso,  sentito  il  
consiglio  superiore  di  sanità, ritenga utile nell'interesse 
pubblico assumere la produzione e lo smercio. 
  Alla  parte straordinaria dello stato 
di previsione della spesa del ministero  predetto per l'esercizio 1915-1916 
è assegnata la somma di lire   260.000,   destinata  
per  lire  205.000  alla  costruzione  e 
all'arredamento  del  vaccinogeno  e per lire 55.000 al 
completamento della  sezione di controllo dei sieri e vaccini presso il 
laboratorio di  micrografia  e  batteriologia della sanità 
pubblica e di cui agli articoli
2 e 3 
della legge 8 luglio 1904, n. 360. 
  
 SANITA', SANITARI, ECC. (MALATTIE)   
Capo I. 
Vaccinogeno. 
   
 Art. 2. 
  
  In  appositi  capitoli  del  
bilancio  della  spesa  del  ministero dell'interno  
saranno  inscritti  gli  stanziamenti occorrenti per la 
manutenzione   ordinaria  del  vaccinogeno  e  per  
il  funzionamento dell'istituto. 
  
 NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA   
Capo II. 
Disposizioni sulla sanità marittima. 
  
 Art. 3. 
  
  All'ultimo  comma  dell'art.  
17  della  legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sono sostituite le 
disposizioni seguenti: 
  <<Le  infrazioni  alle  
disposizioni  di questo regolamento saranno punite   con   
pene   pecuniarie   da  lire  5  a  lire  
1000,  salva l'applicazione delle pene portate dal codice penale e da altre 
leggi. 
  <<Sono  estese  a  tali  
infrazioni  la competenza del capitano del porto  di  arrivo 
delle navi, stabilita dall'art. 434, ultimo alinea, del  codice  per  
la  marina  mercantile,  e la procedura contemplata dall'art.  
448  dello  stesso  codice,  modificato dall'art. 11 della 
legge 11 aprile 1886, n. 3781. 
  <<Le pene pecuniarie previste dal presente 
articolo dovranno essere versate prima della partenza della nave. Qualora questa 
avvenga prima che  il  giudizio  sia  stato  definito, 
il capitano della nave dovrà versare  presso  l'ufficio  di  
porto  un deposito di garanzia, nella somma  che  sarà  
determinata dall'autorità marittima locale, entro i limiti minimo e massimo 
sopra indicati>>. 
   
NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA   
Capo II. 
Disposizioni sulla sanità marittima. 
   
Art. 4. 
  
  Sono soggette al diritto di costituto 
sanitario nella misura: 
    a)  dell'uno  per  
cento  sull'importo  della tassa di ancoraggio imposta  per  
le provenienze dall'estero, le navi che approdano in un porto dello Stato 
provenienti dall'estero. 
  Ove  la  nave  arrivi  
in  un  porto  dello  Stato  prima che siano trascorsi  
trenta  giorni  dalla data di un precedente approdo per il quale  
abbia  pagato  il  diritto di costituto, non sarà sottoposta a 
nuovo pagamento del diritto stesso, se esente da misure sanitarie: in caso 
contrario il nuovo diritto sarà ridotto alla metà; 
    b)  dell'uno  per  
cento  sull'importo  della tassa di ancoraggio imposta  per  
le provenienze dallo Stato, con un minimo di lire 2, le navi  provenienti  
dalle colonie italiane o viaggianti lungo le coste dello   Stato  
che  vengano  al  loro  approdo  sottoposte  a  
misure sanitarie. 
  Per  gli  approdi  
successivi,  che  avvengano  entro  il  mese dal 
pagamento  di  tale  diritto, il nuovo diritto da pagare sarà 
ridotto alla metà, sempre col limite minimo di lire 2; 
    c) di lire 10, le navi da 
diporto ad ogni approdo nello Stato con provenienza dall'estero; 
    d)  di  lire  
5,  le navi da diporto che viaggiano lungo le coste dello  Stato,  
ad  ogni  approdo  in  cui vengano sottoposte a misure 
sanitarie; 
    e)  di  lire 1, se 
di stazza inferiore a 50 tonnellate, e di lire 2,  se di stazza superiore, 
i galleggianti muniti di licenza a tenore degli  articoli 
31  e 
35 della legge 23 luglio 1896, n. 318, ad ogni approdo, nello Stato, in cui 
vengano sottoposti a misure sanitarie. 
  Nei  casi  di  cui  
alle  lettere  a  e b il diritto è ragguagliato all'importo della 
tassa di ancoraggio imposta per ogni approdo, senza tenere conto del beneficio 
degli abbonamenti. 
  Il diritto di costituito è applicato con 
le stesse norme e modalità della tassa di ancoraggio e dei diritti marittimi. 
   
NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA   
Capo II. 
Disposizioni sulla sanità marittima. 
  
Art. 5. 
  
Sono  abrogati  il  terzo  e 
il quarto comma dell'articolo 40 della legge 23 luglio 1896, n. 318. 
  
SANITA', SANITARI, ECC. (GENERALITA') NAVIGAZIONE 
MARITTIMA E INTERNA   
Capo III. 
Fondo di riserva per le epidemie e per la difesa 
sanitaria marittima. 
   
Art. 6. 
  
  In apposito capitolo del bilancio 
dell'entrata saranno inscritti: 
    a)  il  preventivo  
della vendita di sieri e vaccini, prevista in ogni esercizio finanziario; 
    b)  il  provento  
delle  analisi  e  dei  controlli  compiuti dai 
laboratori   della   sanità  pubblica  e  
quello  della  vendita  dei disinfettanti  e  delle 
pubblicazioni eseguite a cura della direzione generale   della   
sanità  pubblica,  in  conformità  dei  prezzi  da 
approvarsi dal ministero dell'interno; 
    c)  il  prodotto  
del  diritto  di  costituto  sanitario  di  cui 
all'articolo 
4 e 
del diritto di patente sanitaria previsto dall'art. 30 della legge 23 luglio 
1896, n. 318. 
  Una  parte  di tali proventi è 
destinata a far fronte alle spese di cui all'art. 2. 
  La  parte restante è destinata a 
costituire il fondo di riserva per le  epidemie  e  per la difesa 
sanitaria marittima; al quale scopo, a cura  del  ministero  del  
tesoro,  l'importo  relativo  sarà versato annualmente alla cassa 
depositi e prestiti come deposito volontario a conto fruttifero.  
  Il  fondo  serve per sopperire 
ad eventuali deficienze dei capitoli per  spese  in  casi  
di  epidemie  e per quelle di manutenzione e di funzionamento  
delle  stazioni  sanitarie  normalmente  stanziati nel 
bilancio del ministero dell'interno. 
  I  prelevamenti  sono  
fatti  con decreto del ministro del tesoro e inscritti  nel  
bilancio  del  ministero dell'interno, in aumento dei capitoli 
corrispondenti. 
  
 ACQUE 
TERMALI E TERME   
Capo IV. 
Acque minerali e stabilimenti termali ed affini. 
   
Art. 7. 
  
  Nessuno   può  mettere  
in  vendita  acque  minerali,  naturali  od 
artificiali,  nazionali  od  estere,  senza  avere  
ottenuta speciale autorizzazione dal ministero dell'interno. 
  Contro  il  provvedimento  
di  questo è ammesso entro trenta giorni ricorso al governo del Re che 
decide sentito il consiglio di Stato. 
   
ACQUE TERMALI E TERME   
Capo IV. 
Acque minerali e stabilimenti termali ed affini. 
   
Art. 8. 
  
  Chiunque intenda aprire ed esercitare 
stabilimenti termali, di cure idroterapiche,  fisiche  ed  affini 
deve ottenerne autorizzazione dal prefetto. 
  Contro  il provvedimento del 
prefetto è ammesso entro trenta giorni ricorso  al  ministro 
dell'interno che decide sentito il consiglio di 
Stato. 
  
ACQUE TERMALI E TERME   
Capo IV. 
Acque minerali e stabilimenti termali ed affini. 
   
Art. 9. 
  
Gli  stabilimenti  di  produzione  
o di smercio di acque minerali e quelle  termali,  di  cure  
idroterapiche, fisiche ed affini, i quali venissero  aperti  od  
esercitati  senza l'autorizzazione di cui agli articoli  precedenti,  
saranno  fatti  chiudere  dal  prefetto, senza pregiudizio 
dell'applicazione dell'art. 14.   Il decreto del prefetto è 
provvedimento definitivo. 
   
ACQUE TERMALI E TERME   
Capo IV. 
Acque minerali e stabilimenti termali ed affini. 
  
Art. 10. 
  
 Le opere per la utilizzazione di sorgenti di 
acque minerali possono essere  dichiarate  di  pubblica  
utilità  per  decreto  del ministro dell'interno. 
 La  dichiarazione  comprende  
le autorizzazioni di cui a precedenti 
articoli. 
  
SANITA', SANITARI, ECC. (PERSONALE)   
Capo V. 
Ordini dei sanitari. 
  
Art. 11. 
  
Chiunque eserciti la professione di 
medico-chirurgo, di veterinario e di farmacista, senza essere inscritto 
nell'albo di uno degli ordini del  regno  o  durante  il  
tempo  per il quale gli fu, dall'autorità competente   
dell'ordine  cui  appartiene,  inflitta  la  
sospensione dall'iscrizione,  è  soggetto alle sanzioni portate 
dall'articolo 53, 
terzo  comma,  del  testo  
unico  delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 
636. 
  
 SANITA', SANITARI, ECC. (GENERALITA')   
Capo VI. 
Vigilanza zooiatrica ai confini e nei porti. 
   
Art. 12. 
  
Alla  tabella  dei  diritti  
per  la visita del bestiame ai confini dello Stato annessa all'art. 51 del 
testo unico delle leggi sanitarie approvato  col  regio decreto 1° 
agosto 1907, n. 636, è sostituita la tabella annessa alla presente legge. 
Il  maggior provento portato dalla tabella 
stessa per il diritto di visita  al  pollame  vivo  e morto 
in importazione e in esportazione, alle  budella  fresche  e  
salate  e  alle  pelli  di importazione, è integralmente  
destinato  ad  aumento  del  fondo  di  riserva 
per le epizoozie  di  cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 26 
giugno 1902, n. 272. 
  
 SANITA', SANITARI, ECC. (GENERALITA') 
NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA   
Capo VII. 
Disposizioni finali. 
   
Art. 13. 
  
  é  data  facoltà al governo del 
Re di provvedere alle variazioni di bilancio   conseguenti   
alle   precedenti  disposizioni,  nonché  di provvedere  
con appositi regolamenti, uditi il consiglio superiore di sanità  e il 
consiglio di Stato, per la esecuzione delle disposizioni stesse. 
  Il  regolamento  per la 
esecuzione delle norme contenute al capo IV fisserà  il  termine  
entro  il  quale  coloro  che  alla  data della 
pubblicazione   della   presente  legge  
posseggono  stabilimenti  di produzione   di  acque  
minerali  o  stabilimenti  termali,  di  cure 
idroterapiche,  fisiche  o affini,   dovranno   
procurarsi   la autorizzazione  prescritta  dalle norme 
stesse: in difetto di che gli stabilimenti predetti verranno fatti chiudere a 
termini dell'art. 9. 
  
 ACQUE TERMALI E TERME   
Capo VII. 
Disposizioni finali. 
  
Art. 14. 
  
  I  contravventori  alle  
disposizioni  contenute  al  capo IV della presente  legge  
e  a  quelle del regolamento di cui al secondo comma 
dell'articolo  precedente sono puniti con 
pene pecuniarie da lire 100 a lire 1000. 
   
SANITA', SANITARI, ECC. (GENERALITA') NAVIGAZIONE 
MARITTIMA E INTERNA ACQUE TERMALI E TERME   
Capo VII. 
Disposizioni finali. 
  
Art. 15. 
é  data  facoltà  al  governo  
del  Re di modificare il regolamento approvato  con  regio 
decreto 27 luglio 1905, n. 487, e di coordinare in  testo  unico  
le  disposizioni del t. unico delle leggi sanitarie approvato con r. 
decreto 1° ag. 1907, n. 636, e quelle della presente e delle altre leggi che 
hanno modificato le norme in esso contenute. 
  
SANITA', SANITARI, ECC. (GENERALITA') 
(Si omette la tabella).  
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