Correre nel verde Terme: salute, benessere e relax  - Correre nel verde direttore responsabile Giorgio Gandini


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Terme: salute, benessere e relax

Legge 323/2000 - RIORDINO DEL SETTORE TERMALE

Art. 1

(finalità)

1. La presente legge disciplina l'erogazione delle cure termali al fine di assicurare il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psicofisico degli assistiti del Servizio sanitario nazionale e reca le disposizioni per la promozione e la riqualificazione del patrimonio idrotermale, anche ai fini delle risorse ambientali.

2. La presente legge promuove altresì la tutela e la valorizzazione del patrimonio idrotermale anche ai fini dello sviluppo turistico dei territori termali.

3. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, possono promuovere, con idonei provvedimenti, d'incentivazione e sostegno, la qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e la valorizzazione delle risorse naturali e storico artistiche dei territori termali.

4. Le regioni e le province di TN e BZ definiscono con gli enti interessati gli strumenti di tutela e salvaguardia urbanistico - ambientale dei territori termali, adottati secondo le rispettive competenze.

5. Il Governo è delegato ad emanare entro 90 giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo recante un testo unico delle leggi in materia d'attività idrotermali che raccolga, coordinandola, la normativa vigente.

 

Art. 2

(definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a. cure termali: le cure aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie indicate dal decreto di cui all'art. 4, comma 1, erogate negli stabilimenti termali definiti ai sensi della lettera c);

b. patologie: le malattie indicate dal decreto di cui all'art. 4, comma 1, che possono essere prevenute o curate, anche ai fini riabilitativi, con le cure termali;

c. stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati ai sensi dell'art. 3, ancorché annessi ad alberghi, istituti termali o case di cura in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazioni vigente per l'esercizio delle attività diverse da quelle disciplinate dalla presente legge;

d. aziende termali: le aziende, definite ai sensi dell'art. 2555 del C.C. o i rispettivi rami, costituiti da uno o più stabilimenti termali.

 

Art. 3

(stabilimenti termali)

1. Le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che:

a. risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o di sub concessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;

b. utilizzando, per finalità terapeutiche, fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe o simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, nonché acque termali e minerali, qualora le proprietà terapeutiche di queste ultime siano state riconosciute ai sensi degli articoli 6, primo comma, lettera t) della legge 23 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

1. Le cure termali sono erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'art. 8 - quater del D: L: 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 8 del D.L. 19 giugno 1999, n. 229, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, introdotto dal medesimo art. 8 del citato D.L. n. 229 del 1999.

 

Art. 4

(erogazione delle cure termali)

1. Fermo restando quanto stabilito dal D:L: 29 aprile 1998, n. 124 e successive modificazioni, con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del servizio sanitario nazionale. Il decreto di cui al presente comma assicura agli assistiti del servizio sanitario nazionale i cicli di cure termali per la riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuloleso e per la riabilitazione delle funzioni auditive garantiti agli assicurati dell'INAIL, per ciascuna delle patologie per gli stessi prevista.

2. Entro 60 giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 1, il Ministro della sanità, ai sensi dell'art. 1 comma 28 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, provvede all'individuazione dei percorsi diagnostici e terapeutici riguardanti ciascuna delle patologie individuate dal medesimo decreto prevedendone l'articolazione in cicli di applicazioni singoli o combinati.

3. Il decreto di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente dal Ministro della sanità sulla base dell'evoluzione tecnico - scientifica e dei risultati dei programmi si ricerca di cui all'art. 6.

4. La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e province autonome di TN e BZ promuovono intese, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28 agosto 1997, n. 281, al fine di assicurare la necessaria unitarietà del sistema termale nazionale in rapporto alla specificità ed alla particolarità del settore e delle relative prestazioni.

 

Art. 5

(regimi termali speciali)

1. il Servizio sanitario nazionale garantisce agli assicurati aventi diritto avviati alle cure termali dall'INPS e dall'INAIL i regimi termali speciali di cui all'art. 6 del DL 20 settembre 1995, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 1995 n.490. Le prestazioni economiche accessorie sono erogate dall'INPS e dall'INAIL con oneri a carico delle rispettive gestioni previdenziali.

2. Il regime termale speciale in vigore per gli assicurati dell'INPS si applica, con le medesime modalità, anche agli iscritti ad enti, casse o fondi preposti alla gestione di forme anche sostitutive di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, in possesso dei requisiti previsti dall'INPS per l'ammissione al medesimo regime termale speciale.

3. Gli organi periferici degli enti di cui al presente articolo sono tenuti a svolgere le attività necessarie per l'ammissione agli aventi diritto ai regimi termali speciali di cui al comma 1. A tal fine essi provvedono a comunicare una sintesi diagnostica dei singoli casi alla azienda unità sanitaria locale di appartenenza del soggetto avente diritto e a quella nel cui territorio è ubicato lo stabilimento termale di destinazione.

 

Art. 6

(ricerca scientifica, rilevazione statistico-epidemiologica, educazione sanitaria)

1. Le regioni e le province autonome di TN e BZ promuovono il coinvolgimento e la collaborazione delle aziende termali per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ferme restando le competenze del Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al D.L. 5 giugno 1998 n. 204 e quello del Ministro della sanità di cui all'art. 125 del D.L. 31 marzo 1998 n. 112, senza oneri a carico dello Stato.

2. Al fine della realizzazione dei programmi di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di TN e BZ si avvalgono delle università, degli enti e degli istituti di ricerca specializzati, per lo svolgimento delle attività relative alla definizione dei modelli metodologici ed alla supervisione tecnico-scientifica sulla attuazione degli stessi programmi.

 

Art. 7

(specializzazione in medicina termale)

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997 n. 127, è disciplinato l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in medicina termale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. I medici dipendenti dalle aziende termali hanno diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia che abbiano attinenza con la medicina termale.

 

Art. 8

(disposizioni sul rapporto di lavoro)

1. Ai fini della valutazione dei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale. Le equiparazioni di cui al presente comma operano solo se il servizio è stato prestato in qualità di dipendente a tempo pieno con rapporto di lavoro esclusivo e con orario di lavoro non inferiore alle 35 ore settimanali.

2. Il rapporto di lavoro o di collaborazione del medico non prescrittore con il Servizio sanitario nazionale è compatibile con l'attività prestata presso aziende termali, purchè questa si svolga senza vincolo di subordinazione o preveda l'esercizio di funzioni non direttamente connesse all'erogazione delle cure termali.

 

Art. 9

(profili professionali)

1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare ai senso dell'art. 6 comma 3 del D.L. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni è disciplinato il profilo professionale dell'operatore termale che opera esclusivamente negli stabilimenti termali. Sono fatte salve le competenze specificamente riservate a profili professionali diversi da quelli indicati dal presente articolo.

 

Art. 10

(talassoterapia)

1. La commissione di studio per la definizione medico-scientifica del ruolo delle cure termali nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del ministro della sanità 10 febbraio 1995, definisce altresì i fondamenti scientifici e gli aspetti giuridico-economici delle prestazioni erogate dagli stabilimenti talassoterapici e fitobalneoterapici ai fini dell'eventuale inserimento delle stesse fra le prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale.

2. Fino alla conclusione dei lavori della commissione di cui al comma 1, è prorogata la validità dei rapporti già in atto con il Servizio sanitario nazionale.

 

Art. 11

(qualificazione del territorio termale)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3 e 4, nell'ambito dei piani e dei progetti nazionali e comunitari che comportano investimenti straordinari per la promozione e lo sviluppo economico-sociale di aree comprendenti territori vocazione turistico-termale, lo Stato, le regioni e le province autonome di TN e BZ, favoriscono la destinazione di adeguate risorse nei confronti degli stessi territori.

 

Art. 12

(promozione del termalismo e del turismo nei territori termali)

1. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nell'esercizio delle proprie attività istituzionali l'ENIT inserisce nei propri piani e programmi idonee iniziative per la promozione del termalismo nazionale all'estero quale parte integrante della complessiva offerta turistica italiana, utilizzando anche a tal fine l'apporto tecnico-organizzativo di organismi consortili eventualmente costituiti con la partecipazione delle aziende termali e di istituzioni, enti ed associazioni pubblici o privati interessati allo sviluppo dell'economia termale e di quella indotta.

 

Art. 13

(marchio e qualità ambientale termale)

1. Con decreto del Ministero dell'ambiente, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio di qualità ambientale termale riservato ai titolari di concessione mineraria per le attività termali, secondo le modalità stabilite dalle regioni, in base ai principi indicati ai commi 2 e 3.

2. Il marchio di qualità ambientale termale può essere assegnato solo se per il territorio di riferimento della concessione mineraria sono stati adottati gli strumenti di tutela e di salvaguardia urbanistico-ambientale di cui all'art. 11 comma 4.

3. Il titolare della concessione mineraria per le attività termali presenta alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza la domanda di assegnazione del marchio di qualità ambientale termale unitamente ad una documentazione attestante:

a. l'adozione di apposito bilancio ambientale e la relativa relazione tecnica;

b. la sottoscrizione, certificata dalla competente c.c.i.a.a., di accordi volontari fra gli esercizi alberghieri del territorio termale per autodisciplinare l'uso più corretto dell'energia e dei materiali di consumo in funzione della tutela dell'ambiente;

c. l'attività di promozione, certificato dalla competente azienda di promozione turistica, per la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche del territorio termale:

d. l'adozione da parte degli enti locali competenti di idonei provvedimenti per la gestione più appropriata dei rifiuti e per la conservazione e per la corretta fruizione dell'ambiente naturale.

1. L'assegnazione del marchio di qualità ambientale termale è sottoposta a verifica del Ministero dell'ambiente ogni due anni.

2. Nell'ambito delle attività di cui all'art. 12 comma 1, l'ENIT promuove la diffusione del marchio di qualità ambientale termale sul mercato europeo ed extraeuropeo.

 

Art. 14

(sanzioni)

1. L'autorizzazione ad effettuare la pubblicità delle terme e degli stabilimenti termali nonché delle relative acque minerali curative e dei prodotti derivanti dalle stesse, limitatamente a quanto attiene alle cure termali, alle patologie, alle indicazioni ed alle controindicazioni di natura clinico-sanitaria, è rilasciata dall'autorità sanitaria competente per territorio, sentito il parere dell'ufficio d'igiene.

2. La pubblicità effettuata in violazione di quanto disposto dal comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50 milioni.