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Legge
14 dicembre 2000, n. 376
"Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta
contro il doping"
(Si
rammenta che questa pagina non ha alcun valore legale e non può
sostituire in alcun modo la Gazzetta Ufficiale)
Art.
1.
(Tutela sanitaria delle attività sportive. Divieto di
doping)
1.
L’attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e
collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei
valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping,
con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai
sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i
controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della
salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con
l’ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che
possano mettere in pericolo l’integrità psicofisica degli atleti.
2.
Costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione di
farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e
l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da
condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche
o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni
agonistiche degli atleti.
3.
Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la
somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive e l’adozione di pratiche mediche non
giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a
modificare i risultati dei controlli sull’uso dei farmaci, delle
sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.
4.
In presenza di condizioni patologiche dell’atleta documentate e
certificate dal medico, all’atleta stesso può essere prescritto
specifico trattamento purchè sia attuato secondo le modalità indicate
nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed
i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso,
l’atleta ha l’obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti
la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive,
nel rispetto di regolamenti sportivi, purchè ciò non metta in pericolo
la sua integrità psicofisica.
Art.
2.
(Classi delle sostanze dopanti)
1.
I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le
pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping a norma
dell’articolo 1, sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni
della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge
29 novembre 1995, n. 522, e delle indicazioni del Comitato
internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti
al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche
mediche approvate con decreto del Ministro della sanità, d’intesa con il
Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della
Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la
tutela della salute nelle attività sportive di cui all’articolo 3.
2.
La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive è determinata sulla base delle rispettive
caratteristiche chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi delle
pratiche mediche è determinata sulla base dei rispettivi effetti
fisiologici.
3.
Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non
superiore a sei mesi e le relative variazioni sono apportate con le
stesse modalità di cui al comma 1.
4.
Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
Art.
3.
(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul
doping
e per la tutela della salute nelle attività sportive)
1.
È istituita presso il Ministero della sanità la Commissione per la
vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute
nelle attività sportive, di seguito denominata "Commissione", che svolge
le seguenti attività:
a)
predispone le classi di cui all’articolo 2, comma 1, e procede alla
revisione delle stesse, secondo le modalità di cui all’articolo 2, comma
3;
b)
determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO e di altri
organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie
dei controlli anti-doping ed individua le competizioni e le
attività sportive per le quali il controllo sanitario è effettuato dai
laboratori di cui all’articolo 4, comma 1, tenuto conto delle
caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive stesse;
c)
effettua, tramite i laboratori di cui all’articolo 4, anche avvalendosi
di medici specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-doping
e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i
programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche
mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive;
d)
individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping
con le strutture del Servizio sanitario nazionale;
e)
mantiene i rapporti operativi con l’Unione europea e con gli organismi
internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi
contro il doping.
f)
può promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle
attività sportive e di prevenzione del doping, in modo
particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine
e grado, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali,
le società affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e
privati, anche avvalendosi delle attività dei medici specialisti di
medicina dello sport.
2.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità di
concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le
modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione.
3.
La Commissione è composta da:
a)
due rappresentanti del Ministero della sanità, uno dei quali con
funzioni di presidente;
b)
due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;
c)
due
rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle
province autonome;
d)
un
rappresentante dell’Istituto superiore di sanità;
e)
due
rappresentanti del CONI;
f)
un
rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori;
g)
un
rappresentante degli atleti;
h)
un
tossicologo forense;
i)
due
medici specialisti di medicina dello sport;
l)
un
pediatra;
m)
un
patologo clinico;
n) un
biochimico clinico;
o) un
farmacologo clinico;
p)
un
rappresentante degli enti di promozione sportiva.
q) un
esperto in legislazione farmaceutica.
4.
I componenti della Commissione di cui alle lettere f), g) e p)
del comma 3 sono indicati dal Ministro per i beni e le attività
culturali; i componenti di cui alle lettere h) e n) del
comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei
chimici; i componenti di cui alle lettere i), l) ed m) del
comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri; i componenti di cui alle lettere
o) e q) del comma 3 sono indicati dalla Federazione
nazionale degli ordini dei farmacisti.
5.
I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro per i beni e le attività
culturali, e restano in carica per un periodo di quattro anni non
rinnovabile.
6.
Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per
l’attività della Commissione sono determinati, con il regolamento di cui
al comma 2, entro il limite massimo di lire 2 miliardi annue.
Art.
4.
(Laboratori per il controllo sanitario sull’attività sportiva)
1.
Il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive
individuate dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
lettera b), è svolto da uno o più laboratori accreditati dal CIO
o da altro organismo internazionale riconosciuto in base alle
disposizioni dell’ordinamento internazionale vigente, sulla base di una
convenzione stipulata con la Commissione. Gli oneri derivanti dalla
convenzione non possono superare la misura massima di lire un miliardo
annue. Le prestazioni rese dai laboratori accreditati non possono essere
poste a carico del Servizio sanitario nazionale nè del bilancio dello
Stato. I laboratori di cui al presente articolo sono sottoposti alla
vigilanza dell’Istituto superiore di sanità, secondo modalità definite
con decreto del Ministro della sanità, sentito il direttore
dell’Istituto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2.
I laboratori di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:
a)
effettuano i controlli anti-doping secondo le disposizioni
adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera
b);
b)
eseguono programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle
pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività
sportive;
c)
collaborano con la Commissione ai fini della definizione dei requisiti
di cui al comma 3 del presente articolo.
3.
I controlli sulle competizioni e sulle attività sportive diverse da
quelle individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b),
sono svolti da laboratori i cui requisiti organizzativi e di
funzionamento sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità,
sentita la Commissione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
4.
A decorrere dalla data della stipulazione delle convenzioni di cui al
comma 1, e comunque a decorrere dal centottantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano le attività
del CONI in materia di controllo sul laboratorio di analisi operante
presso il Comitato medesimo.
Art.
5.
(Competenze delle regioni)
1.
Le regioni, nell’ambito dei piani sanitari regionali, programmano le
attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività
sportive, individuano i servizi competenti, avvalendosi dei dipartimenti
di prevenzione, e coordinano le attività dei laboratori di cui
all’articolo 4, comma 3.
Art.
6.
(Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi)
1.
Il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le associazioni
sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati sono tenuti
ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge,
prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei
confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di
sottoporsi ai controlli.
2.
Le federazioni sportive nazionali, nell’ambito dell’autonomia
riconosciuta loro dalla legge, possono stabilire sanzioni disciplinari
per la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze
biologicamente o farmacologicamente attive e per l’adozione o
sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni
patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o
biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche
degli atleti, anche nel caso in cui questi non siano ripartiti nelle
classi di cui all’articolo 2, comma 1, a condizione che tali farmaci,
sostanze o pratiche siano considerati dopanti nell’ambito
dell’ordinamento internazionale vigente.
3.
Gli enti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a predisporre tutti gli
atti necessari per il rispetto delle norme di tutela della salute di cui
alla presente legge.
4.
Gli atleti aderiscono ai regolamenti di cui al comma 1 e dichiarano la
propria conoscenza ed accettazione delle norme in essi contenute.
5.
Il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione
dell’attività sportiva curano altresì l’aggiornamento e l’informazione
dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari
sulle problematiche concernenti il doping. Le attività di cui al
presente comma sono svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art.
7.
(Farmaci contenenti sostanze dopanti)
1.
I produttori, gli importatori e i distributori di farmaci appartenenti
alle classi farmacologiche vietate dal CIO e di quelli ricompresi nelle
classi di cui all’articolo 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere
annualmente al Ministero della sanità i dati relativi alle quantità
prodotte, importate, distribuite e vendute alle farmacie, agli ospedali
o alle altre strutture autorizzate di ogni singola specialità
farmaceutica.
2.
Le confezioni di farmaci di cui al comma 1 devono recare un apposito
contrassegno il cui contenuto è stabilito dalla Commissione,
sull’involucro e sul foglio illustrativo, unitamente ad esaurienti
informazioni descritte nell’apposito paragrafo "Precauzioni per coloro
che praticano attività sportiva".
3.
Il Ministero della sanità controlla l’osservanza delle disposizioni di
cui al comma 2 nelle confezioni dei farmaci all’atto della presentazione
della domanda di registrazione nazionale, ovvero all’atto della
richiesta di variazione o in sede di revisione quinquennale.
4.
Le preparazioni galeniche, officinali o magistrali che contengono
principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche
vietate indicate dal CIO e a quelle di cui all’articolo 2, comma 1, sono
prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica non
ripetibile. Il farmacista è tenuto a conservare l’originale della
ricetta per sei mesi.
Art. 8
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento una
relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nonchè
sull’attività svolta dalla Commissione.
Art.
9.
(Disposizioni penali)
1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la
reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a
lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o
favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all’articolo
2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano
idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche
dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli
atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli
sull’uso di tali farmaci o sostanze.
2.
La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca più
grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche
ricomprese nelle classi previste all’articolo 2, comma 1, non
giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le
condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare
le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i
risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.
3.
La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:
a)
se dal
fatto deriva un danno per la salute;
b)
se il
fatto è commesso nei confronti di un minorenne;
c)
se il
fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di
una federazione sportiva nazionale, di una società, di un’associazione o
di un ente riconosciuti dal CONI.
4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria,
alla condanna consegue l’interdizione temporanea dall’esercizio della
professione.
5.
Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue
l’interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle
federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di
promozione riconosciuti dal CONI.
6.
Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci,
delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a
commettere il reato.
7.
Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o
biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all’articolo 2,
comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico,
dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle
altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla
utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni
e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni.
Art.
10.
(Copertura finanziaria)
1.
Gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, valutati in lire 2
miliardi annue, e dell’articolo 4, valutati in lire un miliardo annue, a
decorrere dall’anno 2000, sono posti a carico del CONI. L’importo
corrispondente ai predetti oneri è versato dal CONI all’entrata del
bilancio dello Stato entro il 31 marzo di ciascun anno e, in sede di
prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2.
L’importo versato all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi del
comma 1 è riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato
di previsione del Ministero della sanità.
3.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2000
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