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Costituzione della Congregazione Cistercense di Casamari

Luglio 1995

Parte Prima

 

La Congregazione

 

Capitolo I

Natura fini e membri

Art. 1

 1. L’abbazia di Casamari e i monasteri da essa fondati costituiscono la Congregazione di Casamari dell’Ordine Cistercense di diritto pontificio ed esente eretta dal papa Pio XI con il breve Beati Petri Apostoli del 14 dicembre 1929.

 2. Faranno parte della Congregazione anche le altre case monastiche che saranno dalla medesima fondate e ad essa aggregate a norma del diritto universale e di queste costituzioni.

Art. 2

I suddetti monasteri sono uniti in congregazione affinché salva la personalità e l’autonomia di ciascuno a norma delle costituzioni e tenuto presente il principio di sussidiarietà

a. possano usufruire di mezzi giuridici e di sussidi fraterni più efficaci per promuovere la vita monastica e l’aggiornamento delle norme di vita e delle opere;

b. venga favorita tra essi l’unione fraterna con vicendevoli aiuti spirituali materiali e di persone e la collaborazione per realizzare opere che sorpassano le possibilità delle singole comunità;

c. dispongano di un organo superiore di vigilanza e di appello che assicuri un fruttuoso servizio di governo per il conseguimento di comuni finalità;

d. sia promosso il loro bene anche mediante una comune rappresentanza presso la Santa Sede e un più autorevole intervento presso le locali autorità ecclesiastiche e civili nonché mediante contatti con gli altri istituti religiosi specialmente monastici.

Art. 3

Gli organi ai quali spettano la promozione e la coordinazione di questi servizi sono prima di tutto il capitolo generale della Congregazione e l’abate preside con il suo consiglio.

Art. 4

 1. La Congregazione di Casamari è una congregazione monastica a norma del diritto universale e proprio con i diritti che in quanto tale le competono. Gode inoltre di tutti i privilegi concessi e che saranno concessi in futuro all’Ordine Cistercense ed alle sue singole Congregazioni.

 2. La nostra Congregazione è unita alle altre congregazioni e monasteri cistercensi con vincolo di carità e di collaborazione per conservare e incrementare la tradizione e il patrimonio propri dell’Ordine Cistercense di cui osserva le costituzioni approvate dalla Santa Sede.

Art. 5

Sia la Congregazione che i suoi singoli monasteri rivestono la figura di persona giuridica a norma del diritto universale e di queste costituzioni.

 

Capitolo II

La vita cistercense nella congregazione

Art. 6

 1. Siamo entrati nella Congregazione perché abbiamo trovato in essa la scuola adatta a realizzare e a sviluppare la nostra vocazione personale alla vita monastica.

 2. Norma suprema e fondamentale della nostra vita è seguire Cristo come insegna il Vangelo. Professiamo con voti solenni i consigli evangelici e li osserviamo in comunione di vita secondo lo spirito della Regola benedettina e la tradizione cistercense. Regola e tradizione sono interpretate dalle presenti costituzioni e dalle dichiarazioni dei capitoli generali dell’Ordine e della Congregazione in merito ai principali elementi della vita cistercense odierna e alla fisionomia e funzione della nostra Congregazione.

Art. 7

 1. In quanto discepoli di San Benedetto per tendere efficacemente alla perfezione della carità seguiamo Cristo prima di tutto nel completo sacrificio della propria volontà a Dio. Perciò accettiamo in spirito di fede e d’amore con obbedienza attiva e responsabile la guida dei superiori al servizio della Chiesa e dei fratelli.

 2. Oggetto del nostro voto di obbedienza ai superiori è l’osservanza della Regola adattata alle odierne esigenze delle costituzioni delle direttive dei capitoli generali dell’Ordine e della Congregazione e ciò che i superiori legittimi comandano in conformità a detti documenti.

 3. A norma del can. 590 siamo tenuti singolarmente ad obbedire al Sommo Pontefice nostro supremo superiore anche a motivo del voto di obbedienza.

Art. 8

 1. Con la castità professata volontariamente per il regno dei cieli dono insigne della grazia ci rendiamo più liberi per il servizio di Dio e degli uomini ci conformiamo maggiormente alla vita verginale di Cristo e siamo un segno della vita futura.

 2. Poiché l’osservanza del voto di castità tocca le inclinazioni più profonde della natura umana abbracciamo il celibato dedicato a Dio come un bene per lo sviluppo della nostra personalità e confidiamo nell’aiuto divino senza trascurare i mezzi naturali e soprannaturali per perseverare in esso.

 3. Il voto di castità comporta l’obbligo della perfetta continenza nel celibato.

Art. 9

 1. Col voto di povertà ci liberiamo per amore di Dio dall’attaccamento ai beni materiali e confidando nella Divina Provvidenza con una vita povera di fatto testimoniamo al mondo di seguire Cristo che visse povero.

 2. Osserviamo la povertà in conformità ai precetti della Regola: non possediamo né disponiamo personalmente di denaro o altra cosa ma riceviamo dalla comunità quanto è necessario a noi e alle nostre attività secondo le disponibilità del monastero e le condizioni sociali del luogo.

 3. Coloro che amministrano i beni della comunità sono solleciti a sovvenire alle necessità dei fratelli e non si permettono ciò che agli altri non è consentito.

 4. Affinché la nostra testimonianza sia vera anche le comunità debbono essere povere evitando il lucro eccessivo l’accumulo delle ricchezze e tutto ciò che disdice alla semplicità monastica.

 5. Viviamo la nostra povertà monastica anche mediante la perfetta comunione dei beni materiali e spirituali coi fratelli e mediante il lavoro personale per sostenere la comunità e le sue opere per beneficare i poveri e per aiutare la Chiesa nelle sue necessità.

Art. 10

 1. Come è prescritto dalla Regola conduciamo perfetta vita comune in spirito di famiglia; siamo perciò solidali nelle virtù e nei difetti nei vantaggi e svantaggi sacrifici ed aspirazioni in modo che la vita fraterna sia per tutti di aiuto nel realizzare la nostra vocazione.

 2. I fratelli non possono assentarsi dal monastero senza la licenza del superiore. Il Superiore maggiore per giusta causa e con il consenso del suo consiglio può concedere a un religioso di vivere fuori dal monastero a norma del can. 665.

 3. La nostra Congregazione è un istituto clericale a norma del can. 588  2 e annovera tra i suoi membri anche monaci non chierici sia coristi che conversi chiamati a viverne il carisma con compiti loro propri.

 4. In quanto membri della stessa comunità formiamo tutti una vera ed unica famiglia in comunione di vita con il Padre e tra di noi in Gesù Cristo per lo Spirito Santo. Ad eccezione dell’Ordine Sacro non ammettiamo nella comunità altra distinzione se non quella proveniente dai diversi compiti con i quali ciascuno partecipa intimamente alla vita e alle opere della comunità perché questa consegua il suo fine.

 5. I professi solenni non chierici godono dei diritti capitolari di voce attiva per tutti gli affari della casa e di voce passiva per gli incarichi per i quali a norma del diritto universale e delle costituzioni non si richiede l’ordinazione sacerdotale.

Art. 11

Come i discepoli di Cristo ebbero in Lui il capo e il maestro così la comunità monastica vive nel monastero sotto la Regola e la guida di un padre chiamato abate.

Art. 12

 1. La preghiera personale e comunitaria è eminentemente efficace ad attuare la nostra unione con Dio nello spirito filiale di Cristo e in Lui con tutti gli uomini. Come monaci ci dedichiamo in modo particolare alla preghiera specialmente liturgica nella celebrazione dell’Eucaristia e dell’Opus Dei.

 2. Nella Messa conventuale centro della nostra giornata ci uniamo al sacrificio eucaristico di Cristo offrendo al Padre le nostre preghiere e sacrifici il nostro lavoro e noi stessi. Vi partecipiamo ogni giorno riceviamo il Corpo santissimo di Cristo e lo adoriamo presente nel Sacramento.

 3. La celebrazione quotidiana della Messa conventuale e dell’Opus Dei occupa il primo posto nella nostra vita e non le anteponiamo alcuna altra attività. Abbiamo in tutti i monasteri l’obbligo del coro e della messa conventuale a norma del diritto universale e proprio.

 4. I fratelli coristi professi solenni sono tenuti alla recita dell’Opus Dei sia in coro che fuori del coro e a seguire la vita liturgica della comunità.

 5. I fratelli conversi recitano le preci stabilite dal capitolo generale della Congregazione. Si fa il possibile perché partecipino alla Messa conventuale e celebrino con la comunità parte dell’Opus Dei e dedicano un certo tempo della giornata alla lectio divina alla lettura spirituale e alla meditazione.

 6. La nostra unione con Cristo si attua anche mediante gli altri sacramenti dai quali attingiamo la grazia divina per essere perseveranti nella nostra vocazione.

 7. Perseveranti nella conversione dell’animo a Dio attendiamo anche all’esame quotidiano di coscienza e ci accostiamo con frequenza al sacramento della Penitenza.

 8. I superiori devono provvedere che in ciascuna casa vi siano confessori idonei a disposizione dei religiosi e più volte l’anno facciano venire confessori straordinari riconoscendo ai fratelli a norma del can. 630  1 la dovuta libertà circa la confessione e la direzione di coscienza salva la disciplina regolare.

Art. 13

 1. Secondo la tradizione dell’Ordine e le prescrizioni dei Capitoli generali dell’Ordine e della Congregazione onoriamo con culto speciale anche con la pratica del rosario mariano la Vergine Madre di Dio modello e patrona della vita consacrata e celebriamo in modo particolare la memoria dei defunti.

 2. Alimentiamo la nostra vita spirituale anche con altri esercizi comunitari di pietà in armonia con la preghiera liturgica tra i quali ha particolare rilievo la devozione a San Giuseppe patrono della nostra congregazione.

 3. Il superiore con la comunità determina quali esercizi comunitari di pietà si praticano nel proprio monastero. Per gli esercizi di pietà riguardanti l’intera Congregazione è competente il capitolo generale della Congregazione.

Art. 14

 1. La lectio divina la lettura spirituale e la meditazione occupano un posto importante nella nostra giornata per alimentare la nostra vita spirituale.

 2. Secondo la tradizione il superiore o altri da lui incaricati tengono la conferenza spirituale alla comunità periodicamente e nelle feste più grandi.

 3. I fratelli fanno ogni anno gli esercizi spirituali. I corsi vanno organizzati in modo tale che ciascuno possa frequentarli fruttuosamente.

Art. 15

 1. La mortificazione interna ed esterna ci offre un grande aiuto per la fedele osservanza dei voti e per l’efficace conversione alla virtù. Con il suo esercizio sia individuale che comunitario seguiamo con più evidenza Cristo nella sua passione.

 2. Esercitiamo la mortificazione prima di tutto perseverando fedelmente nei doveri del proprio stato con tutte le rinunce e i sacrifici ad esso inerenti accettando gioiosamente le difficoltà di ogni giorno il lavoro in spirito di servizio i limiti e le debolezze nostre e dei fratelli il peso della vita comune le infermità la vecchiaia e la morte; amando chi ci fa del male o non ci comprende.

 3. Il superiore con la comunità decide quali altri esercizi di mortificazione si debbano praticare comunitariamente nel monastero. Per gli esercizi che riguardano l’intera Congregazione è competente il capitolo generale della Congregazione.

Art. 16

 1. Nel monastero rispettiamo il silenzio ed il raccoglimento necessari per favorire la preghiera e l’unione con Dio.

 2. Osserviamo sempre il silenzio nei luoghi detti regolari e specialmente durante la notte eccettuati quei casi particolari nei quali il superiore ne dispensi per giusti motivi.

 3. La clausura è segno della separazione dal mondo che favorisce il colloquio con Dio e protegge l’intimità familiare. La osserviamo secondo le prescrizioni del diritto universale e del capitolo generale della Congregazione.

 4. In ogni monastero vi sia una parte riservata esclusivamente ai religiosi nella quale non si ammettono donne di qualsiasi età e condizione. L’accesso agli uomini è consentito per giusti motivi e con il permesso del superiore.

 5. Spetta al superiore maggiore indicare chiaramente le parti soggette alla legge della clausura delimitarne accuratamente i confini mutarli per motivi legittimi e dispensare dalla legge della clausura nei singoli casi.

Art. 17

 1. In giusto equilibrio con il tempo destinato alla preghiera alla lectio divina e alla lettura spirituale dedichiamo parte della nostra giornata al lavoro forma importante di ascesi e doveroso contributo al progresso umano. Vivendo del nostro lavoro diamo anche una testimonianza di povertà e favoriamo lo sviluppo del senso di responsabilità.

 2. Il capitolo generale della congregazione indica le varie specie di lavoro consentite in rapporto alla nostra vocazione.

 3. L’abate con la collaborazione dei fratelli studia e determina i lavori impegnativi da assegnare ai singoli secondo le loro capacità ed ha cura che la quantità di lavoro non sia tale da impedire ai fratelli di dedicarsi alla loro vita spirituale e di avere un congruo tempo libero.

Art. 18

La nostra vita è dedicata al bene della Chiesa perciò animati da ardore apostolico cooperiamo all’opera della redenzione con la testimonianza della nostra vita sia con la preghiera che con l’esercizio del sacro ministero secondo lo spirito della Congregazione.

Art. 19

I confratelli che l’obbedienza chiama a reggere le parrocchie affidate ai nostri monasteri o ad altre attività apostoliche osservino le prescrizioni dei canoni 673; 675  1 e 2; 678; 680; 681; 682 e 683.

Art. 20

Ciascuna comunità pur conservando una certa uniformità nella Congregazione ordini la giornata in modo tale che tutti possano partecipare agli atti comunitari e dedicarsi con profitto al proprio lavoro. L’assenza abituale dagli atti comunitari può essere autorizzata dal superiore solo per gravi motivi.

Art. 21

 1. Vi sia un congruo periodo di riposo e di distensione per ogni religioso. Le modalità siano stabilite di comune accordo in spirito di famiglia.

 2. I fratelli ancora in periodo di formazione eccettuati i novizi usufruiscono delle vacanze ma le trascorrano in luoghi stabiliti per essi.

 3. I religiosi possono trascorrere ogni anno qualche giorno in famiglia. Dove le circostanze lo facessero ritenere opportuno il superiore con il capitolo può disporre altrimenti.

Art. 22

L’abate e i fratelli abbiano prima di tutto e soprattutto cura dei fratelli infermi e servano veramente ad essi come a Cristo che ha detto: «ero infermo e mi avete visitato» e ancora «ciò che avete fatto ad uno dei miei più piccoli lo avete fatto a me». Provvedano inoltre che ad essi siano amministrati i sacramenti della Chiesa.

Art. 23

 1. Uguale sollecitudine abbiano verso tutti i confratelli che trasgredissero le regole. Essi sono dei malati spirituali; e secondo lo spirito del Vangelo e della Regola va usato ogni mezzo per indurli ad emendarsi.

 2. Il superiore faccia la correzione in privato e in forma paterna; in caso di mancanze più gravi e notorie riprenda pubblicamente.

 3. Salvo particolari sanzioni stabilite dal diritto universale dalle costituzioni o dal capitolo generale della Congregazione giudicare se e quali castighi infliggere è compito dell’abate il quale quando si tratti di pene di una certa gravità senta prima il suo consiglio.

 4. Il religioso accusato ha sempre la facoltà di giustificarsi.

Art. 24

Se il diritto universale o proprio non stabilisce altrimenti i ricorsi contro provvedimenti presi per via amministrativa hanno effetto devolutivo; quelli contro provvedimenti presi in via giudiziaria hanno effetto sospensivo.

 

Parte Seconda

Aggregazione alla Congregazione

 

Art. 25

 1. Il monaco diviene con pieno diritto membro della Congregazione e partecipe dei suoi beni spirituali e temporali con la professione solenne libera e definitiva risposta all’appello dello Spirito Santo.

 2. Gli aspiranti si dispongono alla professione solenne passando per i vari stadi della vita monastica durante i quali sebbene in grado diverso fanno parte della Congregazione. Essi sono accettati e amati quali confratelli e inseriti sempre più intimamente nella comunità.

 

Capitolo I

Postulato

Art. 26

Il postulato è un periodo di prova al quale i candidati devono essere sottoposti prima di iniziare il noviziato affinché tanto essi che la comunità possano farsi un giudizio sulle loro attitudini fisiche e psichiche alla vita monastica nella Congregazione verificare la loro cultura religiosa completarla sufficientemente ed assicurarsi che siano abbastanza maturi umanamente e soprannaturalmente sì da poter affrontare con successo la prova del noviziato..

Art. 27

Il postulato può aver luogo in qualsiasi casa della Congregazione purché i postulanti siano affidati al maestro dei novizi o ad un confratello esperto che sia in relazione di stretta collaborazione col maestro.

Art. 28

È compito del capitolo generale della Congregazione dare le necessarie disposizioni circa l’organizzazione e la durata del postulato.

 

Capitolo II

Noviziato

Art. 29

 1. Il noviziato segna l’inizio della vita monastica ed è il primo periodo necessario alla formazione dei candidati.

 2. Scopo del noviziato è di far conoscere più da vicino ai candidati la vita religiosa in genere e la vita monastica come è vissuta nella Congregazione in particolare e mettere gli stessi candidati e la comunità in grado di giudicare se si riscontrano in essi i requisiti per essere ammessi alla prova successiva con la professione temporanea dei consigli evangelici.

Art. 30

I novizi operando con impegno e aiutati dal maestro e dalla comunità a norma dell’art. 38 devono essere condotti:

a. a distaccarsi gradualmente da tutto ciò che non ha rapporto con il Regno di Dio;

b. a perseverare nella pratica dell’umiltà della castità dell’obbedienza della povertà e della preghiera per realizzare l’unione abituale con Dio nella disponibilità alle mozioni dello Spirito Santo;

c. ad esercitare la carità sincera ed aperta e a prestarsi vicendevoli aiuti specialmente spirituali;

d. a conoscere in una visione evangelica la Regola le costituzioni e le tradizioni dell’Ordine e della Congregazione perché sappiano quale legge dovranno abbracciare.

Art. 31

 1. Ferme restando le prescrizioni del diritto universale e delle costituzioni ogni monastero sui iuris è sede valida del noviziato. Se la necessità lo esige l’abate preside con il consenso del suo consiglio e sentito il parere del superiore maggiore competente può con suo decreto scritto erigere o sopprimere il noviziato anche in una casa dipendente.

 2. Il noviziato si compie validamente anche in altro monastero dell’Ordine Cistercense che sia sede di noviziato. I novizi della Congregazione vi possono essere inviati per giuste ragioni con il previo consenso dell’abate preside. Prima della professione devono però trascorrere un periodo di almeno un mese in un monastero della Congregazione sotto la guida del maestro dei novizi o di un religioso designato dal superiore maggiore.

Art. 32

Quanto prescritto nell’articolo precedente vale anche per gli altri periodi di formazione dei candidati.

Art. 33

Circa le condizioni per l’ammissione al noviziato e circa la posizione giuridica dei novizi si osservino le norme del diritto universale e proprio.

Art. 34

 1. Per l’ammissione al noviziato è competente il superiore maggiore e il capitolo conventuale del monastero nel quale il candidato ha trascorso il postulato o l’ultimo periodo di circa un anno della scuola apostolica.

 2. Il superiore che presiede il capitolo deve chiedere informazioni al monastero o alla scuola apostolica nei quali il candidato ha precedentemente dimorato ed esibirle al capitolo insieme alle altre informazioni e documenti richiesti dal diritto universale.

 3. Oltre quanto prescritto dal can. 645  1 e 2 per ciascun candidato si richiede il certificato di un medico di fiducia del monastero sulle sue condizioni di salute fisica e psichica da esibirsi al capitolo almeno nelle sue note essenziali fermo restando il disposto del can. 220.

 4. Tutti quelli che ricevono le informazioni sui candidati sono tenuti al segreto sia circa le notizie sia circa quelli che le hanno date.

Art. 35

Il candidato dichiara in scritto di entrare nella Congregazione spontaneamente senza costrizione o timore alcuno e di essere a conoscenza del can. 702 per cui nel caso che durante il noviziato o in seguito lasciasse la Congregazione o fosse legittimamente dimesso non potrà esigere alcun compenso per qualsiasi attività in essa compiuta.

Art. 36

I novizi usufruiscono delle medesime indulgenze grazie spirituali e privilegi dei quali godono i professi e in caso di morte hanno diritto agli stessi suffragi.

Art. 37

 1. Il noviziato ha inizio con la vestizione monastica nel giorno stabilito dal superiore del monastero nel quale è la sede del noviziato. I candidati vi premettono alcuni giorni di ritiro spirituale.

 2. Per quanto riguarda la sua durata validità e liceità si osservino le prescrizioni dei cann. 647;648 e 649 del diritto proprio.

 3. Il noviziato non si interrompe se il novizio è trasferito in un’altra casa di noviziato dell’Ordine.

Art. 38

 1. La direzione dei novizi sotto l’autorità del superiore maggiore è riservata unicamente al maestro..

 2. Tutti i confratelli devono cooperare alla formazione dei novizi con la preghiera e l’esempio della loro vita.

 3. I novizi sono abitualmente separati dal resto della comunità nella maniera che la prudenza consiglia tenendo presenti le situazioni concrete. Viene loro concesso di comunicare con quei confratelli esperti che il superiore d’accordo con il maestro destina a collaborare alla loro formazione a norma dei canoni 651  2 e 3; 652 e del regolamento del noviziato.

Art. 39

 1. I novizi non sono destinati abitualmente al sacro ministero e ad esercitare gli uffici esterni della Congregazione o monastero né attendono espressamente allo studio delle lettere delle scienze e delle arti.

 2. Il Capitolo Generale può permettere taluni studi utili ad una più efficiente formazione. Quelli di carattere dottrinale o scientifico devono peraltro servire ad una conoscenza amorosa di Dio e allo sviluppo di una più profonda vita di fede.

 3. I novizi devono intervenire alle lezioni e alle esercitazioni riguardanti la formazione che comprendono le seguenti discipline: introduzione al mistero di Cristo introduzione alla Sacra Scrittura spiegazione dei Salmi introduzione alla Liturgia esposizione della Regola e delle Costituzioni dell’Ordine e della Congregazione teologia spirituale ascetica e mistica storia e spiritualità dell’Ordine e della Congregazione elementi di musica sacra e canto liturgico.

Art. 40

Allo scadere del quarto e dell’ottavo mese di noviziato il maestro deve presentare una relazione su ciascun novizio al superiore della casa di noviziato ed al suo consiglio i quali giudicheranno anche con votazione segreta qualora sia richiesta dal superiore o dal maestro se il novizio meriti o no di continuare la prova. La stessa relazione deve essere inviata dal maestro al superiore Maggiore della casa del noviziato e al superiore del monastero sui iuris di provenienza del novizio.

Art. 41

Il novizio che venisse a trovarsi in punto di morte può essere ammesso alla professione senza le formalità richieste sia dal superiore maggiore sia dal superiore della casa del noviziato o da chi li sostituisce in loro assenza o da un delegato dei medesimi. Se il novizio guarisce la professione non ha più alcun effetto giuridico e il novizio continuerà il noviziato.

Art. 42

 1. Il novizio può lasciare la Congregazione liberamente.

 2. Il superiore maggiore della casa del noviziato può dimettere un novizio per qualsiasi giusta causa sentito però il maestro il suo consiglio e se il novizio proviene da un altro monastero sui iuris il superiore di detto monastero. La causa della dimissione viene notificata al novizio.

 3. Il novizio che ha lasciato la Congregazione liberamente o perché dimesso o che si è allontanato dalla casa del noviziato senza licenza del superiore competente con animo di non ritornare se viene riaccettato deve iniziare nuovamente il noviziato.

 

Capitolo III

Iuniorato

Art. 43

Lo iuniorato comprende il periodo di formazione che va dalla fine del noviziato al termine del corso ordinario di studi teologici per i confratelli destinati agli studi sacri e fino alla professione solenne per gli altri.

Art. 44

Terminato il noviziato i candidati trascorrono un secondo periodo di prova sotto la guida del maestro dei novizi o del maestro di spirito secondo le direttive del capitolo generale della Congregazione. Essi fanno la professione a tempo determinato per sperimentare se l’impegno definitivo al quale aspirano sia veramente per loro un mezzo per progredire più facilmente verso la perfezione della carità.

Art. 45

 1. L’ammissione alla professione temporanea appartiene al superiore maggiore e al capitolo conventuale del monastero nel quale i candidati hanno compiuto il noviziato. Il medesimo superiore ha il diritto di ricevere la professione personalmente o per un suo delegato.

 2. Il maestro dei novizi deve fare una relazione accurata al capitolo su ciascun novizio ed eventualmente indicare i motivi di proroga del noviziato.

 3. Nel caso che il noviziato sia stato compiuto in un monastero fuori della Congregazione a norma dell’art. 31  2 il capitolo di questo monastero esprime un voto consultivo sull’idoneità del novizio alla professione. Questo giudizio assieme ad una relazione del maestro dei novizi di detto monastero viene esibita al capitolo che decide l’ammissione alla professione che è il capitolo della casa sui iuris al quale appartiene la casa di noviziato dove il candidato avrebbe dovuto compiere la prova.

 4. Se nella votazione del capitolo per l’ammissione di un novizio alla professione vi è parità di suffragi il novizio viene dimesso a meno che l’abate sentito il maestro gli conceda un supplemento di prova della durata di non oltre sei mesi qualora non ne avesse già usufruito. Se la maggioranza è contraria il novizio deve essere dimesso.

Art. 46

 1. I novizi premettono alla professione gli esercizi spirituali per alcuni giorni.

 2. L’emissione della professione avviene secondo il rito in uso nell’Ordine con eventuali adattamenti del Capitolo Generale della Congregazione.

 3. La formula della professione temporanea è la seguente:

    Io fra N.N. novizio (corista/converso) prometto la mia stabilità nella Congregazione di Casamari la conversione dei miei costumi e l’obbedienza secondo la regola di S. Benedetto Abate a norma delle costituzioni della nostra Congregazione davanti a Dio e ai suoi Santi le reliquie dei quali sono qui custodite in questo monastero di N. dell’Ordine Cistercense costruito in onore della beatissima e sempre Vergine Maria Madre di Dio e di San N. (o dei santi N.N.) in presenza del Rev.mo Padre N.N. abate (priore) di N. (oppure abate priore monaco di N. delegato dell’abate (priore) di N.).

 4. Il documento della professione emessa deve essere sottoscritto dal professo da chi riceve la professione e da due testimoni e viene conservato nell’archivio del monastero.

Art. 47

 1. Quanto alla validità della professione si osserva il can. 656 e quanto alla condizione giuridica dei professi temporanei valgono il can. 668  1 2 e 3 e le prescrizioni del diritto proprio.

 2. La professione religiosa invalida per un impedimento esterno deve essere convalidata dalla Santa Sede oppure tolto l’impedimento mediante nuova emissione di voti.

 3. Se è nulla per difetto di consenso meramente interno si convalida prestando il consenso purché non sia stata revocata l’ammissione da parte della Congregazione.

 4. Se vi sono gravi motivi contro la validità e il religioso non voglia rinnovare per sicurezza la professione né chiedere la sanatoria si sottoponga il caso alla Santa Sede.

 5. Ai fini del computo del triennio di cui al can. 658 2° vale anche il periodo prima della convalida.

Art. 48

 1. La prima professione si emette per tre anni e può essere rinnovata ma non deve durare complessivamente più di nove anni.

 2. Alla scadenza della professione il superiore del monastero nel quale i professi compiono il loro tirocinio dopo aver sentito gli stessi professi e il maestro consulta il suo consiglio e giudica se sia il caso di ammetterli al rinnovo della professione e per quanto tempo a norma del diritto universale e delle costituzioni o di presentarli al capitolo per l’ammissione alla professione solenne. Se il superiore non è superiore maggiore il rinnovo della professione o l’ammissione alla professione solenne sarà chiesta al superiore maggiore competente.

 3. Se non è loro concesso il rinnovo della professione né la presentazione al capitolo devono lasciare la Congregazione.

 4. Una malattia può essere motivo di non ammissione al rinnovo della professione o alla professione solenne se si prova che fu dissimulata o nascosta al momento della prima professione.

 5. Una infermità fisica o psichica anche contratta dopo la professione se a giudizio degli esperti rende il professo non idoneo alla vita monastica nella Congregazione costituisce motivo per non ammetterlo al rinnovo della professione o alla professione solenne salvo il caso che l’infermità sia dovuta a negligenza da parte della Congregazione o a lavori sostenuti nella medesima Congregazione.

 6. Se però diventa demente durante i voti temporanei anche se non è in grado di emettere la nuova professione non può essere dimesso dalla Congregazione.

Art. 49

I professi di voti temporanei:

a. usufruiscono delle stesse indulgenze grazie spirituali e privilegi dei quali godono i professi solenni e in caso di morte hanno diritto ai medesimi suffragi;

b. sono ugualmente obbligati ad osservare le regole e le Costituzioni e alla celebrazione comune dell’Ufficio Divino. In caso di assenza dal coro non sono tenuti a recitarlo in privato a meno che non siano chierici;

c. non hanno voce attiva e passiva a meno che le Costituzioni non prescrivono altrimenti espressamente;

d. tutto ciò che acquistano con la propria industria o a motivo del monastero oppure ricevono come pensione sussidio assicurazione a qualunque titolo rimane acquisito dal monastero.

Art. 50

 1. Spirato il tempo della professione i candidati possono lasciare liberamente la Congregazione.

 2. Se vogliono abbandonare la vita religiosa mentre sono ancora legati dai voti chiedono l’indulto di lasciare la Congregazione all’Abate Preside che può concederlo con il consenso del suo consiglio a norma del can. 688  2.

Art. 51

 1. Il diritto di ammettere alla professione solenne appartiene previo consenso dell’abate preside al superiore maggiore e al capitolo conventuale del monastero nel quale il candidato risiede abitualmente. Se risiede nel monastero da meno di un anno devono intervenire al capitolo con pieni diritti il superiore e il maestro o almeno uno dei due ai quali il candidato era ultimamente soggetto. In ogni caso si devono chiedere informazioni ai monasteri nei quali il candidato ha compiuto il noviziato e ha trascorso il periodo di voti temporanei. Tali informazioni vanno esibite al capitolo.

 2. Nella votazione del capitolo se vi è parità di suffragi si applica quanto disposto per in novizi all’Art. 45  4 nonostante precedenti rinnovi della professione ma fermo restando quanto prescritto nell’art. 48  1.

Art. 52

 1. L’ammissione alla professione solenne non avvenga prima che il candidato abbia compiuto ventitré anni e se destinato agli ordini sacri non prima del secondo anno già iniziato del corso teologico salvo qualche caso particolare a giudizio del maestro e del superiore con il suo consiglio osservate sempre le prescrizioni del diritto universale.

 2. L’ammissione alla professione solenne non deve concedersi se non quando i candidati sentendosi pronti e preparati la domandano liberamente e sono giudicati sufficientemente maturi dai superiori.

 3. I candidati devono fare una dichiarazione scritta per l’ammissione alla presenza del superiore competente o di un suo delegato circa la loro libera volontà di emettere i voti solenni e se destinati agli ordini sacri circa la perfetta conoscenza degli oneri che derivano anche da questi e la libera accettazione di essi.

Art. 53

 1. I candidati premettono alla professione solenne gli esercizi spirituali per alcuni giorni.

 2. La professione solenne si emette secondo il rito in uso nell’Ordine ed adattato dal capitolo generale della Congregazione.

 3. La formula della professione solenne è la seguente:

    Io fra N.N. professo (corista/converso) prometto la mia stabilità nella Congregazione di Casamari la conversione dei miei costumi e l’obbedienza secondo la regola di S. Benedetto Abate a norma delle costituzioni della nostra Congregazione davanti a Dio e ai suoi Santi le reliquie dei quali sono qui custodite in questo monastero di N. dell’Ordine Cistercense costruito in onore della beatissima e sempre Vergine Maria Madre di Dio e di San N. (o dei santi N.N.) in presenza del Rev.mo Padre N.N. abate (priore) di N. (oppure abate priore monaco di N. delegato dell’abate (priore) di N.).

 4. Il documento della professione emessa deve essere sottoscritto dal professo da chi riceve la professione e da due testimoni. è conservato nell’archivio del monastero. Il superiore competente deve dare notizia dell’avvenuta professione al parroco della parrocchia di battesimo del professo.

Art. 54

 1. Circa la validità della professione solenne si osservano il can. 658 1° e 2° e queste costituzioni.

 2. In caso di invalidità accertata o dubbia si procede a norma dell’art. 47.

 3. Quanto alla condizione giuridica dei professi solenni si osservano le prescrizioni dei canoni 668  3 4 e 5 e delle Costituzioni.

Art. 55

 1. I professi solenni hanno voce attiva e passiva a norma del diritto universale e delle costituzioni.

 2. Prima della professione solenne il candidato deve fare la rinunzia radicale dei suoi beni a norma del can. 668  4.

 3. Il professo solenne chierico rimane separato dalla diocesi alla quale era incardinato.

Art. 56

 1. Durante lo iuniorato i fratelli con gli aiuti che la Congregazione offre sviluppano e approfondiscono la loro formazione spirituale iniziata nel noviziato.

 2. Si dia ad essi la formazione pastorale e sufficiente istruzione nelle scienze sacre e profane nelle arti e mestieri secondo la capacità e le condizioni di ciascuno. Quelli destinati agli Ordini sacri seguano i prescritti corsi di filosofia teologia e pastorale. Tutti infine siano educati a prestare volentieri i servizi anche umili ma sempre preziosi che le condizioni concrete dei vari monasteri e comunità richiedono.

 3. I fratelli non destinati agli Ordini sacri a cominciare dal noviziato ricevono la formazione assieme ai fratelli destinati agli Ordini sacri.

 4. Appartiene all’abate decidere quali alunni devono attendere a studi superiori nelle scienze sacre e profane con eventuale conseguimento dei gradi accademici dopo aver sentito gli stessi alunni il loro maestro e il suo consiglio.

 5. Il maestro di spirito deve riferire ogni anno sul comportamento e progresso degli alunni al superiore maggiore competente e al suo consiglio nonché al superiore del monastero sui iuris che li ha accettati come postulanti.

Art. 57

 1. La decisione se e quando gli alunni devono essere promossi agli Ordini sacri spetta al superiore maggiore competente a norma dell’articolo 49 dopo aver sentito il suo consiglio. Egli per qualsiasi ragione canonica anche occulta può negare anche extragiudizialmente l’accesso agli Ordini salvo il ricorso all’abate preside con il suo consiglio.

 2. Circa i requisiti e le condizioni per la promozione agli Ordini sacri si osservino le prescrizioni del diritto universale e delle costituzioni.

 3. A norma dei cann. 265 e 266 nessuno è promosso agli Ordini sacri se non ha prima emesso la professione solenne.

Art. 58

 1. Nell’intera opera di formazione dei religiosi l’abate preside e gli altri superiori sono coadiuvati anche da commissioni istituite in modo permanente dal capitolo generale della Congregazione secondo le direttive della Santa Sede e dell’Ordine.

 2. Per una formazione veramente efficace tanto gli alunni che i responsabili della loro formazione tengono presenti ed osservano oltre le prescrizioni del diritto universale le direttive dei capitoli generali dell’Ordine e della Congregazione.

Art. 59

 1. Per il passaggio di monaci professi da altra Congregazione o monastero dell’Ordine Cistercense occorre dopo che sia stato informato il loro Abate Preside il consenso dell’abate del monastero di provenienza dell’Abate Preside nostro con il suo consiglio e dell’Abate Generale.

 2. Se sono professi temporanei non ripetono il noviziato né la professione e continuano nei loro voti fino al compimento del triennio. Prima di essere ammessi alla professione solenne dal superiore e dal capitolo conventuale competente a norma dell’art. 51 devono trascorrere un periodo di almeno due anni nella Congregazione con proroga della professione se necessario.

 3. L’eventuale proroga la concede il superiore maggiore del monastero nel quale il professo semplice si è trasferito a norma dell’art. 48  2.

 4. Se sono professi solenni non ripetono il noviziato né la professione ma prima di essere ammessi a promettere la stabilità nella Congregazione dal superiore e dal capitolo competente a norma dell’art. 51 devono trascorrere un periodo di prova di almeno due anni.

 5. Per il passaggio di monaci professi dalla nostra Congregazione ad altra Congregazione o ad altro monastero dell’Ordine Cistercense occorre il consenso del nostro Abate Preside del Superiore Maggiore che lo riceve a norma delle proprie costituzioni e dell’Abate Generale.

Art. 60

 1. I professi provenienti da altro Istituto religioso possono essere ammessi nella nostra Congregazione e viceversa con il permesso del loro superiore generale e del nostro Abate Preside previo consenso dei rispettivi consigli.

 2. Se sono professi perpetui non ripetono il noviziato ma prima di essere ammessi alla professione solenne dal Superiore e dal capitolo competente a norma dell’art. 51 devono compiere una prova di almeno tre anni.

 3. Se sono professi temporanei ottenuto l’indulto di lasciare il proprio istituto compiono il tirocinio regolarmente a cominciare dal noviziato.

 4. Se il passaggio avviene da un Istituto secolare o da una Società di vita apostolica e viceversa occorre inoltre la licenza della Santa Sede.

Art. 61

 1. I religiosi dei quali agli articoli 59 e 60  2 fino a quando fanno la promessa di stabilità o emettono la professione solenne rimangono vincolati dai voti ma i loro diritti e obblighi che avevano nell’istituto o monastero precedenti rimangono sospesi. Sono obbligati all’osservanza regolare della Congregazione ma non godono dei diritti capitolari.

 2. Se non sono ammessi ad emettere la promessa di stabilità o la professione solenne devono tornare all’Istituto o monastero di provenienza.

 3. Con la promessa di stabilità o con la nuova professione ottengono la piena incorporazione alla Congregazione mentre cessano i diritti e gli obblighi precedenti.

Art. 62

 1. Nella nostra Congregazione possono essere ammessi anche fedeli in qualità di oblati sia regolari che secolari o in qualità di familiari secondo la tradizione cistercense e benedettina. La loro vita e condizione giuridica è regolata da uno statuto particolare del capitolo generale della Congregazione.

 2. Secondo il pio uso dell’Ordine l’abate preside e i superiori maggiori sentito il loro consiglio possono concedere il diploma di affiliazione a laici ed ecclesiastici che abbiano acquisito meriti verso la Congregazione o un monastero. Gli affiliati partecipano così ai beni spirituali dell’Ordine cistercense in vita e in morte.

 

Capitolo IV

Separazione dalla congregazione

Art. 63

 1. Un confratello professo solenne che vuole o deve lasciare la Congregazione temporaneamente può ottenere o gli può essere imposta l’esclaustrazione a norma dei canoni 686 1 e 3 e 687.

 2. Se vuole lasciare la Congregazione definitivamente deve ottenere il relativo indulto a norma dei canoni 691  1 e 2; 692 e 693.

Art. 64

 1. Un confratello professo temporaneo o solenne è dimesso ipso facto deve essere e può essere dimesso dalla Congregazione a norma dei cann. 694 e 703.

 2. Oltre che per i motivi menzionati nei canoni 694 695 e 696 un professo temporaneo a norma del can. 696  2 può essere dimesso per mancanza di spirito religioso per negligenza abituale nella preghiera e nell’osservanza se disturba la pace se è insubordinato rispetto ai superiori se ha troppa inclinazione alla critica e se mostra poca stima dei voti.

Art. 65

Dimostriamo sincera e vera carità verso i confratelli che abbandonano la Congregazione mantenendo con essi convenienti contatti e aiutandoli in caso di necessità.

Art. 66

Un confratello che al termine del noviziato o dopo la professione temporanea o solenne è uscito legittimamente dalla congregazione può essere riammesso dall’Abate preside con il consenso del suo Consiglio a norma del can. 690  1.

 

Parte Terza

I monasteri

Capitolo I

Specie origine estinzione dei monasteri

Art. 67

Secondo l’insegnamento di San Benedetto il monastero o cenobio offre a noi monaci le condizioni adatte a seguire Cristo nella via alla perfezione della carità in intima unione di beni spirituali e materiali.

Art. 68

 1. Nella nostra Congregazione vi sono due specie di cenobi: i monasteri sui iuris che possono essere abbazie o priorati conventuali e i monasteri dipendenti da quelli sui iuris che sono detti anche priorati semplici.

 2. Oltre i cenobi indicati al  1 ci sono anche case destinate a scopi particolari le quali vengono sotto il nome di residenze.

Art. 69

Ciò che è prescritto in queste costituzioni per i monasteri sui iuris si applica anche ai priorati semplici in quanto è compatibile con la loro natura e salvo l’Art. 73  8.

Art. 70

I monasteri sui iuris hanno personalità giuridica ecclesiastica a norma del diritto universale e delle costituzioni godono di autonomia disciplinare e amministrativa hanno proprio capitolo conventuale e il loro superiore è superiore maggiore e ordinario. Rispetto alle case dipendenti esse vengono anche sotto il nome di case madri.

Art. 71

 1. Per la fondazione di un monastero sui iuris e per la erezione di un priorato semplice in monastero sui iuris è necessario che vi siano:

a. una comunità di almeno nove professi solenni i quali dichiarano di voler appartenere stabilmente al monastero a norma della costituzioni;

b. la speranza fondata che il numero dei monaci si conservi ed accresca anche nella forma prevista dall’Art. 77;

c. condizioni favorevoli a provvedere alle necessità della comunità;

d. buona osservanza regolare e ambienti idonei al suo esercizio;

e. il consenso del capitolo generale della Congregazione.

 2. Da questi requisiti non può dispensare nemmeno il capitolo generale della Congregazione.

Art. 72

Per l’erezione di un monastero in abbazia oltre i requisiti enumerati nell’art. 71 si richiede:

a. che vi sia una comunità di almeno tredici professi solenni;

b. che la comunità ne faccia richiesta;

c. che abbia funzionato come priorato conventuale per un certo periodo la cui durata è a giudizio del capitolo generale della Congregazione.

Art. 73

 1. La personalità giuridica ecclesiastica compete anche ai monasteri dipendenti ma con diritti limitati a norma della costituzioni.

 2. I monasteri dipendenti sono parte integrante della rispettiva casa madre e i monaci che in essi risiedono formano un’unica comunità con quelli residenti nella casa madre.

 3. Detti monasteri sono retti dal superiore della casa madre per mezzo di priori da lui nominati ad nutum dopo aver sentito i professi solenni della casa dipendente ed il suo consiglio.

 4. Il superiore maggiore ogni tre anni sente di nuovo i professi solenni della casa dipendente e il suo consiglio e decide se il superiore può continuare nel suo ufficio.

 5. I superiori delle case dipendenti hanno sulla loro comunità la potestà dominativa ordinaria e la potestà di giurisdizione nella misura in cui è loro delegata dal superiore maggiore.

 6. Il superiore della casa madre con il consenso del suo consiglio delega al superiore della casa dipendente quelle facoltà delegabili che sono necessarie al governo della casa.

 7. Il priore è aiutato nel suo ufficio:

a. dal capitolo locale costituito dai membri professi solenni della comunità che è competente nei casi indicati dalle costituzioni e dal capitolo generale della Congregazione. Il priore deve sempre chiedere il parere del capitolo circa gli affari più importanti e circa le proposte da sottoporre al capitolo conventuale competente;

b. da un consiglio costituito alla maniera del consiglio dell’abate per quanto riguarda il numero la designazione e la durata in carica dei membri se la comunità conta almeno cinque professi solenni compreso il superiore altrimenti i capitolari fungono anche da consiglieri. Il consiglio è consultato per gli affari ordinari ed effettua la revisione dell’amministrazione.

 8. Se circostanze particolari lo richiedono il superiore maggiore può stabilire un ordinamento appropriato circa l’organizzazione e la vita interna del priorato semplice dopo aver sentita la comunità locale. Lo stesso vale anche per il superiore competente circa le residenze..

Art. 74

Nuovi monasteri vengono fondati o aggregati con decreto dell’Abate preside previo consenso del Capitolo Generale della Congregazione o quando si tratta di priorati semplici del consiglio dell’Abate Preside se il Capitolo non è riunito e non si può attendere. Sono inoltre da osservare le disposizioni dei canoni 608; 609  1 e 2; 610 611 e 612.

Art. 75

La proposta per la fondazione di un monastero sui iuris e per l’erezione di un monastero in casa sui iuris o in abbazia è presentata al capitolo generale della Congregazione dall’abate preside con il consenso del suo consiglio.

Art. 76

 1. Se in un monastero sui iuris vengono a mancare le condizioni stabilite dagli articoli 71 e 72 il capitolo generale della Congregazione può sospendere alcuni suoi diritti e privilegi ed anche ridurlo a priorato semplice o se si tratta di abbazia a priorato conventuale definitivamente o temporaneamente a giudizio del medesimo capitolo.

 2. Qualsiasi monastero può essere trasferito o soppresso con decreto dell’Abate Preside dopo aver consultato il Vescovo diocesano e previo consenso del capitolo conventuale competente e del Capitolo Generale della Congregazione.

 3. I beni della casa soppressa rispettati i diritti legittimante acquisiti e la volontà dei fondatori vanno in proprietà della casa madre se la casa era dipendente oppure della Congregazione.

 

Capitolo II

Inserimento nella famiglia monasteriale

Art. 77

 1. Appartiene all’abate preside con il consenso del suo consiglio di costituire la prima comunità nei monasteri sui iuris a norma delle costituzioni e secondo le direttive del capitolo generale della Congregazione.

 2. Nel caso che i monaci disposti ad appartenere stabilmente al monastero non raggiungano il numero richiesto a norma dell’articolo 71  1 a) l’abate preside con il consenso del suo consiglio vi può assegnare altri a tempo indeterminato i quali faranno parte della comunità con i relativi doveri e diritti.

 3. Quando devono essere inseriti nella comunità di un monastero sui iuris nuovi membri l’Abate Preside::

a. deve consultare il Superiore Maggiore del monastero di destinazione se i confratelli scelgono quel monastero nella loro prima opzione;

b. deve inoltre consultare il loro Superiore Maggiore e avere il consenso del Superiore Maggiore e del Capitolo Conventuale del monastero di destinazione se i confratelli optano per quel monastero ma fanno già parte della comunità di un altro monastero sui iuris;

c. deve infine sentire anche i confratelli se questi non hanno chiesto tale trasferimento.

 4. Avvenuto il trasferimento il monaco perde i diritti e gli obblighi precedenti e assume quelli del nuovo monastero.

Art. 78

 1. Nonostante che i monasteri siano sui iuris i monaci emettono la professione ed il voto di stabilità non per un determinato monastero ma nella e per la Congregazione e sono soggetti all’abate preside per quanto riguarda la loro destinazione nelle varie comunità.

 2. Perciò le comunità dei monasteri sui iuris sono stabili nel senso che i trasferimenti dei monaci da un monastero all’altro non devono avvenire se non per gravi esigenze del bene particolare degli stessi monaci o dei monasteri o del bene comune della Congregazione.

Art. 79

 1. Un monaco può essere temporaneamente trasferito in un altro monastero sui iuris:

a. per motivi suoi personali riconosciuti validi dal proprio superiore;

b. per motivi di salute;

c. se la sua opera è richiesta in altro monastero;

d. se egli si oppone in maniera da causare disturbo nella comunità alla riforma del monastero o alla istituzione nel medesimo di sedi comuni di formazione oppure se la sua presenza è incompatibile con dette iniziative;

e. se è di scandalo o se ha commesso mancanze per le quali non si può punire senza danno del monastero o senza destare ammirazione.

 2. Per il trasferimento temporaneo di un religioso basta il consenso dato dai due rispettivi superiori interessati dopo aver consultato i rispettivi consigli e avvertito l’abate. Il monaco da trasferire deve essere interpellato nei casi indicati alle lettere b) c) del paragrafo precedente; negli altri casi deve essere ascoltato.

 3. Il trasferimento potrà essere protratto finché sussistono i motivi che l’hanno determinato a giudizio dei due superiori interessati dopo di che il religioso ha diritto di tornare nel proprio monastero.

 4. Se i trasferimenti per motivi menzionati alle lettere a e c si protraggono oltre due anni continui o discontinui devono essere trasformati in definitivi a norma dell’art. 77  3.

 5. Circa la partecipazione del monaco ai diritti della comunità del monastero nel quale è stato trasferito temporaneamente si osservi l’Art. 100  3 e 4.

 

Parte Quarta

Governo dei monasteri

 

Capitolo I

L’abate

Art. 80

L’abate è prima di tutto padre e pastore di anime. La sua autorità nel monastero ha carattere di servizio in favore dei fratelli e pur essendo spirituale si estende agli altri aspetti ed esigenze temporali. Seguendo la Regola i fratelli credono che egli tenga tra essi il luogo di Cristo. Come la missione di Cristo si compendia nell’essere mediatore agli uomini presso il Padre così l’abate adempie al suo ufficio animato dalla sollecitudine di condurre i fratelli alla perfetta comunione con Dio e tra loro guidandoli per la via dell’obbedienza attiva e responsabile a collaborare in unità di intenti e in spirito di fede e di amore. Nell’esercizio del suo ufficio si conforma alle disposizioni contenute nei cann. 617-619.

Art. 81

Se non risulta diversamente dalla stessa natura delle cose e non si prescrive espressamente il contrario tutto ciò che nella Regola o nelle costituzioni si dice dell’abate vale anche per il priore conventuale o amministratore che regge un monastero sui iuris.

Art. 82

 1. L’abate ha tutti i diritti e doveri dei superiori maggiori a norma del diritto comune e delle costituzioni.

 2. Ha inoltre la facoltà:

a. di nominare il priore claustrale i responsabili dei vari uffici del monastero e i superiori delle case dipendenti a norma di queste costituzioni;

b. di trasferire i religiosi suoi sudditi da una ad un’altra casa della sua giurisdizione sentito il suo consiglio e informati i rispettivi superiori e i religiosi da trasferire;

c. di avere libero rapporto epistolare con i suoi sudditi;

d. di nominare con il consenso del suo consiglio gli esaminatori di cui all’Art. 115;

e. di giudicare in prima istanza le controversie riguardanti i suoi religiosi.

 3. Ha il dovere:

a. di chiedere il consenso o sentire il parere del capitolo conventuale o del suo consiglio a norma del diritto universale e delle costituzioni e di dare tutte le informazioni necessarie per mettere i capitolari o i consiglieri in grado di deliberare rettamente sulle proposte presentate;

b. di promuovere anche riunioni capitolare a carattere familiare per comunicare ai fratelli con sincerità e chiarezza i successi e gli insuccessi le difficoltà e i problemi della famiglia monastica e discuterne fraternamente con essi;

c. di dimorare nel proprio monastero e se deve per giusti motivi assentarsi per più di un mese di avvertirne l’abate preside.

 4. L’abate esercita l’autorità di superiore maggiore e di ordinario anche sui religiosi di altri monasteri che per qualsiasi motivo risiedono temporaneamente nel suo monastero e case dipendenti eccettuati i casi di maggior importanza come ammissione alla professione dimissione dalla Congregazione concessione di lettere dimissoriali per le ordinazioni.

Art. 83

L’abate è eletto dal capitolo conventuale del rispettivo monastero tra i sacerdoti professi solenni della Congregazione a norma delle costituzioni osservate le prescrizioni dei cann. 164-173 e 176-179 salva la facoltà dell’abate preside con il suo consiglio di nominare il primo superiore del monastero sui iuris se lo giudica più opportuno a causa di particolari circostanze.

Art. 84

Per essere validamente eletto all’ufficio di Abate bisogna essere professo solenne da almeno sette anni ed avere non meno di trenta e non oltre settantacinque anni di età. Circa gli altri requisiti per l’ufficio di abate si tengano presenti la Santa Regola queste costituzioni e il diritto universale.

Art. 85

L’elezione non può essere fatta per compromesso e salvo casi particolari stabiliti dalle costituzioni o dal Capitolo Generale della Congregazione neanche per lettera o per procuratore.

Art. 86

Nessuno può dare il voto a se stesso ed è vietato dare il voto ai propri consanguinei fino al terzo grado incluso sia in linea retta che collaterale.

Art. 87

 1. Per la validità dell’elezione si richiede la maggioranza dei due terzi dei voti computata in relazione agli elettori presenti. Se non la si ottiene dopo tre scrutini si procede al quarto scrutinio nel quale hanno voce passiva solo i due candidati che nel terzo hanno ricevuto più voti. Questi però devono astenersi dal votare. Se nel quarto scrutinio si ha parità di voti è proclamato eletto il più anziano di professione e se pari di professione il più anziano di età.

 2. Allo stesso modo se nel terzo scrutinio più di due candidati riportano parità di voti concorrono nel quarto i due più anziani di professione e se vi è parità di professione i due più anziani di età.

Art. 88

 1. Se all’elezione del candidato che gli elettori stimano più adatto e preferiscono si oppone un impedimento canonico dal quale si possa e si sia soliti concedere la dispensa gli stessi elettori possono postularlo con i propri voti alla competente autorità osservando quanto dispone il diritto universale e queste costituzioni.

 2. Se il postulabile non raggiunge i due terzi dei voti nei primi tre scrutini si procede ad una nuova elezione a norma del  1 nella quale non avrà più voce passiva.

Art. 89

Il preside del capitolo ha la facoltà di sospenderlo anche dopo uno o più scrutini e di riconvocarlo dopo qualche giorno ricominciando dal primo scrutinio se lo ritiene opportuno per cause particolarmente gravi previo voto favorevole dello stesso capitolo.

Art. 90

Se l’eletto è assente e non si può avere immediatamente il suo assenso il preside del capitolo lo avverte della sua elezione e intanto sospende il capitolo finché l’eletto non abbia manifestato la sua accettazione o rinuncia a norma del diritto comune. Ugualmente si fa in attesa della dispensa in caso di postulazione.

Art. 91

Qualora un priorato conventuale venga eretto in abbazia il superiore in carica cessa dal suo ufficio e si procede ad una nuova elezione.

Art. 92

 1. Se qualche monastero venisse a trovarsi in situazioni tali per cui a giudizio del consiglio dell’abate preside l’elezione fosse impossibile o molto difficile oppure sconsigliabile l’abate preside con il suo consiglio dopo aver ascoltato i singoli capitolari vi nominerà per un certo tempo un priore amministratore secondo la tradizione dell’Ordine.

 2. Qualora il regime amministratoriale perdurasse fino al seguente capitolo generale della Congregazione appartiene al medesimo capitolo decidere se prorogarlo ancora o meno.

Art. 93

 1. Il priore claustrale o il vicepriore se l’ufficio di priore è vacante presi accordi con l’abate preside convoca il capitolo per l’elezione dell’abate. Il capitolo è presieduto dall’abate preside o se la sede presidenziale è vacante o impedita dal primo assistente generale a norma degli articoli 134  1 e 143  1 e 2 o da un loro delegato.

 2. La convocazione del capitolo deve avvenire almeno quindici giorni prima della scadenza del mandato dell’abate in carica fissando la data delle elezioni entro i quindici giorni successivi oppure più tardi ma non oltre tre mesi se a giudizio dell’abate preside e del consiglio di casa vi sia giusto impedimento.

 3. In caso di morte rinuncia o deposizione la convocazione si faccia al più presto e l’elezione avvenga non oltre i trenta giorni da quando il superiore competente ha avuto notizia della sede vacante fermo restando per il resto quanto prescritto nel  2 di questo articolo.

Art. 94

 1. L’abate eletto ottiene il pieno possesso dell’ufficio dopo aver ricevuto la conferma dall’abate preside o dall’assistente che lo sostituisce a norma dell’art. 134  1 personalmente o da un loro delegato.

 2. Deve ricevere al più presto la benedizione abbaziale e durante l’incarico ha diritto all’uso dei pontificali.

 3. Rimane in carica sei anni ed è sempre rieleggibile salve le norme prescritte negli Art. 84 e 95  1.

Art. 95

 1. L’abate non può rimanere in carica dopo aver compiuto i settantacinque anni.

 2. L’abate che per gravi motivi volesse rinunciare al suo ufficio prima della scadenza del mandato presenti la sua rinuncia a norma del diritto universale all’abate preside dopo aver informato il capitolo conventuale.

 3. Se l’abate non è più in grado di esercitare efficacemente il suo ufficio è tenuto a dimettersi. Nel caso che non riconoscesse il suo stato sia aiutato dall’abate preside a rendersene conto e sia indotto alla rinuncia. Se ciò non bastasse e la situazione fosse tale da risultare gravemente dannosa al monastero e alla comunità l’abate preside sentito il suo consiglio sottopone il caso al capitolo generale della Congregazione o se il capitolo non è riunito al giudizio del suo consiglio. Per decidere la deposizione occorrono i due terzi dei voti del Capitolo o i quattro quinti dei voti del Consiglio.

 4. Se l’abate si rende colpevole di colpe gravi contro la Regola le costituzioni i decreti del capitolo generale dell’Ordine e della Congregazione e le disposizioni dell’abate preside dopo quattro ammonizioni anche paterne dell’abate preside si procede alla sua deposizione a norma del  3 di questo articolo.

Art. 96

L’abate non più di regime riprende il suo posto nella comunità ma il superiore del monastero gliene può assegnare uno più onorevole e permettergli l’uso dei pontificali.

Art. 97

Se avviene la deposizione o la morte durante il suo mandato il priore claustrale alla presenza di due consiglieri provveda a prendere immediatamente in consegna tutti i documenti lasciati dal defunto o dal deposto a conservarli e a trasmetterli fedelmente al suo successore.

Art. 98

 1. L’abate uscente per mandato scaduto continua a governare il monastero fino a quando il successore prenderà possesso dell’ufficio.

 2. Se l’elezione dovesse essere rimandata oltre i termini stabiliti dall’art. 93  2 e 3 o se l’abate scaduto non volesse continuare nell’ufficio o se la vacanza avvenisse per causa di morte di rinunzia o di deposizione salvo quanto è previsto nell’art. 92  1 e 2 il priore claustrale reggerà il monastero analogamente a quanto stabilito nell’art. 139  2 per l’abbazia di Casamari.

 

Capitolo II

Capitolo conventuale

Art. 99

Il servizio dell’autorità che l’abate esercita in modo vicario cioè in nome di Cristo esige che la volontà di Dio venga ricercata con la cooperazione dei confratelli anche perché la corresponsabilità nelle decisioni facilita l’unione delle volontà. Perciò l’abate è coadiuvato nel governo del monastero dal capitolo conventuale o dal consiglio..

Art. 100

 1. Il capitolo conventuale è costituito dall’abate e dai monaci professi solenni che fanno parte della famiglia del monastero.

 2. Appartiene esclusivamente al capitolo generale della Congregazione stabilire quali capitolari e come debbono essere convocati e partecipare al capitolo con particolare riguardo ai residenti nelle case dipendenti.

 3. Il religioso che dimora legittimamente in un monastero non suo per più di tre mesi esercita ivi i diritti capitolari per gli affari ordinari restando sospeso l’esercizio dei medesimi diritti nel proprio monastero. Tuttavia per gli affari di importanza maggiore: fondazione traslazione e soppressione del proprio monastero e case dipendenti elezione del superiore maggiore dei consiglieri e dei delegati al capitolo che elegge l’Abate Preside esercita i diritti capitolari soltanto nel proprio monastero.

 4. Se la sua dimora diventa definitiva in conformità all’Art. 79  4 esercita nel monastero di residenza tutti i diritti capitolari salvo l’Art. 77  4.

 5. Se qualche religioso ricopre in un monastero non suo un incarico proprio degli ufficiali maggiori esercita soltanto in detto monastero tutti i diritti capitolari dal momento della nomina.

Art. 101

Tutti gli aventi diritto al capitolo conventuale salvo quanto all’Art. 100  2 sono tenuti a parteciparvi se non sono trattenuti da impedimenti riconosciuti ragionevoli dall’abate.

Art. 102

 1. Convocare il capitolo appartiene all’abate che deve farlo in tempo utile comunicando ai capitolari gli argomenti che egli ha stabilito d’accordo con il suo consiglio.

 2. Presiede il capitolo lo stesso abate o se fosse impedito il priore claustrale.

Art. 103

 1. Ogni decisione si prende a maggioranza assoluta dei voti con votazione segreta eccettuati i casi particolari per i quali è prescritto altrimenti.

 2. Le maggioranze si calcolano in relazione ai capitolari presenti.

 3. Se il numero dei voti risultasse superiore al numero dei votanti si ripete la votazione.

 4. Dopo aver discusso le questioni all’ordine del giorno la relativa votazione può essere differita ad altro momento se il preside del capitolo o la maggioranza dei capitolari lo richiedono.

 5. Eccettuato il preside del capitolo nessuno può partecipare al capitolo quando si tratta di un consanguineo fino al terzo grado incluso sia in linea retta che collaterale.

 6. Le decisioni circa proposte non contenute nel programma devono essere rimandate alle sessioni seguenti se a giudizio del capitolo non si tratta di affari improrogabili.

Art. 104

Quanto detto nell’articolo precedente va osservato in tutti gli atti collegiali se non è prescritto altrimenti in casi particolari.

Art. 105

 1. L’abate interpelli il capitolo quando è richiesto dal diritto universale e proprio e in tutti gli affari di una certa importanza osservando il can. 127  1 e 3. Deve in particolare richiederne il voto deliberativo nei seguenti casi:

a. ammissione al noviziato alla prima professione e alla professione solenne. In questi casi la parità di voti si ha come non ammissione;

b. accettazione di un religioso proveniente da una altra Congregazione o monastero dell’Ordine ad emettere il voto di stabilità;

c. ammissione degli oblati regolari;

d. traslazione o soppressione di una casa;

e. spese straordinarie superiori alla somma stabilita dal capitolo generale della Congregazione;

f. vendita di cose preziose;

g. acquisti vendite locazioni pignoramenti di beni mutui o prestiti per un valore superiore alla somma stabilita dal capitolo generale della Congregazione;

h. costruzioni demolizioni e restauri straordinari di edifici;

i. stipulazione di contratti di una certa importanza;

j. delega per la trattazione di affari di grande importanza;

k. muovere o concordare liti gravi e dispendiose;

l. accettazione di una parrocchia;

m. fondazioni di legati e assunzione di oneri perpetui.

 2. Per la soppressione o traslazione di una casa e per gli affari economici di cui alle lettere e) f) g) h) del  precedente occorre anche il consenso del capitolo generale della Congregazione o se il capitolo non è riunito e non si può attendere del consiglio dell’abate preside se il valore supera la somma oltre la quale il medesimo capitolo abbia deciso che si richieda il suddetto consenso. Si osservino inoltre le prescrizioni del diritto comune e di queste costituzioni.

 3. Si deve generalmente richiedere il voto consultivo del capitolo conventuale nei casi dai quali possano derivare oneri alla comunità.

Art. 106

Chi rivela ciò che è stato detto in capitolo sul conto dei confratelli anche postulanti e novizi e il nome di chi lo ha detto specialmente se così facendo danneggia la buona fama delle persone o turba la pace sia escluso per un certo tempo dal partecipare al capitolo a giudizio dell’abate e sentito il parere del suo consiglio.

 

Capitolo III

Consiglio dell’abate

Art. 107

 1. In ciascun monastero sui iuris deve esservi un consiglio costituito da professi solenni membri della comunità salvo l’Art. 100  5 il cui voto o consiglio l’abate è tenuto a chiedere a norma del diritto universale e proprio. L’abate fa parte del consiglio e dà il suo voto.

 2. Se nella comunità i professi solenni non superano il numero di dieci i consiglieri saranno due; se sono più di dieci ma non superano il numero di venti saranno quattro; e se superano il numero di venti saranno sei. Negli ultimi due casi il priore claustrale e il cellerario sono membri di diritto del consiglio finché dura il loro ufficio; nel primo caso lo è solo il priore claustrale. Tutti gli altri consiglieri sono eletti dal capitolo conventuale a maggioranza assoluta e con votazione segreta a norma del can. 119  1 e degli articoli 85 e 86. Contemporaneamente si eleggono uno due o tre sostituti secondo che il numero dei consiglieri è di due di quattro o di sei.

 3. Il capitolo generale della Congregazione in casi particolari può stabilire un modo diverso di procedere alla elezione dei consiglieri.

 4. L’incarico dei consiglieri eletti dura per tre anni e la loro rielezione è sempre possibile. Nella nomina del priore claustrale e del cellerario a norma dell’art. 110  2 e 3 quando uno o più consiglieri venissero a mancare prima che spiri il triennio o in caso di impedimento a partecipare alla riunione per qualsiasi motivo prendono il loro posto i sostituti in ordine di elezione.

 5. Nel caso che il loro mandato terminasse simultaneamente a quello dell’abate tengono l’ufficio fino alla presa di possesso del successore se la sua elezione avviene nei termini indicati dall’Art. 93  2 e 3. Trascorsi detti termini si procede al loro rinnovo.

Art. 108

 1. Il voto del consiglio oltre nei casi contemplati nel diritto comune e nelle costituzioni è deliberativo nei seguenti affari:

a. scrutini riguardanti i novizi;

b. dichiarazione di dimissione richiesta dal fatto avvenuto a norma del can. 694;

c. espulsione di un professo dal monastero a norma del can. 703;

d. nomina del cellerario del maestro dei novizi del maestro di spirito dello iuniorato del rettore della scuola apostolica o da altro collegio;

e. muovere liti o concordarle quando non siano gravi né dispendiose;

f. uso delle facoltà delegate dall’abate preside particolarmente di quelle delle quali anche l’abate preside deve far uso con il suo consiglio.

 2. Ed è consultivo nei seguenti affari:

a. dimissioni di un novizio;

b. inizio del processo di dimissione di un professo;

c. rinnovo della professione temporanea;

d. promozione agli Ordini sacri;

e. trasferimento dei religiosi da una casa all’altra nell’ambito della giurisdizione dell’abate;

f. destinazione dei religiosi a studi specializzati;

g. preparazione delle proposte da sottoporre al capitolo conventuale;

h. nomina del priore claustrale e del vicepriore.

 3. Nel chiedere il consenso o il parere del consiglio si osservano le disposizioni del can. 127  1 2 e 3.

 

Capitolo IV

Ufficiali del monastero

Art. 109

 1. Poiché i compiti dell’abate sono molteplici e difficili egli sceglie tra i suoi monaci i collaboratori che lo aiutano nel suo delicato ufficio.

 2. Ad essi l’abate affida alcuni uffici determinando con chiarezza le competenze di ciascuno concede fiducia e conveniente libertà d’azione in modo che impegnino la propria responsabilità personale.

 3. Questi ufficiali pur essendo corresponsabili dell’andamento della casa devono tuttavia essere sempre disposti a rendere conto della loro attività all’abate. Chi si ritiene leso nei suoi diritti o crede errata la disposizione del superiore può solamente ricorrere ai superiori in forma devolutiva e non sospensiva.

Art. 110

 1. Gli ufficiali maggiori sono il priore claustrale il vice priore il cellerario il maestro dei novizi il maestro di spirito dello iuniorato. Il priore claustrale il maestro dei novizi il maestro di spirito e i rettori devono essere sacerdoti.

 2. Gli ufficiali maggiori sono nominati dall’Abate e dal suo consiglio a norma dell’art. 108  1 d) e 2 h) per la nomina del priore e del cellerario l’Abate ascolta i professi solenni della comunità prima del voto del consiglio.

 3. L’Abate all’inizio e a metà del suo mandato ascolta di nuovo i professi solenni e giudica con il suo consiglio a norma dell’art. 108 2 e) e 2 h) se sia il caso o meno di effettuare cambiamenti negli uffici di priore e di cellerario.

Art. 111

 1. Il priore claustrale collabora con l’abate nel mantenere la disciplina e la buona osservanza e lo rappresenta quando è assente; promuove particolarmente il contatto e il dialogo tra i fratelli e l’abate affinché si realizzi sempre più l’unità della comunità.

 2. Il priore salvo gli articoli 93  1 91  2 e 132  2 e 3 gode solamente dell’autorità che gli è confidata dall’abate; in ogni sua iniziativa agisca sempre d’accordo con lui e durante la sua assenza non conceda permessi o dispense fuori dall’ordinario. Ciò vale anche per il vicepriore per il decano e per il più anziano di professione che sostituiscono il vicepriore.

Art. 112

 1. Il cellerario o economo distinto dal superiore maggiore amministra e cura i beni temporali del monastero sotto la direzione del rispettivo superiore a norma del diritto universale e delle costituzioni. Anche nelle case dipendenti per quanto è possibile l’economo sia distinto dal superiore.

 2. Alle scadenze indicate dal capitolo generale della Congregazione il cellerario sottoponga i registri della sua amministrazione con i documenti allegati al superiore ed al suo consiglio i quali dopo accurato esame li sottoscrivono. Lo stesso deve fare l’incaricato del registro delle Sante Messe.

 3. Appartiene all’abate sentito il parere del suo consiglio organizzare l’amministrazione del monastero seguendo le direttive del capitolo generale della Congregazione dell’abate preside dell’economo generale e delle commissioni di cui all’Art. 153  1.

Art. 113

 1. Il maestro dei novizi è il responsabile della prima impegnativa formazione dei candidati alla vita monastica nella nostra Congregazione. Data l’importanza del suo compito sia scelto dai superiori con grande oculatezza e gli si dia la più ampia libertà d’azione e responsabilità a norma del diritto comune e delle costituzioni; non venga rimosso senza grave motivo.

 2. Tutti i compiti e le occupazioni dei novizi anche durante eventuali periodi apostolici inseriti nella loro formazione dal capitolo generale della Congregazione devono essere svolti sotto la responsabilità e la direzione del maestro dei novizi il quale può farsi coadiuvare da confratelli idonei ed esperti.

 3. Se è preposto ad un noviziato comune il maestro viene nominato dall’abate preside con il suo consiglio sentiti i superiori interessati e d’accordo col superiore maggiore nella cui giurisdizione detto noviziato ha sede.

 4. L’aiutante che si ritenesse opportuno di assegnare al maestro è nominato dall’abate d’accordo col medesimo maestro.

Art. 114

 1. Il maestro di spirito è preposto ai giovani monaci che dopo il noviziato proseguono la loro formazione monastica sacerdotale e apostolica.

 2. Per il maestro di spirito vale quanto è detto del maestro dei novizi nell’articolo precedente.

 3. L’incarico di maestro di spirito è compatibile con quello di maestro dei novizi.

Art. 115

 1. In ogni monastero sui iuris vi siano tre esaminatori nominati a norma dell’art. 82  2 d). Essi siano sacerdoti e tengano l’ufficio per un triennio durante il quale non vengano rimossi senza grave motivo e senza il consenso del consiglio. Se qualcuno di essi viene a mancare si nomini un altro al suo posto.

 2. Gli esaminatori hanno l’incarico di presiedere agli esami ai quali i religiosi devono essere sottoposti a norma del diritto universale e proprio. Gli esami dei corsi ordinari degli studi non riguardano questi esaminatori.

Art. 116

Il rettore della scuola apostolica cura la formazione spirituale intellettuale e fisica degli alunni coltivando in essi quel germe di vocazione di cui danno segno percettibile e per cui vengono accolti nelle nostre scuole apostoliche o seminari minori.

 

 

Parte Quinta

Governo della Congregazione

 

Capitolo I

Capitolo generale

Art. 117

Oltre alla potestà ordinaria personale dei superiori vi è nella Congregazione una potestà collegiale espressa dai capitoli conventuali dei singoli monasteri e dal capitolo generale della Congregazione.

Art. 118

Il Capitolo Generale della Congregazione è la suprema autorità ed ha la potestà dominativa e la giurisdizione ecclesiastica su tutti i monasteri e le persone della Congregazione a norma del diritto universale e di queste Costituzioni.

Art. 119

 1. Il capitolo generale della Congregazione ha luogo ogni tre anni da computarsi dall’ultimo capitolo ordinario o straordinario ed è convocato a norma delle costituzioni e del regolamento del medesimo capitolo.

 2. L’abate preside con il consenso del suo consiglio può per giusti motivi differire la convocazione del capitolo non oltre sei mesi. in questo caso sono prorogati tutti gli incarichi e gli uffici per i quali compete al medesimo capitolo di provvedere.

 

 3. L’abate preside con il consenso del suo consiglio può convocare il capitolo generale straordinario della Congregazione tutte le volte che lo giudica opportuno osservate le norme stabilite.

Art. 120

A riguardo delle formalità e del rito nella celebrazione del capitolo generale della Congregazione si osserva il regolamento approvato dallo stesso capitolo.

Art. 121

Per decidere una questione nel capitolo generale della Congregazione basta la maggioranza assoluta dei voti se non è prescritto altrimenti in qualche caso. Occorre la maggioranza dei due terzi dei voti per l’approvazione delle costituzioni e delle loro modifiche tenendo conto dell’art. 126  1 a) e b).

Art. 122

Le decisioni e gli statuti di ogni capitolo vanno in vigore ad esperimento fino al prossimo capitolo ordinario seguente. Se in questo sono confermati nella forma in cui furono approvati e promulgati hanno valore definitivo; altrimenti sono da ritenersi abrogati.

Art. 123

Al più presto i confratelli vengono messi al corrente dei lavori e delle decisioni prese nella maniera stabilita dallo stesso Capitolo Generale.

Art. 124

 1. Al capitolo generale della Congregazione hanno il diritto e il dovere di intervenire con voto deliberativo:

a. l’abate preside gli assistenti generali l’economo generale e gli altri ufficiali della Congregazione istituiti dal medesimo capitolo con annesso diritto di intervenire;

b. i superiori delle case sui iuris;

c. i superiori delle case dipendenti;

d. tanti professi solenni da ciascuna casa che abbia almeno cinque professi solenni per quante volte la comunità raggiunge il numero anche soltanto iniziato di venti professi. Essi sono eletti dal capitolo conventuale o locale al quale partecipano anche i professi temporanei a norma del can. 119  1 e degli articoli 85 e 86 delle costituzioni.

 2. Gli abati presidi scaduti o dimissionari dall’ufficio possono intervenire al capitolo con pieni diritti.

 3. Quei confratelli ai quali il Capitolo Generale della Congregazione per meriti speciali verso la Congregazione concede di intervenire al Capitolo Generale con pieni diritti.

Art. 125

 1. Se qualcuno di coloro che hanno diritto di partecipare al capitolo generale della Congregazione per l’ufficio che ricoprono non può venire per gravi motivi riconosciuti validi dal preside del capitolo ha la facoltà di mandare come suo delegato un monaco professo solenne della Congregazione munito di delega scritta in cui sono esposti anche i motivi dell’assenza.

 2. Si può ricevere soltanto una delega; il voto del delegante non può essere dato a se stesso pur avendo ricevuto dal delegante tale preciso mandato.

 3. Se uno dei capitolari di cui all’Art. 124  1 d) rinuncia o è impedito partecipa al capitolo uno dei sostituti designati da chi di diritto nel modo ivi stabilito.

 4. Nessuno può dare più di due voti. Si osservi inoltre l’Art. 86.

Art. 126

 1. È compito del capitolo generale della Congregazione oltre quanto gli compete per diritto universale e per queste costituzioni:

a. redigere le costituzioni della Congregazione e sottoporle all’approvazione della Santa Sede sentito almeno il parere dei singoli confratelli ed osservata la prescrizione in merito delle costituzioni dell’Ordine;

b. effettuare mutamenti nelle costituzioni sentito almeno il parere dei confratelli e chiederne l’approvazione alla Santa Sede;

c. fare leggi e decreti e prendere decisioni nello spirito della Regola e in conformità alle costituzioni;

d. prendere decisioni in materia liturgica riguardanti l’intera Congregazione osservato quanto per diritto deve essere osservato;

e. approvare le consuetudini della Congregazione nonché le dichiarazioni e le istruzioni nelle quali si danno norme e prescrizioni che applicano i principi della Regola e delle costituzioni alle particolari circostanze di tempo e di luogo;

f. risolvere dubbi e difficoltà circa l’interpretazione e l’attuazione di qualche punto delle costituzioni o di altri codici di norme. L’interpretazione autentica di queste costituzioni è riservata alla Santa Sede;

g. confermare modificare o annullare le sentenze e le decisioni del consiglio dell’abate preside se ancora non sono eseguite o confermate dalla Santa Sede o a questa trasmesse;

h. ricevere la relazione dell’abate generale e dell’abate preside sulle visite fatte ai monasteri della Congregazione e correggere gli abusi rilevati dai visitatori;

i. ricevere ed esaminare le relazioni dell’abate preside sulla situazione della Congregazione e quelle degli altri superiori sullo stato della disciplina regolare e dell’amministrazione nei rispettivi monasteri;

j. ammonire giudicare e se è il caso punire i confratelli che violano le leggi generali e le leggi particolari della Congregazione;

k. dare il permesso di chiedere alla Santa sede privilegi e diritti che riguardano direttamente o indirettamente l’intera Congregazione;

l. trattare e decidere gli affari più importanti che riguardano direttamente e indirettamente l’intera Congregazione;

m. dare il permesso di fare nuove fondazioni o aggregazioni di monasteri;

n. erigere un monastero in casa sui iuris o in abbazia se vi sono le condizioni richieste sospendere alcuni diritti e privilegi delle abbazie e monasteri sui iuris ed anche ridurli ad un grado inferiore;

o. autorizzare la traslazione e la soppressione di monasteri;

p. permettere in casi particolari per motivi gravi e salva la regolare osservanza l’unione ad un monastero di una parrocchia distante ed autorizzare un confratello a risiedere abitualmente fuori del monastero per esercitare la cura delle anime;

q. concedere la facoltà di acquistare vendere pignorare ed ipotecare affittare fare o dare prestiti a norma dell’art. 105  2;

r. stabilire i contributi dei singoli monasteri per le necessità della Congregazione o di qualche casa;

s. disporre dei beni di un monastero del tutto estinto o soppresso osservate le leggi di giustizia e la volontà dei fondatori;

t. eleggere gli assistenti generali e l’economo generale;

u. accettare a maggioranza assoluta la rinunzia dell’abate preside prima della fine del mandato osservate le norme del diritto comune;

v. dirimere in seconda istanza le controversie già trattate presso i superiori maggiori e in prima istanza quelle tra i monasteri sui iuris o tra i loro superiori oppure tra questi e l’abate preside.

 2. I diritti e i doveri dei quali alle lettere a) b) e) h) i) o) q) u) ed alle lettere n) s) se si tratta di case sui iuris sono di competenza esclusiva del capitolo generale della Congregazione.

Art. 127

Contro le decisioni del capitolo generale della Congregazione è ammesso il ricorso al capitolo generale dell’Ordine o se questo non è riunito al sinodo dell’Ordine.

 

Capitolo II

L’abate preside

Art. 128

 1. Ferma restando la suprema autorità del capitolo generale della Congregazione l’abate preside è il suo supremo moderatore della Congregazione e la governa in via ordinaria con il suo consiglio a norma del diritto universale di queste costituzioni e secondo le direttive del capitolo generale della Congregazione.

 2. L’abate preside è segno della unione fraterna dei nostri monasteri e promotore delle relazioni tra di essi per il bene comune. Egli opera in spirito di servizio perché nelle comunità si affermi e progredisca la vita monastica.

 3. L’abate dell’archicenobio di Casamari che è la casa madre della Congregazione è per diritto nativo abate preside risiede abitualmente in detto monastero con la sua curia e gli compete il titolo di arciabate.

Art. 129

Per quanto riguarda i requisiti per l’ufficio di abate preside vale la prescrizione dell’art. 84.

Art. 130

 1. Oltre i diritti e i doveri che competono all’abate preside quale moderatore supremo della Congregazione a norma del diritto universale e di queste costituzioni tra i quali la potestà e la giurisdizione ordinaria nel foro interno ed esterno da esercitarsi secondo le costituzioni sui singoli monasteri e persone della Congregazione gli appartiene anche il diritto:

a. di convocare sentito il suo consiglio il capitolo generale ordinario della Congregazione e col consenso del medesimo consiglio il capitolo straordinario e di presiedere ai medesimi a norma del diritto universale e delle costituzioni

b. di presiedere e di confermare personalmente o per suo delegato le elezioni dei superiori delle case sui iuris;

c. di nominare con il consenso del suo consiglio il priore amministratore nel monastero sui iuris a norma dell’art. 92  1 e 2;

d. di negare con il consenso del suo consiglio la conferma all’elezione dei superiori maggiori;

e. di accettare con il consenso del suo consiglio la rinunzia dei superiori maggiori a norma del diritto comune;

f. di deporre un superiore maggiore se vi è pericolo nell’attesa con il consenso del suo consiglio che in questo caso deve essere pieno tenendo conto dell’art. 95  3;

g. di dare il consenso per l’ammissione dei candidati alla professione solenne;

h. di ricevere personalmente o per mezzo del superiore maggiore rispettivo da lui delegato la professione solenne di tutti i religiosi della congregazione;

i. di conferire i ministeri a tutti i candidati della Congregazione purché siano presentati dal proprio superiore maggiore;

j. di pontificare nelle chiese della Congregazione anche appartenenti a prelature territoriali;

k. di trasferire i monaci da un monastero sui iuris all’altro a norma degli articoli 77  3 e 4 e 78  1 e  2;

l. di concedere l’esclaustrazione ad un professo solenne a norma dei cann. 686 e 687;

m. di emanare in caso di urgente necessità con il consenso del suo consiglio qualche legge o disposizione per l’intera Congregazione. Queste leggi o disposizioni hanno valore fino al prossimo capitolo generale della Congregazione dal quale possono essere confermate modificate o abrogate;

n. di dispensare in casi particolari per giusto motivo e con la sua personale responsabilità i singoli monasteri e le persone dalle osservanze e leggi particolari della Congregazione dopo aver sentito il suo consiglio e il rispettivo superiore maggiore salva la potestà del capitolo generale della Congregazione di confermare restringere o abolire queste dispense;

o. di costituire presso di sé a norma del diritto comune il tribunale di prima istanza per tutte le controversie tra i monasteri sui iuris e tra i religiosi dell’abbazia di Casamari; di seconda istanza per le controversie già trattate presso gli altri superiori maggiori;

p. di avere libero rapporto epistolare con tutti i monaci della Congregazione;

q. di nominare il segretario generale della Congregazione.

 2. L’abate preside ha inoltre il dovere:

a. di visitare a norma del diritto comune dei decreti della Sede apostolica e delle costituzioni personalmente o per un suo delegato i singoli monasteri e di stendere un’accurata relazione delle visite compiute da discutere con il suo consiglio e da presentare al capitolo generale della Congregazione;

b. di offrire ai superiori tutto l’aiuto necessario o utile a compiere efficacemente il loro ufficio astenendosi però da ingerenze indebite;

c. di indire la visita straordinaria per l’intera Congregazione o per un monastero quando è necessario a giudizio suo e del suo consiglio;

d. di rimuovere con il consenso del suo consiglio gli ufficiali dei monasteri sui iuris a motivo di gravi inconvenienti nel caso che il superiore debitamente e seriamente avvertito si rifiuti di provvedere;

e. di trasferire con il consenso del suo consiglio gli ufficiali dei monasteri sui iuris ad altro incarico della Congregazione nel caso che il superiore si opponesse irragionevolmente;

f. di costituire i revisori per la stampa e la pubblicazione dei libri liturgici in uso nella Congregazione salvo il diritto dell’abate generale quando si tratta di libri liturgici un uso in tutto l’Ordine;

g. di inviare alla Santa Sede la relazione sullo stato della Congregazione secondo quanto prescrive il diritto universale;

h. di redigere per il capitolo generale e per il sinodo dell’Ordine la relazione sulla situazione della Congregazione. Un mese prima della celebrazione del capitolo o del sinodo l’abate preside invia ai superiori maggiori copia di questa relazione affinché facciano le loro osservazioni. Il testo definitivo poi dovrà essere trasmesso ai suddetti superiori maggiori;

i. di riferire al capitolo generale della Congregazione circa l’espletamento del suo ufficio e lo stato della Congregazione.

Art. 131

L’abate preside viene eletto con votazione segreta a norma del diritto universale e degli articoli 85 86 87  1 e 2 88  1 e 2 tra tutti i sacerdoti professi solenni idonei della Congregazione dal capitolo composto a norma dell’art. 133.

Art. 132

 1. L’abate preside eletto non ha bisogno di conferma. La sua elezione viene comunicata al più presto all’abate generale ed ai presidi delle congregazioni dell’Ordine.

 2. Rimane in carica sei anni ed è sempre rieleggibile.

 3. Non può rimanere in carica dopo aver compiuto i 75 anni.

Art. 133

 1. Al capitolo per l’elezione dell’abate preside hanno il diritto e il dovere di intervenire con pieni diritti:

a. l’abate preside uscente gli assistenti generali l’economo generale i superiori dei monasteri sui iuris o i loro delegati e quegli ufficiali della Congregazione ai quali il capitolo generale della Congregazione ha conferito il diritto di intervenire;

b. tutti i professi solenni residenti nell’abbazia di Casamari;

c. un certo numero di professi delle case dipendenti da Casamari e dei monasteri sui iuris secondo quanto è stabilito dal capitolo generale della Congregazione.

 2. Appartiene al capitolo generale della Congregazione stabilire quali dei suddetti impediti di intervenire per motivi validi dal preside del capitolo possono delegare il voto ad un altro capitolare salvo quanto prescritto nell’art. 125  3.

Art. 134

 1. Il capitolo è presieduto dal primo assistente generale o in mancanza di questi da un altro assistente secondo l’ordine di precedenza.

 2. Almeno trenta giorni prima della scadenza del suo mandato l’abate preside in carica d’accordo con gli assistenti convoca il capitolo per l’elezione del suo successore indicando il luogo e la data della sua celebrazione. Questo capitolo si celebra nell’abbazia di Casamari se non vi sono impedimenti. La data deve coincidere possibilmente con il giorno della suddetta scadenza ma può essere anticipata o posticipata di quindici giorni. Nel caso di giusto impedimento a giudizio del collegio dei soli assistenti si può rimandare il capitolo ad una data più lontana purché non si superino i tre mesi.

 3. In caso di deposizione o di morte o di rinuncia dell’abate preside prima del termine del suo mandato primo assistente o l’assistente che lo sostituisce secondo il  1 di questo articolo convoca al più presto il capitolo fissando la sua celebrazione entro trenta giorni o più tardi se vi fosse un giusto impedimento a giudizio del collegio degli assistenti ma non oltre i tre mesi dalla notizia della vacanza dell’ufficio.

Art. 135

L’abate preside se per gravi motivi intende rinunciare all’ufficio prima della scadenza del mandato udito il consiglio di Casamari presenta la sua rinuncia al capitolo generale della Congregazione o se il capitolo non è riunito al consiglio degli assistenti.

Art. 136

Se l’abate preside non può più esercitare efficacemente il suo ufficio è aiutato da alcuni tra i superiori maggiori o tra i più anziani designati dal capitolo generale della Congregazione a rendersi conto se il suo governo sia ancora utile o meno alla Congregazione. Se non ottengono la rinuncia e vi sono mancanze o negligenze così gravi da risultare un danno alla Congregazione o all’abbazia di Casamari il primo assistente a norma dell’art. 143  2 delle costituzioni sentiti gli altri consiglieri convoca il capitolo generale della Congregazione al quale unicamente spetta giudicare il caso. Un’eventuale deposizione non può essere decisa se non con i due terzi dei voti a scrutinio segreto.

Art. 137

L’abate preside dopo aver concluso il periodo di governo o essersi dimesso può scegliere come sua dimora un altro monastero della Congregazione nel quale gode di tutti i diritti capitolari fermo restando l’Art. 78 delle presenti costituzioni.

Art. 138

In caso di morte o di deposizione dell’abate preside e anche in caso di non rielezione o di rinunzia se egli vuol lasciare immediatamente la sua sede tutti i suoi documenti e scritti sono presi in consegna conservati e trasmessi fedelmente al suo successore dal primo assistente e dal segretario generale in presenza di due testimoni.

Art. 139

 1. Nel tempo che intercorre tra la scadenza del mandato dell’abate preside in carica e l’elezione del successore l’abate preside uscente continua nel duplice ufficio di preside e di abate di Casamari.

 2. In caso di morte o deposizione dell’abate preside il primo assistente generale o l’assistente che lo sostituisce secondo gli articoli 134  1 e 143  1 e 2 governa la Congregazione e il priore claustrale l’abbazia di Casamari con pieni diritti rispettivamente di preside e di superiore maggiore fino alla presa di possesso del successore.

 3. Si provvede a norma del  2 se l’abate preside fosse impedito o se scaduto o dimissionario non volesse continuare nel suo ufficio a norma del  1 e per il periodo tra l’elezione e la presa di possesso del successore.

 

Capitolo III

Consiglio dell’abate preside

Art. 140

 1. L’abate preside è coadiuvato nel governo della Congregazione da quattro assistenti generali.

 2. Gli assistenti costituiscono il consiglio dell’abate preside il quale ne chiede il consenso o il parere a norma del diritto universale e delle costituzioni.

 3. Il parere o il consenso del Consiglio è il risultato del voto dell’abate Preside e degli assistenti ma nei casi previsti nelle costituzioni gli assistenti fungono anche da collegio a sé stante.

 4. Gli assistenti appartengono alla curia dell’abate preside ma ciò non impedisce che alcuni di loro risiedano in altro monastero.

Art. 141

 1. Gli assistenti sono eletti dal capitolo generale della Congregazione tra i monaci professi solenni della Congregazione con votazioni segrete e distinte a norma del can. 119  1 e degli articoli 85 86 88 delle costituzioni. Almeno due degli assistenti devono essere sacerdoti. Durano in carica da un capitolo all’altro e sono sempre rieleggibili.

 2. Allo stesso modo il capitolo generale elegge tre assistenti sostituti per il caso che uno o l’altro degli assistenti venisse a mancare per qualsiasi ragione. Rimangono in carica fino allo scadere del Consiglio e sostituiscono provvisoriamente anche gli assistenti che fossero impediti di partecipare alle sedute.

 3. Se però tutti gli assistenti cessano contemporaneamente dal loro ufficio si deve convocare al più presto il Capitolo generale per eleggerne altri.

Art. 142

Accettare la rinuncia degli assistenti prima del termine del loro mandato compete esclusivamente all’abate preside il quale agisca con prudenza secondo coscienza e a norma del diritto comune e delle costituzioni.

Art. 143

 1. La precedenza tra gli assistenti dipende dall’ordine nel quale è avvenuta la loro elezione salvo quanto disposto al  2.

 2. Il primo assistente ricopre anche l’ufficio di vicario generale della congregazione con le competenze che il diritto universale e proprio gli assegnano. Perciò deve essere eletto tra i professi solenni sacerdoti ed è sostituito dall’assistente sacerdote che lo segue nell’ordine. Egli ha potestà ordinaria vicaria.

Art. 144

Negli affari per i quali il diritto universale o proprio prescrive il consenso del consiglio degli assistenti le decisioni vengono prese a norma dei cann. 119  2 e 127  1 eccettuate le elezioni ed altri casi per i quali le costituzioni prescrivono altrimenti.

Art. 145

Quando si tratta di elezioni o di infliggere pene il consiglio deve essere pieno. Se l’elezione o il giudizio riguardano la persona o l’operato di un assistente questo non può essere presente e viene supplito da uno degli assistenti sostituti.

Art. 146

 1. Il consiglio dell’abate preside oltre quanto gli compete per diritto universale e per queste costituzioni ha il dovere:

a. di curare e sollecitare l’esecuzione delle prescrizioni della Santa Sede e dei capitoli generali dell’Ordine e della Congregazione;

b. di preparare il capitolo generale della Congregazione definendo il programma approntando la materia costituendo la commissione preparatoria e disponendo ogni cosa per il suo regolare svolgimento.

 2. Compete inoltre al consiglio il diritto:

a. di giudicare le cause e decidere gli affari di competenza del capitolo generale della Congregazione se questo non è riunito e non si può attendere la sua prossima convocazione a norma dell’art. 126  2.

b. di accettare la rinuncia dell’abate preside in seduta piena e con votazione unanime se il capitolo generale della Congregazione non è riunito e non si può attendere;

c. di far partecipare alle sue sedute esperti con voto consultivo;

d. di nominare gli esperti che devono intervenire al capitolo generale della Congregazione con voce consultiva quando è necessaria a norma del regolamento del medesimo capitolo;

e. di stabilire le norme per l’elezione dei delegati della Congregazione al capitolo generale dell’Ordine;

f. di sostituire i membri delle commissioni e di altri organismi eletti o nominati dal capitolo generale della Congregazione se sono impediti o vengono a mancare per qualsiasi motivo nel periodo tra un capitolo e l’altro salva in ogni caso la potestà del medesimo capitolo di confermare o meno il provvedimento;

g. di dare il permesso di acquistare vendere pignorare ipotecare e affittare a norma dell’art. 105  2;

h. di avere libero rapporto epistolare con i religiosi della Congregazione.

Art. 147

 1. L’abate preside può richiedere singolarmente anche per lettera o per telefono il voto degli assistenti quando si tratta di parere e se non è prescritto il loro consenso in quanto collegio. In particolare può agire in questo modo nei casi menzionati al  1 b) e al  2 c) d) dell’articolo precedente e quando si tratta di avere il consenso per concedere l’esclaustrazione a norma del can. 686  1 per l’indulto di lasciare la congregazione per i professi temporanei a norma del can. 688  2 per inoltrare alla Santa Sede la domanda dei professi solenni di lasciare la congregazione a norma del can. 691  1 per autorizzare un novizio a fare il noviziato in altra casa della congregazione non sede del noviziato a norma del can. 647  2.

 2. Se la consultazione avviene per telefono occorre che il voto sia confermato per lettera per constare agli atti.

Art. 148

Il consiglio degli assistenti deve riferire al prossimo capitolo generale della Congregazione circa le decisioni prese nel frattempo.

Art. 149

Contro le decisioni del consiglio degli assistenti si può ricorrere al capitolo generale della Congregazione e se questo non è riunito al consiglio dell’abate generale.

 

Capitolo IV

Ufficiali della congregazione

Art. 150

L’abate preside con sua libera decisione nomina un professo solenne all’ufficio di segretario generale della Congregazione.

Art. 151

Il segretario generale è notaio e cancelliere per analogia ai cann. 483  2, 484 e 485 del diritto universale per tutti gli affari ecclesiastici della Congregazione; può esercitare il suo ufficio negli atti collegiali sia della Congregazione sia se è il caso dei singoli monasteri.

Art. 152

 1. A norma del diritto universale e proprio l’amministrazione dei beni temporali della Congregazione è curata da un economo generale che adempie all’incarico sotto la direzione dell’abate preside presso il quale è bene che risieda e secondo le prescrizioni del capitolo generale della Congregazione.

 2. L’economo generale è eletto dal capitolo generale della Congregazione tra i monaci professi solenni a norma del can. 119  1 e degli articoli 85 86 88 rimane in carica per un periodo comprendente due capitoli generali della Congregazione ed è sempre rieleggibile.

 3. In caso che venga a mancare per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato il suo posto sarà tenuto dal sostituto contemporaneamente eletto dal capitolo generale a norma del  precedente il quale tiene l’ufficio fino al prossimo capitolo generale.

Art. 153

 1. Con la collaborazione di commissioni eventualmente istituite dal capitolo generale della Congregazione l’economo generale effettua l’ispezione dell’amministrazione delle case dando consigli e coordinando per quanto è possibile le attività comuni a più case. Gli amministratori locali consultino l’economo generale e le suddette commissioni negli affari economici di una certa importanza.

 2. Ogni sei mesi rende conto all’abate preside e dal suo consiglio dell’amministrazione sua e degli economi o cellerari di ciascuna casa dai quali richiede i rendiconti secondo le prescrizioni del capitolo generale della Congregazione e li annota in appositi registri.

 3. Presenta inoltre la relazione della sua amministrazione al capitolo generale della Congregazione.

Art. 154

Per la trattazione dei suoi affari presso la Santa Sede la Congregazione ha come proprio procuratore generale il procuratore generale dell’Ordine il quale adempie all’incarico seguendo le costituzioni dell’Ordine e della nostra Congregazione.

Art. 155

Il procuratore generale non può inoltrare un ricorso alla Santa Sede contro l’abate preside senza il consenso del capitolo generale della Congregazione o se il capitolo non è riunito del collegio degli assistenti manifestato con scrutinio segreto a maggioranza di tre quarti dei voti.

 

Capitolo V

Beni temporali e loro amministrazione

Art. 156

 1. La Congregazione e i singoli monasteri in quanto persone giuridiche sono capaci di acquistare possedere amministrare e vendere beni temporali mobili e immobili a norma del diritto universale e proprio.

 2. Detti beni sono beni ecclesiastici e per essi valgono in genere le prescrizioni del diritto universale.

Art. 157

 1. Sono atti di amministrazione straordinaria quelli che superano le esigenze abituali per il mantenimento e il lavoro della comunità e per la normale manutenzione degli edifici.

 2. Nell’ambito dell’amministrazione ordinaria fanno spese e compiono atti di amministrazione validamente oltre il superiore e l’economo anche i confratelli ai quali è affidato un ufficio ma nei confini dell’incarico.

 3. Per le spese e gli atti di amministrazione straordinaria è necessaria l’autorizzazione del consiglio del capitolo conventuale e del Capitolo Generale a seconda del valore a norma dell’art. 105  1 e) f) g) h) e  2.

Art. 158

Per la validità della vendita e di qualunque altro negozio da cui la situazione patrimoniale della Congregazione e dei monasteri potrebbe subire detrimento si richiede la licenza scritta dell’abate con il consenso del consiglio o del capitolo conventuale dell’Abate Preside con il consenso del Capitolo Generale a seconda del valore della vendita e del negozio a norma degli Art. 105  1 e) f) g) h) e  2. Se però si tratta di negozio o di vendita il cui valore supera la somma fissata dalla Santa Sede oppure di donazioni votive fatte alla Chiesa o di cose preziose per valore storico o artistico si richiede inoltre la licenza della Santa Sede.

 

Capitolo VI

Visite regolari

Art. 159

Nello spirito della Carta di Carità dei fondatori di Cistercio e della tradizione dell’Ordine la visita regolare nei monasteri della Congregazione a norma del diritto universale e delle costituzioni viene effettuata ogni tre anni affinché sia garantita la buona osservanza si ecciti il fervore dei monaci e delle comunità e se necessario si correggano gli abusi.

Art. 160

L’Abbazia di Casamari e le sue case dipendenti che sono rette dall’Abate Preside vengono visitate nei periodi stabiliti nell’articolo precedente alternativamente dall’Abate Generale e da due visitatori eletti dal capitolo generale della Congregazione. Gli altri monasteri e le loro case dipendenti sono visitati dall’Abate Preside o da un Assistente da lui delegato fermo restando quanto prescritto in merito dalle costituzioni dell’Ordine.

Art. 161

 1. Si raccomanda che l’abate preside o il suo delegato compiano la visita assieme ad un monaco professo solenne della Congregazione.

 2. La relazione sulle visite compiute sottoscritta dal visitatore viene trasmessa al capitolo generale della Congregazione.

 3. Il visitatore comunica in tempo utile la data della visita e del suo arrivo al superiore del monastero da visitare affinché tutto possa essere convenientemente disposto.

 4. All’inizio della visita il visitatore delegato presenta al superiore e alla comunità le lettere autentiche di delegazione e terminata la visita ne faccia un’accurata relazione al delegante.

 5. Durante la visita il visitatore ha la precedenza su tutti. Se non è abate e il monastero è retto da un abate l’abate del monastero ha la precedenza sul visitatore.

 6. Il visitatore deve interrogare i religiosi su ciò che giudicherà necessario per conoscere quanto riguarda la visita. Tutti i religiosi sono obbligati a rispondere secondo verità e in nessun modo è lecito ai superiori di dissuaderli da questo obbligo o di impedire in altro modo lo scopo della visita.

 7. Contro i decreti del visitatore si può ricorrere al capitolo generale della Congregazione.

Art. 162

Entro sei mesi al massimo il superiore del monastero visitato assieme al suo consiglio informi il visitatore circa l’esecuzione delle disposizioni date in seguito alla visita.

 

Capitolo VII

L’ordine nella congregazione

Art. 163

 1. Nell’elenco ufficiale dei monasteri della Congregazione le case sui iuris vengono prima di quelle dipendenti. In ciascuna di queste due categorie i monasteri seguono l’ordine cronologico della loro erezione canonica.

 2. Nei priorati sui iuris il superiore detto priore conventuale il vicepriore e il decano corrispondono rispettivamente all’abate al priore claustrale e al vice priore nelle abbazie. Nelle case dipendenti il superiore ha il titolo di priore e il suo sostituto ha il titolo di vicepriore.

Art. 164

 1. Nella Congregazione i fratelli mantengono tra loro il seguente ordine: dopo l’abate preside al quale compete ovunque la precedenza seguono:

1. gli assistenti generali;

2. i superiori dei monasteri sui iuris;

3. i priori claustrali;

4. i priori delle case dipendenti;

5. i professi solenni sacerdoti;

6. gli altri professi solenni;

7. i professi temporanei;

8. i novizi.

La precedenza tra gli assistenti è secondo l’ordine della loro elezione. I superiori delle case sui iuris i priori claustrali e i superiori delle case dipendenti seguono tra loro l’ordine di erezione canonica dei rispettivi monasteri. Le altre categorie conservano tra loro l’ordine nel quale hanno emesso la prima professione o se novizi l’ordine di ammissione al noviziato.

 2. Nei monasteri sui iuris dopo l’abate seguono:

1. il priore claustrale;

2. il vicepriore;

3. gli altri fratelli come nel paragrafo precedente.

 3. Nelle case dipendenti il superiore locale occupa il primo posto se non è presente l’abate e dopo di lui segue il vicepriore e poi gli altri fratelli come nel  1 di questo articolo.

Art. 165

Queste costituzioni non presumono di precisare tutto ciò che è necessario ed utile ad ordinare rettamente la nostra vita per un continuo progresso verso la santità. Perciò bisogna ricorrere prima di tutto al Vangelo e poi ai documenti del Sacro Magistero alle tradizioni dell’Ordine e della Congregazione alle direttive dei rispettivi capitoli generali e infine alle interpretazioni del consiglio dell’abate preside e dei consigli dei superiori maggiori.

Ut in Omnibus Glorificetur Deus

Canoni del Diritto Canonico citati

 

Can. 119

Per quanto concerne gli atti collegiali a meno che non sia disposto altro dal diritto o dagli statuti:

1. se si tratta di elezioni ha forza di diritto ciò che presente la maggior parte di quelli che devono essere convocati è piaciuto alla maggioranza assoluta di coloro che sono presenti; dopo due scrutini inefficaci la votazione verta sopra i due candidati che hanno ottenuto la maggior parte dei voti o se sono parecchi sopra i due più anziani di età; dopo il terzo scrutinio se rimane la parità si ritenga eletto colui che è più anziano di età;

2. se si tratta di altri affari ha forza di diritto ciò che presente la maggior parte di quelli che devono essere convocati è piaciuto alla maggioranza assoluta di coloro che sono presenti; che se dopo due scrutini i suffragi furono uguali il presidente può dirimere la parità con un suo voto;

3. ciò che poi tocca tutti come singoli da tutti deve essere approvato.

 

Can. 127

 1. Quando dal diritto è stabilito che il Superiore per porre gli atti necessiti del consenso o del consiglio di un collegio o di un gruppo di persone il collegio o il gruppo deve essere convocato a norma del can. 166 a meno che quando si tratti di richiedere soltanto il consiglio non sia stato disposto altrimenti dal diritto particolare o proprio; perché poi l’atto valga si richiede che sia ottenuto il consenso della maggioranza assoluta di quelli che sono presenti o richiesto il consiglio di tutti.

 2. Quando dal diritto è stabilito che il Superiore per porre gli atti necessita del consenso o del consiglio di alcune persone come singole:

1. se si esige il consenso è invalido l’atto del Superiore che non richiede il consenso di quelle persone o che agisce contro il loro voto o contro il voto di una persona;

2. se si esige il consiglio è invalido l’atto del Superiore che non ascolta le persone medesime; il Superiore sebbene non sia tenuto da alcun obbligo ad accedere al loro voto benché concorde tuttavia senza una ragione prevalente da valutarsi a suo giudizio non si discosti dal voto delle stesse specialmente se concorde.

3. Tutti quelli il cui consenso o consiglio è richiesto sono tenuti all’obbligo di esprimere sinceramente la propria opinione e se la gravità degli affari lo richiede di osservare diligentemente il segreto; obbligo che può essere sollecitato dal Superiore.

 

Can. 149

 1. Perché uno sia promosso ad un ufficio ecclesiastico deve essere nella comunione della Chiesa e possedere l’idoneità cioè essere dotato delle qualità richieste per l’ufficio stesso dal diritto universale o particolare oppure dalla legge di fondazione.

 2. La provvisione dell’ufficio ecclesiastico fatta a colui che manca delle qualità richieste è nulla soltanto se le qualità siano esatte espressamente per la validità della provvisione dal diritto universale o particolare oppure dalla legge di fondazione; altrimenti è valida ma può essere rescissa per mezzo di un decreto dell’autorità competente o con sentenza del tribunale amministrativo.

 3. La provvisione dell’ufficio ecclesiastico fatta con simonia è nulla per lo stesso diritto.

 

Can. 164

Nelle elezioni canoniche si osservino le disposizioni dei canoni che seguono eccetto che il diritto non abbia previsto altro.

 

Can. 165

Qualora non sia stato disposto altro dal diritto oppure dai legittimi statuti del collegio o del gruppo se un collegio o un gruppo di persone avesse il diritto di eleggere a un ufficio l’elezione non sia differita oltre il trimestre utile da computarsi dalla ricezione della notizia della vacanza dell’ufficio trascorso inutilmente questo termine l’autorità ecclesiastica cui compete il diritto di confermare l’elezione o il diritto di provvedere successivamente provveda liberamente all’ufficio vacante

 

Can. 166

 1. II presidente del collegio o del gruppo convochi tutti gli appartenenti al collegio o al gruppo; la convocazione poi quando deve essere personale ha valore se viene fatta nel luogo del domicilio o del quasi-domicilio oppure nel luogo di dimora.

 2. Se qualcuno di quelli che devono essere chiamati fu trascurato e perciò è stato assente l’elezione vale; purtuttavia su istanza del medesimo una volta provata l’omissione e l’assenza l’elezione anche se fu confermata deve essere rescissa dall’autorità competente purché consti giuridicamente che il ricorso è stato trasmesso almeno entro tre giorni dalla ricezione della notizia dell’elezione.

 3. Che se fosse stata trascurata più della terza parte degli elettori l’elezione è nulla per il diritto stesso a meno che tutti i non convocati non siano effettivamente intervenuti.

 

Can. 167

 1. Fatta legittimamente la convocazione hanno il diritto di dare il voto i presenti nel giorno e nel luogo determinati nella stessa convocazione esclusa la facoltà di dare il voto Sia per lettera sia per procuratore a meno che non sia disposto legittimamente altro dagli statuti.

 2. Se qualcuno degli elettori è presente nella casa in cui si tiene l’elezione ma non può partecipare all’elezione per malferma salute sia richiesto il suo voto scritto da parte degli scrutatori.

 

Can. 168

Sebbene qualcuno abbia per più titoli il diritto di dare il voto a nome proprio non può darne che uno solo.

 

Can. 169

Perché l’elezione sia valida non può essere ammesso al voto nessuno che non appartenga al collegio o al gruppo.

 

Can. 170

L’elezione la cui libertà sia stata in qualche modo effettivamente impedita è invalida per lo stesso diritto.

 

Can. 171

 1. Sono inabili a dare il voto:

1. chi è incapace di atto umano;

2. colui che manca di voce attiva;

3. chi è legato dalla pena della scomunica sia per sentenza giudiziale sia per decreto con il quale la pena viene inflitta o dichiarata;

4. colui che si è staccato notoriamente dalla comunione della Chiesa.

 2. Se uno dei predetti viene ammesso il suo voto è nullo ma l’elezione vale a meno che non consti che tolto quel voto l’eletto non ha riportato il numero dei voti richiesto.

 

Can. 172

 1. Perché il voto sia valido deve essere:

1. libero; e perciò è invalido il voto di colui che per timore grave o con dolo direttamente o indirettamente fu indotto ad eleggere una determinata persona o diverse persone disgiuntamente;

2. segreto certo assoluto determinato.

 2. Le condizioni poste al voto prima dell’elezione si ritengano come non aggiunte.

 

Can. 173

 1. Prima che cominci l’elezione siano designati tra i membri del collegio o del gruppo almeno due scrutatori.

 2. Gli scrutatori raccolgano i voti e di fronte al presidente dell’elezione esaminino se il numero delle schede corrisponda al numero degli elettori procedano allo scrutinio dei voti stessi e facciano a tutti sapere quanti voti abbia riportato ciascuno.

 3. Se il numero dei voti supera il numero di coloro che eleggono nulla si è realizzato.

 4. Tutti gli atti dell’elezione siano accuratamente descritti da colui che funge da attuario e firmati almeno dallo stesso attuario dal presidente e dagli scrutatori siano diligentemente custoditi nell’archivio del collegio.

 

Can. 176

Se non è disposto altro dal diritto o dagli statuti si ritenga eletto e venga proclamato dal presidente del collegio o del gruppo colui che ha riportato il numero richiesto dei voti a norma del can. 119 n 1.

 

Can. 177

 1. L’elezione deve essere intimata immediatamente all’eletto il quale deve notificare entro otto giorni utili dalla ricezione dell’intimazione al presidente del collegio o del gruppo se accetta l’elezione o no; altrimenti l’elezione non ha effetto.

 2. Se l’eletto non ha accettato perde ogni diritto proveniente dall’elezione e né questo rivive per una accettazione susseguente ma può essere di nuovo eletto; il collegio o il gruppo precisamente entro un mese dall’aver conosciuto la non-accettazione deve procedere a una nuova elezione.

 

Can. 178

L’eletto accettata l’elezione che non necessiti di conferma ottiene immediatamente l’ufficio con pieno diritto; altrimenti non acquista se non il diritto alla cosa.

 

Can. 179

 1. Se l’elezione necessita di conferma l’eletto entro otto giorni dal giorno dell’accettazione dell’elezione deve richiedere personalmente o per mezzo di un altro la conferma all’autorità competente; altrimenti è privato di ogni diritto se non avrà provato di essere stato trattenuto da un giusto impedimento nel chiedere la conferma.

 2. L’autorità competente se avrà trovato idoneo l’eletto a norma del can. 149  1 e l’elezione sia stata compiuta a norma del diritto non può negare la conferma.

 3. La conferma deve essere data per iscritto.

 4. Prima dell’intimazione della conferma non è lecito all’eletto intromettersi nell’amministrazione dell’ufficio sia nelle cose spirituali sia in quelle temporali e gli atti eventualmente da lui posti sono nulli.

 5. Intimata la conferma l’eletto ottiene l’ufficio con pieno diritto a meno che non si disponga altrimenti dal diritto.

 

Can. 194

 1. È rimosso dall’ufficio ecclesiastico per il diritto stesso:

1. chi ha perso lo stato clericale;

2. chi ha abbandonato pubblicamente la fede cattolica o la comunione della Chiesa;

3. il chierico che ha attentato il matrimonio anche soltanto civile.

 2. La rimozione di cui ai nn. 2 e 3 può essere sollecitata soltanto se della medesima consti da una dichiarazione dell’autorità competente.

 

Can. 220

Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode o violare il diritto di ogni persona a difendere la propria intimità.

 

Can. 265

Ogni chierico deve essere incardinato o in una Chiesa particolare o in una Prelatura personale oppure in un istituto di vita consacrata o in una società che ne abbia la facoltà in modo che non siano assolutamente ammessi chierici acefali o girovaghi.

 

Can. 266

 1. Uno diviene chierico con l’ordinazione diaconale e viene incardinato nella Chiesa particolare o nella Prelatura personale al cui servizio è stato ammesso.

 2. Il professo con voti perpetui in un istituto religioso oppure chi è stato incorporato definitivamente in una società clericale vita apostolica con l’ordinazione diaconale viene incardinato come chierico nell’istituto o nella società a meno che per quanto riguarda le società le costituzioni non prevedano diversamente.

 3. Il membro di un istituto secolare con l’ordinazione diaconale viene incardinato nella Chiesa particolare al cui servizio è stato ammesso a meno che in forza di una concessione della Sede Apostolica non venga incardinato nell’istituto stesso.

 

Can. 483

 1. Oltre al cancelliere possono essere costituiti altri notai la cui scrittura o firma fa pubblica fede e questo o per tutti gli atti o per gli atti giudiziari solamente o per gli atti di una causa determinata o di un negozio soltanto.

 2. II cancelliere e i notai devono essere di integra reputazione e al di sopra di ogni sospetto; nelle cause in cui può essere in discussione la fama di un sacerdote il notaio deve essere sacerdote.

 

Can. 484

È dovere dei notai:

1. stendere per iscritto gli atti e gli strumenti riguardanti i decreti le disposizioni gli obblighi e le altre questioni per le quali si richiede il loro intervento;

2. redigere fedelmente per iscritto le pratiche in corso e apporvi la firma insieme con l’indicazione del luogo del giorno del mese e dell’anno;

3. esibire dalla registrazione con le dovute cautele a chi ne fa legittima richiesta gli atti e gli strumenti e dichiararne le copie conformi all’originale.

 

Can. 485

Il cancelliere e gli altri notai possono essere liberamente rimossi dall’ufficio da parte del Vescovo diocesano non però dall’Amministratore diocesano se non con il consenso del collegio dei consultori.

 

Can. 588

 1. Lo stato di vita consacrata per natura sua non è né clericale né laicale.

 2. Si dice istituto clericale quello che secondo il progetto inteso dal fondatore oppure in forza di una legittima tradizione è governato da chierici assume l’esercizio dell’ordine sacro e come tale viene riconosciuto dall’autorità della Chiesa.

 3. Si chiama istituto laicale quello che riconosciuto come tale dalla Chiesa stessa in forza della sua natura dell’indole e del fine ha un cómpito specifico determinato dal fondatore o in base ad una legittima tradizione che non comporta l’esercizio dell’ordine sacro.

 

Can. 590

 1. Gli istituti di vita consacrata in quanto dediti in modo speciale al servizio di Dio e di tutta la Chiesa sono per un titolo peculiare soggetti alla suprema autorità della Chiesa stessa.

2. I singoli membri sono tenuti ad obbedire al Sommo Pontefice come loro supremo Superiore anche in forza del vincolo sacro di obbedienza.

 

Can. 608

La comunità religiosa deve abitare in una casa legittimamente costituita sotto l’autorità di un Superiore designato a norma del diritto. Le singole case devono avere almeno un oratorio in cui si celebri e si conservi l’Eucaristia in modo che sia veramente il centro della comunità.

 

Can. 609

 1. Le case di un istituto religioso vengono erette dall’autorità competente secondo le costituzioni previo consenso scritto del Vescovo diocesano.

 2. Per l’erezione di un monastero di monache si richiede inoltre il benestare della Sede Apostolica.

 

Can. 610

 1. L’erezione di case si compie tenuta presente l’utilità della Chiesa e dell’istituto e assicurate le condizioni necessarie per garantire ai membri la possibilità di condurre regolarmente la vita religiosa secondo le finalità e lo spirito proprio dell’istituto.

 2. Non si proceda all’erezione di una casa se prudentemente non si ritiene possibile provvedere in modo adeguato alle necessità dei membri.

 

Can. 611

Il consenso del Vescovo diocesano per l’erezione dl una casa religiosa implica il diritto:

1. di condurre una vita conforme all’indole propria dell’istituto e alle sue specifiche finalità;

2. di esercitare le opere proprie dell’istituto a norma del diritto salve restando le condizioni apposte nell’atto del consenso;

3. per gli istituti clericali di avere una chiesa salvo il disposto del can. 1215  1 e di esercitarvi il ministero sacro osservate le disposizioni del diritto.

 

Can. 612

Per destinare una casa religiosa ad opere apostoliche differenti da quelle per cui fu costituita si richiede il consenso del Vescovo diocesano; questo non è necessario se si tratta di un cambiamento che salve sempre le leggi di fondazione si riferisce solamente al regime interno e alla disciplina.

 

Can. 613

 1. Una casa religiosa di canonici regolari o di monaci sotto il governo e la cura del proprio Moderatore è di per sé una casa sui iuris a meno che le costituzioni non dicano altrimenti.

 2. Il Moderatore di una casa sui iuris è per diritto Superiore maggiore.

 

Can. 615

Quando un monastero sui iuris non ha oltre al proprio Moderatore un altro Superiore maggiore e non è associato a un istituto di religiosi in modo che il Superiore di questo abbia su quel monastero una vera potestà definita dalle costituzioni tale monastero è affidato alla peculiare vigilanza del Vescovo diocesano a norma del diritto.

 

Can. 617

I Superiori adempiano il proprio incarico ed esercitino la propria potestà a norma del diritto universale e di quello proprio.

 

Can. 618

I Superiori esercitino in spirito di servizio quella potestà che hanno ricevuto da Dio mediante il ministero della Chiesa. Docili perciò alla volontà di Dio nell’adempimento del proprio incarico reggano i sudditi quali figli di Dio e suscitando la loro volontaria obbedienza nel rispetto della persona umana li ascoltino volentieri e promuovano altresì la loro concorde collaborazione per il bene dell’istituto e della Chiesa ferma restando l’autorità loro propria di decidere e di comandare ciò che va fatto.

 

Can. 619

I Superiori attendano sollecitamente al proprio ufficio e insieme con i religiosi loro affidati si adoperino per costruire in Cristo una comunità fraterna nella quale si ricerchi Dio e lo si ami sopra ogni cosa. Diano perciò essi stessi con frequenza ai religiosi il nutrimento della parola di Dio e li indirizzino alla celebrazione della sacra liturgia. Siano loro di esempio nel coltivare le virtù e nell’osservare le leggi e le tradizioni del proprio istituto; provvedano in modo conveniente a quanto loro personalmente occorre; visitino gli ammalati procurando loro con sollecitudine le cure necessarie riprendano gli irrequieti confortino i timidi con tutti siano pazienti.

 

Can. 630

 1. I Superiori riconoscano ai religiosi la dovuta libertà per quanto riguarda il sacramento della penitenza e la direzione della coscienza salva naturalmente la disciplina dell’istituto.

 

Can. 645

 1. I candidati prima di essere ammessi al noviziato devono produrre un attestato di battesimo di confermazione e di stato libero.

 2. Se si tratta di ammettere chierici o persone che furono ammesse in un altro istituto di vita consacrata o in una società di vita apostolica o in seminario si richiede inoltre l’attestato rilasciato rispettivamente dall’Ordinario del luogo o dal Superiore maggiore dell’istituto o della società oppure dal rettore del seminario.

 

Can. 647

 1. L’erezione della casa di noviziato la sua soppressione o il trasferimento della sede siano fatti mediante un decreto scritto del Moderatore supremo con il consenso del suo consiglio.

 2. II noviziato per essere valido deve essere compiuto in una casa regolarmente designata allo scopo. In casi particolari e a modo di eccezione su concessione del Moderatore supremo con il consenso del suo consiglio un candidato può fare il noviziato in un’altra casa dell’istituto sotto la guida di un religioso approvato che faccia le veci del maestro dei novizi.

 3. II Superiore maggiore può permettere che il gruppo dei novizi per determinati periodi di tempo dimori in un’altra casa dell’istituto da lui stesso designata.

 

Can. 648

 1. Per essere valido il noviziato deve comprendere dodici mesi da trascorrere nella stessa comunità del noviziato fermo restando il disposto del can. 647  3.

 2. Per integrare la formazione dei novizi le costituzioni possono stabilire oltre al tempo di cui al  1 uno o più periodi di esercitazioni apostoliche da compiersi fuori dalla comunità del noviziato.

 3. Il noviziato non sia prolungato oltre i due anni.

 

Can. 649

 1. Salvo il disposto dei cann. 647  3 e 648  2 una assenza dalla casa del noviziato che superi i tre mesi continui o discontinui rende invalido il noviziato. Una assenza che superi i quindici giorni deve essere ricuperata.

 2. Con il permesso del Superiore maggiore competente la prima professione può essere anticipata non oltre quindici giorni.

 

Can. 651

 1. Il maestro dei novizi deve essere un membro dell’istituto che abbia emesso i voti perpetui e sia stato legittimamente designato.

 2. Al maestro si possono assegnare quando occorre degli aiutanti i quali devono a lui sottostare per quanto riguarda la direzione del noviziato e il regolamento della formazione.

 3. Alla formazione dei novizi devono essere preposti religiosi accuratamente preparati i quali senza essere distolti da altri impegni possano assolvere il loro cómpito in modo efficace e stabile.

 

Can. 652

 1. Spetta al maestro e ai suoi aiutanti discernere e verificare la vocazione dei novizi e gradatamente formarli a vivere la vita di perfezione secondo le norme proprie dell’istituto.

 2. I novizi devono essere aiutati a coltivare le virtù umane e cristiane; introdotti in un più impegnativo cammino di perfezione mediante l’orazione e il rinnegamento di sé; guidati alla contemplazione del mistero della salvezza e alla lettura e meditazione delle sacre Scritture; preparati a rendere culto a Dio nella sacra liturgia; formati alle esigenze della vita consacrata a Dio e agli uomini in Cristo attraverso la pratica dei consigli evangelici; informati infine sull’indole e lo spirito le finalità e la disciplina la storia e la vita dell’istituto ed educati all’amore verso la Chiesa e i suoi sacri Pastori.

 3. I novizi consapevoli della propria responsabilità si impegnino ad una attiva collaborazione con il proprio maestro per poter rispondere fedelmente alla grazia della vocazione divina.

 4. I membri dell’istituto si adoperino nel cooperare alla formazione dei novizi per la parte che loro spetta con l’esempio della vita e con la preghiera.

 5. Il tempo di noviziato di cui al can. 648  1 sia dedicato all’opera di formazione vera e propria; perciò i novizi non siano occupati in studi o incarichi non direttamente finalizzati a tale formazione.

 

Can. 655

La professione temporanea venga emessa per un periodo di tempo determinato dal diritto proprio che non deve essere inferiore a tre anni. né superiore a sei.

 

Can. 656

Per la validità della professione temporanea si richiede che:

1. chi la vuole emettere abbia compiuto almeno 18 anni di età;

2. il noviziato sia stato portato a termine validamente;

3. ci sia l’ammissione fatta liberamente da parte del Superiore competente con il voto del suo consiglio a norma del diritto;

4. la professione sia espressa e venga emessa senza che ci sia violenza timore grave o inganno;

5. sia ricevuta dal legittimo Superiore personalmente o per mezzo di un altro.

 

Can. 657

 1. Allo scadere del tempo per il quale fu emessa la professione il religioso che lo richiede spontaneamente ed è ritenuto idoneo sia ammesso alla rinnovazione della professione o alla professione perpetua; altrimenti deve lasciare l’istituto.

 2. Se però pare opportuno il tempo della professione temporanea può essere prolungato dal Superiore competente secondo il diritto proprio facendo tuttavia in modo che il periodo in cui il religioso è vincolato dai voti temporanei non superi complessivamente la durata di nove anni.

 3. La professione perpetua può essere anticipata per giusta causa ma non oltre un trimestre.

 

Can. 658

Oltre alle condizioni di cui al can. 656 nn. 3 4 e 5 e alle altre apposte dal diritto proprio per la validità della professione perpetua si richiedono:

1. almeno 21 anni compiuti;

2. la previa professione temporanea di almeno tre anni salvo il disposto del can. 657  3.

 

Can. 665

 1. I religiosi devono abitare nella propria casa religiosa osservando la vita comune e non possono assentarsene senza licenza del Superiore. Se poi si tratta di una assenza prolungata il Superiore maggiore col consenso del suo consiglio e per giusta causa può concedere a un religioso di vivere fuori della casa dell’istituto ma per non più di un anno a meno che ciò non sia per motivi di salute di studio o di apostolato da svolgere a nome dell’istituto.

 2. II religioso che si allontana illegittimamente dalla casa religiosa con l’intenzione di sottrarsi alla potestà dei Superiori deve essere da questi sollecitamente ricercato e aiutato perché ritorni e perseveri nella propria vocazione.

 

Can. 668

 1. Avanti la prima professione i membri cedano l’amministrazione dei propri beni a chi preferiscono e se le costituzioni non stabiliscono altrimenti liberamente dispongano del loro uso e usufrutto. Essi devono inoltre almeno prima della professione perpetua redigere il testamento che risulti valido anche secondo il diritto civile.

 2. Per modificare queste disposizioni per giusta causa come anche per porre qualunque atto relativo ai beni temporali devono avere la licenza del Superiore competente a norma del diritto proprio.

 3. Tutto ciò che un religioso acquista con la propria industria o a motivo dell’istituto rimane acquisito per l’istituto stesso. Ciò che riceve come pensione sussidio assicurazione a qualunque titolo rimane acquisito dall’istituto a meno che il diritto proprio non disponga diversamente.

 4. Chi per la natura dell’istituto deve compiere la rinuncia radicale ai suoi beni la rediga possibilmente in forma valida anche secondo il diritto civile prima della professione perpetua con valore decorrente dal giorno della professione stessa. Ugualmente proceda il professo di voti perpetui che a norma del diritto proprio volesse rinunciare a tutti i suoi beni o a parte di essi con licenza del Moderatore supremo.

 5. Il professo che per la natura dell’istituto ha compiuto la rinuncia radicale ai suoi beni perde la capacità di acquistare e di possedere di conseguenza pone invalidamente ogni atto contrario al voto di povertà. I beni che ricevesse dopo tale rinuncia toccheranno all’istituto a norma del diritto proprio.

 

Can. 673

L’apostolato di tutti i religiosi consiste in primo luogo nella testimonianza della loro vita consacrata che essi sono tenuti ad alimentare con l’orazione e con la penitenza.

 

Can. 675

 1. Negli istituti dediti all’apostolato l’azione apostolica appartiene alla loro stessa natura. Perciò l’intera vita dei membri sia permeata di spirito apostolico e d’altra parte tutta l’azione apostolica sia animata dallo spirito religioso.

 2. L’azione apostolica deve sempre sgorgare dall’intima unione con Dio e al tempo stesso consolidarla e favorirla.

 

Can. 678

 1. I religiosi sono soggetti alla potestà dei Vescovi ai quali devono rispetto devoto e riverenza in ciò che riguarda la cura delle anime l’esercizio pubblico del culto divino e le altre opere di apostolato.

 2. Nell’esercizio dell’apostolato esterno i religiosi sono soggetti anche ai propri Superiori e devono mantenersi fedeli alla disciplina dell’istituto; i Vescovi stessi non tralascino di urgere quando occorre un tale obbligo.

 3. Nell’organizzare le attività apostoliche dei religiosi è necessario che i Vescovi diocesani e i Superiori religiosi procedano su un piano di reciproca intesa.

 

Can. 680

Tra i diversi istituti e anche tra questi e il clero secolare si favorisca una ordinata collaborazione nonché il coordinamento di tutte le opere e attività apostoliche sotto la guida del Vescovo diocesano avuto riguardo all’indole e alle finalità dei singoli istituti come pure alle leggi di fondazione.

 

Can. 681

 1. Le opere che dal Vescovo diocesano vengono affidate ai religiosi sono soggette all’autorità e alla direzione del vescovo stesso fermo restando il diritto dei Superiori religiosi a norma del can. 678  2 e  3.

 2. In tali casi si stipuli una convenzione scritta tra il Vescovo diocesano e il Superiore competente dell’istituto nella quale fra l’altro sia definito espressamente e con esattezza ogni particolare relativo all’opera da svolgere ai religiosi che vi si devono impegnare e all’aspetto economico.

 

Can. 682

 1. Se si tratta di conferire un ufficio ecclesiastico in diocesi a un religioso la nomina viene fatta dal Vescovo diocesano su presentazione o almeno con il consenso del Superiore competente.

 2. Il religioso può essere rimosso dall’ufficio conferito sia a discrezione dell’autorità che glielo ha affidato informatone il Superiore religioso sia da parte del Superiore stesso informatane l’autorità committente; nell’uno e nell’altro caso non si richiede il consenso dell’altra autorità.

 

Can. 683

 1. In occasione della visita pastorale ed anche in caso di necessità il Vescovo diocesano può visitare personalmente o per mezzo di altri le chiese e gli oratori cui accedono abitualmente i fedeli le scuole e le altre opere di religione o di carità spirituale o temporale affidate ai religiosi; non però le scuole aperte esclusivamente agli alunni propri dell’istituto.

 2. Che se eventualmente il Vescovo scoprisse abusi dopo avere richiamato inutilmente il Superiore religioso può di sua autorità prendere egli stesso i provvedimenti del caso.

 

Can. 686

 1. Il Moderatore supremo col consenso del suo Consiglio per grave causa può concedere ad un professo perpetuo l’indulto di esclaustrazione tuttavia per non più di tre anni previo consenso dell’Ordinario del luogo in cui dovrà dimorare se si tratta di un chierico. Una proroga dell’indulto o una concessione superiore a tre anni è riservata unicamente alla Santa Sede oppure al Vescovo diocesano se si tratta di istituti di diritto diocesano.

 2. Spetta unicamente alla Sede Apostolica concedere l’indulto di esclaustrazione per le monache.

 3. Su richiesta del Moderatore supremo con il consenso del suo consiglio l’esclaustrazione può essere imposta dalla Santa Sede per un membro di istituto di diritto pontificio oppure dal Vescovo diocesano per un membro di istituto di diritto diocesano: ciò per cause gravi e salva sempre l’equità e la carità.

 

Can. 687

Il religioso esclaustrato è ritenuto esonerato dagli obblighi non compatibili con la sua nuova situazione di vita tuttavia rimane sotto la dipendenza e la cura dei suoi Superiori ed anche dell’Ordinario del luogo soprattutto se si tratta di un chierico. Può portare l’abito dell’istituto a meno che non sia stabilito altrimenti nell’indulto. Egli però manca di voce attiva e passiva.

 

Can. 688

 1. Colui che scaduto il tempo della professione vuole uscire dall’istituto lo può abbandonare.

 2. Chi durante la professione temporanea per grave causa chiede di lasciare l’istituto può ottenere il relativo indulto dal Moderatore supremo col consenso del suo consiglio se si tratta di istituto di diritto pontificio; negli istituti di diritto diocesano e nei monasteri di cui al can. 615. L’indulto per essere valido deve essere confermato dal Vescovo della casa di assegnazione.

 

Can. 690

 1. Chi al termine del noviziato oppure dopo la professione è uscito legittimamente dall’istituto può esservi riammesso dal Moderatore supremo col consenso del suo consiglio senza l’onere di ripetere il noviziato; spetterà tuttavia al Moderatore stesso stabilire un conveniente periodo di prova prima della professione temporanea e la durata dei voti temporanei prima della professione perpetua a norma dei cann. 655 e 657.

 2. Della stessa facoltà gode il Superiore di un monastero sui juris con il consenso del suo consiglio.

 

Can. 691

 1. Un professo di voti perpetui non chieda l’indulto di lasciare l’istituto se non per cause molto gravi ponderate davanti a Dio; presenti la sua domanda al Moderatore supremo dell’istituto il quale la inoltrerà all’autorità competente insieme con il voto suo e del suo consiglio.

 2. Tale indulto per gli istituti di diritto pontificio è riservato alla Sede Apostolica; per gli istituti di diritto diocesano lo può concedere anche il Vescovo della diocesi in cui è situata la casa di assegnazione.

 

Can. 692

L’indulto di lasciare l’istituto una volta legittimamente concesso e notificato al religioso se da lui non fu rifiutato all’atto della notificazione comporta per il diritto stesso la dispensa dai voti come pure da tutti gli obblighi derivanti dalla professione.

 

Can. 693

Se il religioso è chierico l’indulto non viene concesso finché egli non abbia trovato un Vescovo che lo incardini nella diocesi o almeno lo riceva in prova. In quest’ultimo caso trascorsi cinque anni il religioso viene incardinato nella diocesi per il diritto stesso a meno che il Vescovo non lo abbia respinto.

 

Can. 694

 1. Si deve ritenere dimesso dall’istituto per il fatto stesso il religioso che:

1. abbia in modo notorio abbandonato la fede cattolica;

2. abbia contratto matrimonio o lo abbia attentato anche solo civilmente.

 2. In tali casi il Superiore maggiore col suo consiglio deve senza indugio raccolte le prove emettere la dichiarazione del fatto perché la dimissione consti giuridicamente.

 

Can. 695

 1. Un religioso deve essere dimesso dall’istituto per i delitti di cui ai cann. 1397 1398 e 1395 a meno che per i delitti di cui al can. 1395  2 il Superiore non ritenga che la dimissione non sia affatto necessaria e che si possa sufficientemente provvedere in altro modo alla correzione del religioso come pure alla reintegrazione della giustizia e alla riparazione dello scandalo.

 2. In tali casi il Superiore raccolte le prove relative ai fatti e alla imputabilità renda note al religioso e l’accusa e le prove dandogli facoltà di difendersi. Tutti gli atti sottoscritti dal Superiore maggiore e dal notaio insieme con le risposte del religioso verbalizzate e dal religioso stesso controfirmate siano trasmessi al Moderatore supremo.

 

Can. 696

 1. Un religioso può essere dimesso anche per altre cause purché siano gravi esterne imputabili e comprovate giuridicamente come ad esempio: la negligenza abituale degli obblighi della vita consacrata; le ripetute violazioni dei vincoli Sacri; la disobbedienza ostinata alle legittime disposizioni dei superiori in materia grave; un grave scandalo derivato dal comportamento colpevole del religioso; l’ostinato appoggio o la propaganda di dottrine condannate dal magistero della Chiesa l’adesione pubblica a ideologie inficiate di materialismo o di ateismo; l’assenza illegittima di cui al can. 665  2 protratta per sei mesi; altre cause di simile gravità eventualmente determinate dal diritto proprio.

 2. Per la dimissione di un religioso di voti temporanei sono sufficienti anche cause di minore gravità stabilite dal diritto proprio.

 

Can. 697

Nei casi di cui al can. 696 se il Superiore maggiore udito il suo consiglio giudica che si debba avviare il processo di dimissione:

1. raccolga o integri le prove;

2. ammonisca il religioso per iscritto o davanti a due testimoni con la esplicita comminazione della conseguente dimissione in caso di mancato ravvedimento notificandogli chiaramente la causa della dimissione e accordandogli piena facoltà di rispondere in propria difesa; qualora poi l’ammonizione risulti inutile il Superiore proceda a una seconda dopo un intervallo di almeno quindici giorni;

3. se anche questa seconda ammonizione risultasse inutile e se il Superiore maggiore col suo consiglio giudicasse sufficientemente provata l’incorreggibilità e insufficienti le difese del religioso trascorsi senza risultato altri quindici giorni dall’ultima ammonizione trasmetta al Moderatore supremo tutti gli atti sottoscritti da lui stesso e dal notaio unitamente alle risposte date dal religioso e da lui firmate.

 

Can. 698

In tutti i casi di cui ai cann. 695 e 696 rimane sempre fermo il diritto del religioso di comunicare con il Moderatore supremo e di esporre a lui direttamente gli argomenti a propria difesa.

 

Can. 699

 1. Il Moderatore supremo col suo consiglio che per la validità deve constare di almeno quattro membri proceda collegialmente ad una accurata valutazione delle prove degli argomenti e delle difese e se ciò risulta per votazione segreta emetterà il decreto di dimissione; questo per essere valido esprima almeno sommariamente i motivi in diritto e in fatto.

 2. Nei monasteri sui iuris di cui al can. 615 la decisione circa la dimissione compete al Vescovo diocesano al quale il Superiore deve sottoporre gli atti revisionati dal suo consiglio.

 

Can. 700

Il decreto di dimissione non ha vigore se non fu confermato dalla Santa Sede alla quale vanno trasmessi il decreto stesso e tutti gli atti; per gli istituti di diritto diocesano la conferma spetta al Vescovo della diocesi in cui sorge la casa alla quale il religioso è ascritto. Il decreto tuttavia per avere valore deve indicare il diritto di cui gode il religioso dimesso di ricorrere all’autorità competente entro dieci giorni dalla ricezione della notifica. Il ricorso ha effetto sospensivo.

 

Can. 701

Con la legittima dimissione cessano per il fatto stesso i voti e insieme gli obblighi derivanti dalla professione. Se però il religioso è chierico non potrà esercitare gli ordini sacri fino a quando non abbia trovato un Vescovo il quale dopo un conveniente periodo di prova nella diocesi a norma del can. 693 lo accolga o almeno gli consenta l’esercizio degli ordini sacri.

 

Can. 702

 1. Coloro che legittimamente escono dall’istituto religioso o ne sono legittimamente dimessi non possono esigere nulla dall’istituto stesso per qualunque attività in esso compiuta.

 2. L’istituto deve però osservare l’equità e la carità evangelica verso il religioso che se ne separa.

 

Can. 703

In caso di grave scandalo esterno o nel pericolo imminente di un gravissimo danno per l’istituto il religioso può essere espulso dalla casa religiosa immediatamente da parte del Superiore maggiore oppure qualora il ritardo risultasse pericoloso dal Superiore locale col consenso del suo consiglio. Se è necessario il Superiore maggiore curi che si istruisca il processo di dimissione a norma del diritto oppure deferisca la cosa alla Sede Apostolica.

 

Can. 1215

 1. Non si costruisca nessuna chiesa senza espresso consenso scritto del Vescovo diocesano.

 2. II Vescovo diocesano non dia tale consenso se udito il consiglio presbiterale e i rettori delle chiese vicine non giudica che la nuova chiesa potrà servire al bene delle anime e che non mancheranno i mezzi necessari alla sua costruzione e al culto divino.

 3. Anche gli istituti religiosi quantunque abbiano ricevuto dal Vescovo diocesano il consenso per costituire una nuova casa nella diocesi o nella città tuttavia devono ottenere la sua licenza prima di edificare la chiesa in un determinato luogo.

 

Can. 1336

 1. Le pene espiatorie che possono essere applicate a un delinquente in perpetuo oppure per un tempo prestabilito o indeterminato oltre alle altre che la legge può eventualmente aver stabilito sono queste:

1. la proibizione o l’ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio;

2. la privazione della potestà dell’ufficio dell’incarico di un diritto di un privilegio di una facoltà di una grazia di un titolo di un’insegna anche se semplicemente onorifica;

3. la proibizione di esercitare quanto si dice al n. 2 o di farlo in un determinato luogo o fuori di esso; queste proibizioni non sono mai sotto pena di nullità;

4. il trasferimento penale ad altro ufficio;

5. la dimissione dallo stato clericale.

 2. Soltanto le pene espiatorie recensite al  1 n. 3 possono essere pene latæ sententiæ.

 

Can. 1370

 1. Chi usa violenza fisica contro il Romano pontefice incorre nella scomunica latæ sententiæ riservata alla sede Apostolica alla quale se si tratta di un chierico si può aggiungere a seconda della gravità del delitto un’altra pena non esclusa la dimissione dallo stato clericale.

 2. Chi fa ciò contro un Vescovo incorre nell’interdetto latæ sententiæ e se chierico anche nella sospensione latæ sententiæ.

 3. Chi usa violenza fisica contro un chierico o religioso per disprezzo della fede della Chiesa della potestà ecclesiastica o del ministero sia punito con una giusta pena.

 

Can. 1394

 1. Fermo restando il disposto del can. 194  1 n. 3 il chierico che attenta il matrimonio anche solo civilmente incorre nella sospensione latæ sententiæ; che se ammonito non si ravveda e continui a dare scandalo può essere gradualmente punito con privazioni fino alla dimissione dallo stato clericale.

 2. Il religioso di voti perpetui non chierico il quale attenti il matrimonio anche solo civilmente incorre nell’interdetto latæ sententiæ fermo restando il disposto del can. 694.

 

Can. 1395

 1. Il chierico concubinario oltre il caso di cui al can. 1394 e il chierico che permanga scandalosamente in un altro peccato esterno contro il sesto precetto del Decalogo siano puniti con la sospensione alla quale si possono aggiungere gradualmente altre pene se persista il delitto dopo l’ammonizione fino alla dimissione dallo stato clericale.

 2. Il chierico che abbia commesso altri delitti contro il sesto precetto del Decalogo se invero il delitto sia stato compiuto con violenza o minacce o pubblicamente o con un minore al di sotto dei 16 anni sia punito con giuste pene non esclusa la dimissione dallo stato clericale se il caso lo comporti.

 

Can. 1397

Chi commette omicidio rapisce oppure detiene con la violenza o la frode una persona o la mutila o la ferisce gravemente sia punito a seconda della gravità del delitto con le privazioni e le proibizioni di cui al can 1336; l’omicidio poi contro le persone di cui al can. 1370 è punito con le pene ivi stabilite.

 

Can. 1398

Chi procura l’aborto ottenendo l’effetto incorre nella scomunica latæ sententiæ.

 

 

 

 

 
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