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DENOMINAZIONE BIRRA E CLASSIFICAZIONE SECONDO LA LEGGE 
	ITALIANA Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 272 
 Art.1Definizioni
 
 1. L’art. 1 della legge 16 agosto 1962 n. 1654 come sostituito dall’art. 1 
	della legge 16 luglio 1974 n. 329 modificato dall’art. 1 della legge17 
	aprile 1989 n. 141 è sostituito dal seguente:
 
 La denominazione “birra” è riservata al prodotto ottenuto dalla 
	fermentazione alcolica con ceppi di Saccharomyces Carlsbergenis o di 
	Saccharomyces Cerevisae di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, 
	di orzo o di frumento o di loro miscele e d’acqua amaricato con luppolo o 
	suo derivato o con entrambi.
 
 La fermentazione alcolica del mosto può essere integrata con una 
	fermentazione lattica.
 
 Nella produzione della birra è consentito l’impiego di estratti di malto 
	torrefatto e degli additivi alimentari consentiti dal Decreto del Ministro 
	della sanità 27 febbraio 1996 n. 209.
 
 Il malto d’orzo o di frumento può essere sostituito con altri cereali, anche 
	rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, nonché con materie prime amidacee 
	e zuccherine nella misura massima del 40% calcolato sull’estratto secco del 
	mosto.
 
 Art. 2
 Denominazione di vendita
 
 L’art. 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 come sostituito dall’art. 2 
	della legge 17 aprile 1989, n. 241, e dall’art. 19 del Decreto Legislativo 
	27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:
 
 La denominazione “birra analcolica” è riservata al prodotto con grado Plato 
	non inferiore a 3 e non superiore a 8 e con titolo alcolometrico volumico 
	non superiore a 1,2%.
 
 La denominazione “birra leggera” o “birra light” è riservata al prodotto con 
	grado Plato non inferiore a 5 e non superiore a 10,5 e con titolo 
	alcolometrico volumico superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%.
 
 La denominazione “birra” è riservata al prodotto con gradi Plato superiore a 
	10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5%; tale prodotto può 
	essere denominato “birra speciale” se il grado Plato non è inferiore a 12,5 
	e “birra doppio malto” se il grado Plato non è inferiore a 14,5.
 
 Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi, o altri 
	ingredienti alimentari caratterizzanti, la denominazione di vendita è 
	completata con il nome della sostanza caratterizzante.
 
 Art. 3
 Divieti
 
 L’articolo 4 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 è sostituito dal seguente:
 
 E’ vietato aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua 
	preparazione alcoli sostanze schiumogene.
 
 Per la chiarificazione della birra sono impiegati soltanto mezzi meccanici o 
	sostanze innocue.
 
 Il Ministro della sanità sentiti i Ministri per le politiche agricole, 
	dell’industria, del commercio e dell’artigianato e delle finanze, può 
	autorizzare l’impiego di altri ingredienti non contemplati negli articoli 1 
	e 2.
 
 Art. 4
 Mutuo riconoscimento
 
 Le disposizione del presente decreto non si applicano alla birra legalmente 
	prodotta e commercializzata in un altro Stato membro o nei Paesi contraenti 
	dell’accordo sullo spazio economico europeo e originari di tali paesi.
 RIASSUNTO SCHEMATICO 
	DELLA DENOMINAZIONE BIRRA: 
	
	
		
			| Tipo di birra | Grado Plato  in volume (v/v) | Grado alcolometrico volumico |  
			| Birra analcolica | > 3 < 8 | < 1.2% |  
			| Birra light | > 5 < 10,5 | > 1.2% < 3.5% |  
			| Birra | > 10,5 | > 3,5% |  
			| Birra speciale | > 12,5 | > 3,5% |  
			| Birra doppio malto | > 14,5 | > 3,5% |  
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