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VINI CILENI
Cabernet Sauvignon Varietales
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Chardonnay Varietales
Oltre ad essere apprezzato come il
più rilevante produttore di vino del Sud America, il Cile è
riconosciuto dalla storia come uno dei i primi paesi dell'emisfero
australe ad iniziare coltivazione dell'uva. il Cile è in
prevalenza volto alla coltivazione di uve internazionali, tuttavia ha
conseguito l’ indiscusso successo nel produrre vini che offrono
proprietà tali da essere valutati come tipici. Le molteplicità di uve
bianche coltivate in maggioranza nel paese sono il Sauvignon blanc, lo
Chardonnay e il Sauvignon Vert, conosciuto come Sauvignonnasse. Le uve
a bacca rossa includono il Merlot, il Carmenère, il Pais e il Cabernet
Sauvignon.
Le principali zone di produzione
sono:
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Aconcagua e Casablanca:
situate a nord, sono valli interessanti per la realizzazione di vini
Merlot e Cabernet Sauvignon.
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Casablanca è in prossimità
dell'oceano Pacifico, questa regione possiede eccellenti qualità tanto
da essere apprezzata come una delle regioni più promettenti per
l’enologia cilena, specialmente per i vini bianchi a base di Sauvignon
Blanc e Chardonnay.
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Maipo:
è la zona più celebre e importante della produzione vinicola cilena.
Situata al centro, vicino alla capitale Santiago, è una delle più
antiche zone enologiche del paese, rinomata sia per i vini bianchi che
per il merlot, il Carmenere e il Sauvignon
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Rapel, Maule e Curicó:
sono valli site al centro del
paese e formano, insieme a Maipo, la così chiamata “Valle Centrale”.
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Bío-Bío e Itata:
sono due vallate della zona meridionale. Hanno minore rilievo rispetto
alle altre zone enologiche poiché producono in genere vini di largo
consumo come il Pais.
Il sistema qualitativo del vino
Cileno, pari degli Stati Uniti d'America, non è dotato di un sistema
severo di leggi stabilenti, per esempio, quali tipologie di uve possono
essere coltivate in delimitate zone o le norme per lo svolgimento di
vinificazione e vendemmia. Solo a partire dal 1995 furono diffuse nuove
regolamenti riguardanti unicamente la delimitazione di regioni
vitivinicole e delle loro rispettive sotto zone oltre che a regole b
relative all'etichettatura delle bottiglie. In particolare Tali norme
stabiliscono che:
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Nel caso il vino
esponga nell’adesivo la zona di provenienza, per lo meno il 75%
delle uve hanno l'obbligo di derivare dalla regione indicata.
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Nel caso in cui il
vino nomini in etichetta l'uva da cui è prodotto deve essere
generato con non meno del 75% dell'uva menzionata.
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Se un vino indica
l'annata di vendemmia, perlomeno il 75% del vino deve far parte
della vendemmia menzionata
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